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Regolamento Enac "Accesso ai documenti amministrativi"

È stato pubblicato il 27 dicembre il Regolamento Enac "Accesso ai documenti amministrativi" che, in conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l'ENAC e definisce le ipotesi di differimento e di esclusione dell'accesso allorché i documenti riguardino i beni e gli interessi indicati dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Il Regolamento riproduce il procedimento delineato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, specificando i casi di esclusione dal diritto di accesso (cfr. art. 10).

Tenuto conto che l'esclusione all'accesso dei documenti riguarda materie inerenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, sono stati ritenuti documenti riservati: i documenti inerenti all'attività preparatoria dell'adozione da parte degli organi Collegiali dell'Ente di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, qualora il relativo procedimento non preveda la preventiva informazione o consultazione di organizzazioni portatrici di interessi collettivi; i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a dipendenti dell'Ente nell'ambito di procedimenti selettivi; i documenti matricolari, rapporti informativi o valutativi, documenti attinenti al trattamento economico individuale del personale dell'Ente, contenenti dati sensibili o giudiziari relativi ai dipendenti, ai loro familiari, nonché ad altri soggetti la cui posizione giuridica sia ad essi collegata, come pure agli utenti dell'Ente ove l'accesso non sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; atti relativi ai procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, ed in generale, a situazioni personali del dipendente o dei soggetti sopra indicati; documenti concernenti la concessione di sussidi e altri benefici comunque denominati, limitatamente alla parte relativa alle specifiche motivazioni della domanda; documenti inerenti all'informazione, alla consultazione e alla contrattazione sindacale fermi restando i diritti e le prerogative previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le organizzazioni sindacali; documenti relativi a procedure conciliative o arbitrali, fatto salvo il diritto dell'interessato di accedere ai predetti documenti amministrativi per curare o difendere i propri interessi giuridici; rapporti, denunce, documenti rivolti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Contabile, nonché atti relativi a procedimenti monitori, cautelari e pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti; documenti connessi a ragioni di sicurezza nazionale; documenti classificati dell'Ufficio NATO-UEO; atti relativi alle relazioni internazionali provenienti dalle istituzioni di settore e recanti l'esplicita classificazione "riservati"; i pareri legali, relativi a controversie potenziali o in atto, e la relativa corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico richiamato in atti emanati dall'Ente non esclusi dall'accesso; perizie, stime e valutazioni effettuate da professionisti appartenenti alle strutture dell'Ente o esterni ad esso che agiscono in base a rapporti di collaborazione professionale, fatte salve le ipotesi nelle quali vengano espressamente richiamate in provvedimenti adottati dall'Ente.

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