ENAC



Servizi e informazioni

torna alla navigazione interna

Torna alla navigazione interna


Contenuto della pagina

Reclami

Il Regolamento (CE) 261/2004 , relativo ai diritti del Passeggero in caso di negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:

  • un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
  • un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese e svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale (ad esempio compensazione pecuniaria, riprotezione su volo alternativo, assistenza).

L'Enac è stato individuato dallo Stato italiano con il Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 quale Organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento (CE) 261/2004, con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.

In tale contesto, il reclamo del Passeggero attiva le verifiche dell'Ente volte all'accertamento di possibili violazioni, ai soli fini sanzionatori e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza.

Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall'Enac verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali.

L'istruttoria del reclamo, in base agli standard concordati con la Commissione Europea, verrà chiusa nel termine di 3-4 mesi nei casi semplici, 6 mesi nei casi più complessi.

Nei casi di disservizi rientranti nelle tutele previste dal Regolamento (CE) 261/2004 per negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo, il Passeggero deve presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o ai Tour Operator con i quali ha è stipulato il contratto di trasporto.

Nel caso in cui alle richieste inoltrate non vengano fornite risposte adeguate entro sei settimane, si potrà presentare reclamo:

  • alle Sedi Enac dell'aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi, cioè al di fuori dell'Unione europea, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera.
  • ai competenti Organismi responsabili nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese dell'Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l'Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera).

Invio on line del reclamo sul mancato rispetto del Regolamento CE 261/2004


Pagina aggiornata al 24 marzo 2010

vai a inizio pagina


Navigazione contestuale

La Carta dei Diritti del Passeggero

Torna alla navigazione interna