Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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Il Regolamento (CE) 261/2004 , relativo ai diritti del Passeggero in caso di negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:
L'Enac è stato individuato dallo Stato italiano con il Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 quale Organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento (CE) 261/2004, con il potere di irrogare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.
In tale contesto, il reclamo del Passeggero attiva le verifiche dell'Ente volte all'accertamento di possibili violazioni, ai soli fini sanzionatori e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza.
Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall'Enac verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali.
L'istruttoria del reclamo, in base agli standard concordati con la Commissione Europea, verrà chiusa nel termine di 3-4 mesi nei casi semplici oopure 6 mesi nei casi più complessi, determinati a partire dalla data di ricevimento del reclamo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento in inglese pubblicato sul sito della Commissione Europea al punto 8 del paragrafo "General complaint handling procedure".
Nei casi di disservizi rientranti nelle tutele previste dal Regolamento (CE) 261/2004 per negato imbarco (overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo, il Passeggero deve presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o ai Tour Operator con i quali ha è stipulato il contratto di trasporto.
Nel caso in cui alle richieste inoltrate non vengano fornite risposte adeguate entro sei settimane, si potrà presentare reclamo all'Enac compilando on line il seguente modulo di reclamo:
Invio on line del reclamo sul mancato rispetto del Regolamento CE 261/2004
I reclami presentati verranno trattati dalle Sedi Enac dell'aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi, cioè al di fuori dell'Unione europea, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera.
Nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese dell'Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l'Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) si potrà presentare reclamo ai competenti Organismi responsabili .
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