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L’interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia Giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato (articolo 128, comma 2, Regolamento della Camera dei Deputati).
Le interrogazioni sono identificate con un codice numerico formato da una prima parte (3,4,5) che definisce la tipologia di interrogazione e da una seconda stringa numerica che le ordina in modo cronologico.
Il numero 3 indica le interrogazioni parlamentari a risposta orale, 4 a risposta scritta, 5 le interrogazioni a risposta in Commissione competente per materia.
Alle istanze dei parlamentari è necessario fornire riscontro in un arco temporale che va dai 15 ai 20 giorni in considerazione della tipologia di interrogazione e del suo inserimento in agenda parlamentare.
Esiste una tipologia di interrogazione “a risposta immediata” (question time) che deve essere soddisfatta in modo tempestivo; generalmente, queste richieste vengono presentate dai parlamentari il mercoledì (il giovedì quelle a risposta immediata poste in Commissione) ed ottengono riscontro il giorno dopo.
L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica (articolo 136, comma 2, Regolamento della Camera dei Deputati). Le interpellanze parlamentari, il cui codice identificativo è il numero 2, devono essere soddisfatte in 15 giorni.
La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Senato e deve essere presentata da almeno otto Senatori con la quale è possibile proporre un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo (articolo 157, comma 1, Regolamento del Senato).
Il numero che identifica le mozioni è 1.
La data di evasione delle mozioni viene decisa dal Presidente del Senato, ovvero dall’Assemblea per alzata di mano, ovvero entro 30 giorni dalla presentazione se sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Senato.
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