Gestione, Autorizzazione, Sorveglianza
Viene di seguito riportato il testo del documento "Aviosuperfici, Elisuperfici, Idrosuperfici - Gestione, Autorizzazione, Sorveglianza" del 23 novembre 2006.
L'esperienza acquisita e la volontà di perseguire l'iniziativa di decentramento delle attività connesse con l'istituzione delle avio/elisuperfici verso le Strutture periferiche di ENAC, hanno portato alla determinazione:
- di predisporre e pubblicare sul sito dell'Ente in alternativa all'attuale elenco delle avio/elisuperfici gestite in attività, una scheda per ogni singola infrastruttura operativa.
La nuova pubblicazione risponde alla necessità di dover dare attuazione all'art. 4.6 del decreto 1° febbraio 2006, normativa di riferimento per l'istituzione e l'uso di avio/elisuperfici, e contestualmente recepisce la volontà di fornire agli Operatori del settore ed all'utenza in genere, informazioni puntuali e di interesse.
Le schede pubblicate suddivise per regioni e in ordine alfabetico, riportano, tra l'altro, per singola infrastruttura:
- la località di ubicazione ed il recapito anche telefonico;
- le Strutture di ENAC e di Pubblica sicurezza territorialmente competenti;
- i dati gestionali;
- le caratteristiche fisiche della pista o della piazzola;
- le attività di destinazione dell'infrastruttura;
- l'autorizzazione all'uso, ove richiesta dalla normativa, con indicazione della data di rilascio e di relativa scadenza.
Le singole schede saranno completate con una o più foto significative di ciascuna realtà.
Su quest'ultimo aspetto sarà anche richiesta la collaborazione dei Gestori che si auspica, nel reciproco interesse, fattiva e sostanziale.
- di richiamare l'attenzione di tutti gli Operatori del settore sulle sotto elencate necessità, derivanti dall'applicazione del decreto 1° febbraio 2006:
- Necessità di dover attivare le procedure di gestione:
- per tutte le aviosuperfici indipendentemente dal numero dei movimenti. L'attività di lavoro aereo e la pratica del volo in montagna in attività diversa dal trasporto pubblico sono comunque possibili anche su aviosuperfici occasionali (art. 8.2 e art. 24.3)
- per tutte le elisuperfici con attività superiore a 100 movimenti (50 atterraggi + 50 decolli) per anno in condizioni VFR diurno (art. 7.3a), fatta eccezione per l'attività di lavoro aereo in condizioni VFR diurno sempre possibile su elisuperfici occasionali indipendentemente dal numero dei movimenti (art. 19.3).
- Necessità per il Gestore di dover attivare le procedure di gestione, nonché di dover richiedere una preliminare autorizzazione di ENAC all'uso dell'infrastruttura:
- per le elisuperfici basi operative HEMS (art. 3.a delle norme operative HEMS edizione 2 del 1°marzo 2004);
- per le elisuperfici a servizio di destinazioni Sanitarie (art. 4.c delle norme operative HEMS edizione 2 del 1° marzo 2004);
- per le elisuperfici in elevazione (art. 13.8 );
- per le elisuperfici con attività notturna (art. 15.2);
- per le elisuperfici adibite a base operativa per attività di trasporto pubblico (art. 17.2);
- per le elisuperfici adibite a base per le operazioni per attività aeroscolastica (art. 18.4);
- per le aviosuperfici adibite a trasporto pubblico con velivoli (art. 22.4);
- per le aviosuperfici adibite a base per le operazioni di attività aeroscolastica con velivoli (artt. 23.2 e 23.3).
- Necessità per il Gestore di dover richiedere il rinnovo triennale dell'autorizzazione all'uso delle infrastrutture di cui al punto precedente (appendice 1 al decreto 1° febbraio 2006).
- Necessità per il Gestore di dover dare tempestiva comunicazione all'Ente, al Comune ed all'Autorità di Pubblica sicurezza, dell'inizio della gestione operativa dell'avio/elisuperficie e di ogni elemento innovativo successivamente intervenuto in ordine alla gestione stessa, all'uso ed alle caratteristiche fisiche ed impiantistiche dell'infrastruttura (art. 4.4 del decreto 1° febbraio 2006).
- Necessità per il Gestore di istituire un sistema di raccolta e conservazione per almeno cinque anni, in attuazione dell'art. 5.2 del decreto 1° febbraio 2006, dei dati di cui al comma 1 dello stesso articolo. E' da escludere la possibilità di raccolta dei dati su fogli singoli, non preliminarmente
rilegati e numerati progressivamente. Resta ovviamente salva in proposito ogni diversa indicazione fornita dalle Autorità di Pubblica sicurezza.
- Necessità di dotazione di assistenza antincendio:
- per le elisuperfici in elevazione (art. 14 . 1.1). E' intesa in elevazione (art. 1.6) una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno;
- per le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS (art. 14 . 1.2);
- per le elisuperifci a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento (art. 14 . 1.3);
- per le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni di attività aeroscolastica (art. 14 .1.4);
- per le aviosuperfici adibite a trasporto pubblico con velivoli (art. 22);
- per le aviosuperfici che costituiscono la base per le operazioni per attività aeroscolastica (art. 23).
- di elencare le Strutture periferiche (Direzioni Aeroportuali e Direzioni Operazioni) dell'Ente, con indicazione del recapito e relative competenze territoriali.
- di specificare la documentazione e le informazioni essenziali, da presentarsi a cura del Gestore per l'istituzione operativa di una avio/eli/idrosuperficie:
- istanza riportante:
- i dati identificativi, compreso il domicilio, del gestore e del proprietario dell'area di ubicazione dell'infrastruttura;
- il nominativo, la località di insediamento e l'indirizzo dell'infrastruttura. Il recapito telefonico, necessario per determinate attività, e di Fax disponibili sulla stessa;
- il recapito telefonico e di fax del Gestore;
- le caratteristiche fisiche della pista o della piazzola (lunghezza, larghezza, tipo di pavimentazione) con indicazione della pendenza per le piste di volo e per le elisuperfici in elevazione e con descrizione della segnaletica, degli impianti e degli equipaggiamenti di dotazione;
- le coordinate geografiche, l'altitudine rispetto al livello del mare, l'orientamento per le piste di volo, l'elencazione, con descrizione, degli eventuali ostacoli ricadenti lungo le direttrici di approdo decollo;
- le attività di destinazione;
- l'eventuale operatività notturna, per le sole elisuperfici;
- l'eventuale destinazione dell'infrastruttura a sede di base dell'Operatore;
- i sistemi di protezione o di procedure adottati per mantenere sgombera da persone, animali e cose, l'area destinata alle operazioni;
- la data di inizio della gestione e la durata della stessa.
- copia di un documento di identità in corso di validità, del gestore firmatario dell'istanza;
- copia del nulla osta per la gestione dell'infrastruttura, rilasciato dal Questore della provincia di residenza dello stesso gestore o della sede legale della persona giuridica (art. 4.1);
- documentazione attestante la disponibilità dell'area per l'attività di destinazione, sottoforma anche di dichiarazione da parte del proprietario dell'area stessa. In quest' ultimo caso la dichiarazione deve essere accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità, del o dei dichiaranti. Concessione d'uso per area dello Stato o di Enti pubblici;
- documentazione probante o dichiarazione del gestore sul possesso delle autorizzazioni urbanistiche per le elisuperfici in elevazione, con indicazione delle soluzioni tecniche adottate per evitare il propagarsi di incendi e per la evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoriuscito dall'elicottero, nonché della portanza determinata per ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno della piazzola;
- dichiarazione del gestore di ottemperanza alla normativa nazionale e locale vigente, in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente;
- dichiarazione del gestore sulla necessità o meno dell'assistenza antincendio per le elisuperfici, in attuazioni della previsione dell'art. 14 del decreto 1° febbraio 2006. Nel caso di necessità ne dovrà essere dichiarata la conformità alla normativa vigente emanata dal Ministero dell'Interno, con riguardo alla classificazione antincendio della piazzola, alla disponibilità degli agenti estinguenti e dotazioni, alla presenza, nel corso delle operazioni, del necessario personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni. La dichiarazione consente l'attivazione operativa dell'elisuperficie ma non esclude la necessità per il Gestore di dover sempre attivare le procedure con il predetto Ministero dell'Interno, per l'ottenimento del decreto istitutivo del servizio;
- elaborato grafico dell'infrastruttura, a firma di un tecnico o dello stesso gestore, riportante le caratteristiche fisiche della pista/piazzola (lunghezzalarghezza), la segnaletica di dotazione, il profilo altimetrico in asse per le sole piste di volo, gli eventuali ostacoli circostanti con particolare riguardo alle direzioni di approdo/decollo;
- studio aeronautico per le elisuperfici soggette ad autorizzazione all'uso da parte dell'Ente, con localizzazione dei sentieri di decollo e di atterraggio fondamentali prescelti e gli eventuali ostacoli ivi ricadenti;
- valutazioni sull'impatto acustico da parte del Comune nel cui territorio ricade l'infrastruttura. In alternativa il Gestore deve dichiararne la non necessità in attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, della Legge 447/1995 e successive integrazioni, o l'impossibilità in assenza degli adempimenti di competenza della Regione di cui all'art. 1.2 del decreto Ambiente del 31 ottobre 1997. Le valutazioni del Comune non sono comunque necessarie per le elisuperfici adibite ad attività di emergenza e di
soccorso.
Per le aviosuperfici destinate ad attività di trasporto pubblico o aeroscolastica il Gestore deve anche indicare sull'elaborato grafico di cui al punto 8) le caratteristiche fisiche delle strip (appendice 3 al Decreto 1° febbraio 2006), nonchè produrre il rilievo degli ostacoli nelle direzioni di approdo e di decollo, in applicazione e con le modalità di cui agli artt. 22.6 e 23.2c del sopra citato Decreto, e dichiarare la disponibilità di dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di
soccorso e antincendio.
Per le aviosuperfici destinate ad attività di trasporto pubblico lo stesso gestore deve inoltre determinare (art. 22.6), per la relativa approvazione da parte di ENAC:
- la corsa disponibile per il decollo;
- la distanza disponibile per il decollo;
- la distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
- la distanza disponibile per l'atterraggio.
Da rilevare, nel contesto di quanto sopra esposto, che l'Ente ha in atto le procedure per l'emanazione del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli eliporti. La relativa entrata in vigore comporterà ovviamente la necessità di dover individuare le infrastrutture cui lo stesso regolamento troverà applicazione, in funzione prevalentemente della localizzazione delle piazzole ma anche delle attività di relativa destinazione. Saranno altresì individuate soluzioni transitorie, che tengano conto delle situazioni vigenti.
Roma, 23 novembre 2006