Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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I gestori aeroportuali sono legalmente responsabili del controllo del rischio di birdstrike all'interno degli aeroporti, e sono obbligati, in base alle norme nazionali ed internazionali a mantenere il costante controllo della situazione legata alla presenza di avifauna sulle piste, attraverso una specifica politica di monitoraggio e l'intervento appropriato di allontanamento dei volatili ove la loro presenza possa causare rischi per la navigazione aerea.
L'ICAO (l'Organizzazione Mondiale per l'Aviazione Civile) ha sviluppato una serie di standards e pratiche raccomandate riguardanti la problematica bird strike, a cui devono attenersii tutti i Paesi membri (Italia compresa).
Esse sono contenute nell'ICAO Annesso 14, che nell'ultima edizione (Fifth Edition July 2009) ha introdotto la novità della sostituzione, al Capitolo 9.4, del termine Bird Strike con il termine Wildlife Strike inteso come il rischio di impatto con i volatili od altre specie potenzialmente pericolose quali ad esempio possono essere i mammiferi ed altre specie animali.
L'annesso 14 ICAO (Capitolo 9.4) contiene tre paragrafi sulla riduzione del rischio di bird strike che recitano testualmente:
9.4.1 The wildlife strike hazard on, or in the vicinity of, an aerodrome shall be assessed through:
(a) the establishment of a national procedure for recording and reporting wildlife strikes to aircraft; and
(b) the collection of information from aircraft operators, airport personnel, etc. on the presence of wildlife on or around the aerodrome constituting a potential hazard to aircraft operations.
9.4.2 Recommendation.- Wildlife strike reports should be collected and forwarded to ICAO for inclusion in the ICAO Bird Strike Information System (IBIS) database.
Note. - The ICAO Bird Strike Information System (IBIS) is designed to collect and disseminate informationon on wildlife strikes to aircraft. Information on the system is included in the ICAO Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS).
9.4.3 Action shall be taken to decrease the risk to aircraft operations by adopting measures to minimize the likelihood of collisions between wildlife and aircraft.
Note. - Guidance on effective measures for establishing whether or not birds, on or near an aerodrome, constitute a potential hazard to aircraft operations, and on methods for discouraging their presence, is given in the ICAO Airport Services Manual, (DOC 9137) Part 3.
9.4.4 The appropriate authority shall take action to eliminate or to prevent the establishment of garbage disposal dumps or any other source which may attract wildlife to the aerodrome, or its vicinity, unless an appropriate wildlife assessment indicates that they are unlikely to create conditions conducive to a wildlife hazard problem. Where the elimination of existing sites is not possible, the appropriate authority shall ensure that any risk to aircraft posed by these sites is assessed and reduced to as low as reasonably practicable.
9.4.5 Recommendation.- States should give due consideration to aviation safety concerns related to land developments in the vicinity of the aerodrome that may attract wildlife.
In sostanza, oltre ad obbligare gli aeroporti a tenere un aggiornato archivio dei report di wildlife strikes e ad effettuare un monitoraggio continuo del rischio potenziale dovuto alla presenza di fauna selvatica, tali requisiti identificano la necessità di porre in atto interventi di mitigazione del rischio wildlife strikes attraverso procedure precise.
L'ICAO inoltre fornisce una serie di altre linee guida riguardanti il rischio wildlife strikes e le misure da adottare per limitarne l'entità nei seguenti documenti:
Per quanto riguarda la normativa internazionale sull'argomento bird strike, è importante segnalare che la Comunità Europea ha recentemente emanato il Regolamento 1108/2009 del 21 ottobre 2009, recependo a livello comunitario le indicazioni dell'EASA per regolamentare i vari settori delle attività aeroportuali, tra cui rientrano anche quelle dei gestori per prevenire e contrastare il fenomeno del wildlife strike.
L'Articolo 8a,comma 4, del Regolamento 1108/2009, recita:
"Aerodrome operators shall monitor activities and developments which may cause unacceptable safety risks to aviation in the aerodrome surroundings and take, within their competence, mitigating measures as appropriate."
In particolare, l'Annesso Va "ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR AERODROMES" del Regolamento 1108/2009 al capitolo "B - Operations and management" comma 1, riporta:
"The aerodrome operator is responsible for operation of the aerodrome. The responsibilities of the aerodrome operator are as follows:
..... (c) the aerodrome operator shall establish and implement an appropriate aerodrome wildlife risk management programme..."
ed ancora, al capitolo "C - Aerodrome surroundings ", comma 2:
"Hazards related to human activities and land use, such as, but not limited to, items on the following list, shall be monitored. The risk caused by them shall be assessed and mitigated as appropriate:
..... (e) the creation of areas that might encourage wildlife activity in the surroundings of the aerodrome movement area..."
A livello nazionale la materia bird strike è, di fatto, disciplinata dall'Enac, attraverso il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, Cap. 5 ("Rischio da impatto con volatili"), Cap. 4, par.12 ("Pericoli per la navigazione aerea"), e dal relativo materiale interpretativo contenuto nella Circolare Enac APT-01A del 2007.
Tale normativa di fatto obbliga i gestori aeroportuali a porre in essere le opportune azioni di contenimento per prevenire i rischi di impatto di aeromobili con fauna selvatica sugli aeroporti di competenza.
Nel caso si verifichino gli eventi di wildlife strike definiti dal regolamento Enac, i gestori sono obbligati a commissionare una ricerca naturalistica sull'ambiente ed intorno aeroportuale con uno studio di valutazione del rischio e devono predisporre un piano di prevenzione e controllo opportunamente tarato sui risultati dello studio.
Questo, una volta valutato e approvato dall'Enac va integrato all'interno delle procedure operative del manuale d'aeroporto. Ad un anno dall'inizio dell'attuazione delle misure previste nel piano, la società di gestione sottoporrà all'Enac una relazione di risk assessment basata sugli impatti del periodo considerato, comparati con quelli dello stesso periodo dei due anni precedenti, proponendo, nel caso in cui non venisse rilevata una diminuzione del numero e/o della gravità degli impatti, un adeguamento delle misure adottate.
Da rimarcare, quale fortemente innovativo in ambito nazionale ed assolutamente unico in ambito internazionale, quanto previsto dal nuovo Codice della Navigazione (D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006) che all'art. 711 (Pericoli per la navigazione) recita testualmente:
Nelle zone di cui all'art. 707, sono soggette a limitazione le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1,fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Quanto sancito dagli artt. 707 e 711 del codice è stato implementato nel Cap. 4, par. 12 ("Pericoli per la navigazione aerea") nel Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.
Inoltre, in merito alle diverse fonti attrattive, Enac ha emesso le due informative tecniche "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale" e "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti".
Lo scopo di queste linee guida è quello di fornire alle autorità preposte un utile strumento di valutazione per il rilascio di pareri ed autorizzazioni su questioni relative alle fonti attrattive di fauna selvatica ed alla loro pericolosità per la navigazione aerea sugli aeroporti.
Inoltre, vengono fornite anche indicazioni tecniche per la progettazione di impianti accettabili in zone limitrofe agli scali nonché per la riduzione del potenziale attrattivo per quelli già esistenti.
Pagina aggiornata al 14 gennaio 2010
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