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Conversione del CIT in LMA

Immagine di elicotteroE’ possibile convertire in LMA "limitata" un Certificato d’Idoneità Tecnica (CIT) secondo le procedure indicate dall’Enac nella Circolare NAV-68B e le indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione dell’apposito Mod.19 AESA bis.

La LMA "limitata" viene rilasciata per le categorie/sottocategorie e per le abilitazioni contenute nella scheda predisposta dall’impresa di manutenzione Parte 145 di appartenenza, e contiene le limitazioni tecniche del CIT riportate nel CIT e/o nella Cartella Tecnica ad esso allegata.

E’ opportuno far presente che:

  • non è possibile convertire CIT che siano sospesi o siano stati revocati;
  • le abilitazioni eventualmente da riportare sulla LMA devono essere in accordo con il relativo documento (Annex 1 Decision 2010/011/R) emesso dall'Easa;
  • per rimuovere le limitazioni contenute nella LMA occorre sostenere, presso l’Enac o presso un’impresa approvata Parte 147, tutti gli esami prescritti dall’Enac. Le limitazioni vengono rimosse tutte insieme solo quando tutti gli esami prescritti sono stati superati;
  • il CIT da convertire deve essere restituito al momento del ritiro della LMA.

E’ possibile procedere all’emissione della LMA "limitata" solo quando la competente Direzione Operazioni dell’Enac ha convalidato i dati contenuti nella scheda predisposta dall’impresa Parte 145 di appartenenza.

Dal 28 settembre 2006 vengono convertite direttamente in LMA limitate, all’atto dell’emissione, anche i CIT rilasciati a coloro che ne hanno fatto richiesta prima di tale data. Per ottenere la LMA limitata è però necessario presentare domanda sul Mod.19 AESAbis ed assicurarsi che la Direzione Operazioni alla quale è stata presentata la domanda trasmetta alla Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni la scheda di conversione contenuta nella Circolare NAV-68B.

La validità dei CIT di coloro che effettuano la riammissione in servizio di aeromobili NON utilizzati in Trasporto Pubblico o NON LARGE (elicotteri monomotori) è di 5 anni dalla data di emissione del documento.

Pertanto la scadenza del 28 settembre2008 stampata sul CIT non è più da considerarsi valida (vedi lettera 59427/CTN/DIRGEN).


Pagina aggiornata al 6 maggio 2011

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