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Assistenti di volo

Gli Assistenti di Volo sono membri dell'equipaggio, diversi dall'equipaggio di condotta, che svolgono, a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio di Trasporto Pubblico Passeggeri, funzioni legate alla sicurezza dei passeggeri stessi, assegnategli dall'operatore o dal comandante, nella cabina dell'aeromobile. Si parla perciò tecnicamente di "Equipaggio di cabina".

Requisiti minimi per svolgere le mansioni di membro dell'equipaggio di cabina sono:

  1. età minima di 18 anni,
  2. certificazione medica periodica allo scopo di verificare l'idoneità fisica all'esercizio delle mansioni,
  3. completamento con profitto di un corso di formazione iniziale,
  4. essere titolare di un Attestato di formazione in materia di Sicurezza al termine del corso,
  5. aver completato un addestramento di conversione e/o sulle differenze,
  6. svolgere un addestramento periodico.

AFS

L'Annesso III (OPS1) al Regolamento CE 3922/1991, nella sottoparte "O" prevede che ciascun membro di equipaggio di cabina deve essere in possesso di un Attestato di Formazione per la Sicurezza (AFS) rilasciato a seguito dell'effettuazione di un corso apposito.

Il corso di formazione iniziale può essere svolto presso le Organizzazioni di Addestramento approvate dall'Enac a tal fine.

Al termine del corso il candidato sarà sottoposto a prove teorico pratiche dirette a verificare la conoscenza dei compiti e delle attribuzioni dell'assistente di volo, delle procedure normali e di emergenza a bordo degli aeromobili, delle nozioni di pronto soccorso e di medicina nonché della lingua inglese.

Al superamento delle prove teorico pratiche, al candidato verrà rilasciato l'Attestato di Formazione per la Sicurezza, che non ha scadenza e che consente l'esercizio della professione di Membro di Equipaggio di Cabina in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea.

L'Enac ha provveduto a rilasciare gli AFS al personale di cabina già impiegato presso gli Operatori di Trasporto Aereo a partire dallo scorso 16 luglio, data di entrata in vigore della normativa europea.

Da tale data l'AFS va a sostituire il precedente Attestato di Pronto Soccorso ed Emergenza (APSE), che, contestualmente, ha cessato di essere riconosciuto come titolo idoneo.

I titolari di APSE in corso di validità alla data del 16 luglio 2008, possono ottenere l'Attestato AFS previa presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'Operatore presso cui è, o è stato, impiegato, attestante lo svolgimento del programma di formazione in materia di:

  • gestione delle risorse dell'equipaggio
  • trasporto merci pericolose

secondo un programma approvato dall'Enac e riconosciuto conforme alle disposizioni del Regolamento 3922/1991.

I titolari di Attestato APSE che non hanno svolto i corsi sopra citati, possono ottenere l'Attestato AFS previo loro svolgimento, entro il 15 luglio 2010, presso un operatore o un centro di addestramento, secondo un programma approvato dall'Enac.

L'Enac è in procinto di emanare un Regolamento per determinare i contenuti specifici del corso di formazione iniziale, le modalità di svolgimento delle prove teorico pratiche ed i requisiti per le organizzazioni di addestramento.

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