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Accordo bilaterale EU-USA

In questa sezione viene data pubblicità dell'accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (Aviation Safety).

Premessa

Il 1 ° maggio 2011, è entrato in vigore l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea, sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (Aviation Safety).

L'accordo potenzia la fiducia reciproca costruita negli anni tra gli Stati Uniti e la UE nei settori:

  • dell'omologazione e della produzione dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti,
  • delle prove di certificazione ambientale,
  • delle approvazioni e della sorveglianza delle ditte di manutenzione.

La ratifica dell'accordo ha concluso un lungo processo iniziato nel 2003 dalla Commissione Europea, con il supporto tecnico dell'EASA.

Struttura dell'accordo

La struttura dell'accordo rispecchia quelli tradizionali in materia di sicurezza aerea, i cosiddetti BASA, stipulati tra gli Stati Uniti e alcuni Stati membri dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia.

I BASA, si fondano sulla fiducia reciproca dei rispettivi sistemi e sul continuo confronto dei sistemi di regolamentazione. Tuttavia, il nuovo accordo si differenzia dai BASA esistenti per quanto riguarda:

  • il suo campo di applicazione, 
  • la creazione di commissioni e sottocommissioni, che devono garantire lo sviluppo e la corretta applicazione dell'accordo, 
  • l'emissione dei certificati di riammissione in servizio

argomenti che, di norma, erano oggetto di accordi separati, a livello delle autorità nazionali dell'aviazione civile, come IPA / MIP, ora inclusi negli allegati (allegato 1 - Aeronavigabilità e Certificazione ambientale e l'allegato 2 - Manutenzione) ed hanno quindi il carattere vincolante di un trattato.

Inoltre, l'EASA e la FAA, a livello di autorità, hanno preparato il cosiddetto testo di terzo livello (Procedure tecniche di attuazione - TIP - per l'aeronavigabilità e la certificazione ambientale, e l'allegato materiale di guida per la manutenzione - MAG) che definiscono come le Parti renderanno operativi gli obiettivi di cui all'accordo e ai suoi allegati.

L'accordo stabilisce delle commissioni e sottocommissioni, al fine di garantire una corretta ed uniforme attuazione tra le due Parti.

Il Bilateral Oversight Board (BOB) è responsabile dell'attuazione dell'accordo, la gestione del contenzioso, la modifica e l'adozione di nuovi allegati.

La UE è rappresentata nel BOB dalla Commissione Europea, a sua volta assistita dall'EASA e dalle Autorità aeronautiche in qualità di rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Inoltre, a livello tecnico (FAA-EASA) sono stabilite due sottocommissioni, finalizzate allo sviluppo e all'approvazione degli emendamenti alle TIP e alle MAG, denominate rispettivamente COB e coordinamento congiunto della manutenzione JMCB (Joint Maintenance Coordination Board),entrambi rispondono al BOB.

Finalità e ambito dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo è poter accettare automaticamente determinate certificazioni emesse nell'ambito di uno dei due sistemi (FAA-EASA), pertanto un'approvazione rilasciata da una delle due parti, costituisce un'approvazione valida anche per l'altra parte, e consentire la reciproca accettazione delle verifiche di rispondenza durante i processi di certificazione.

L'accordo intende garantire un elevato livello di cooperazione tra le Parti nella definizione dei regolamenti, ed inoltre promuovere un uniforme ed elevato livello di sicurezza nel trasporto aereo. Ciò faciliterà gli scambi di beni eservizi che rientrano nel suo campo di applicazione e limiterà quanto più possibile, la duplicazione delle valutazioni, dei test e dei controlli.

Domande frequenti

Quali sono le implicazioni per l'attività dell'EASA e delle NAAs?

Allegato 1 - Certificazione di aeronavigabilità ed ambientale. Cosa Cambia?

L'accordo si fonda sui bilaterali già esistenti tra alcuni Stati membri della UE e gli Stati Uniti, pertanto esso costituisce una naturale evoluzione, nelle relazioni tra UE-USA, sulla cooperazione in materia di aeronavigabilità. In particolare, il nuovo accordo UE-USA chiarisce una serie delle ambiguità esistenti e fornisce una solida base giuridica per la reciproca accettazione delle approvazioni e delle verifiche di rispondenza. Inoltre, il nuovo accordo elimina alcuni dei limiti ancora esistenti, nel campo della validazione dei Supplemental Type Certificate (STC) e facilita la reciproca accettazione degli aeromobili usati.

Quali sono le implicazioni per l'attività quotidiana dell'EASA e delle NAAs?

Gli attuali certificati di esportazione nazionali per i prodotti saranno presto sostituiti dal formato previsto nell'accordo. Per gli aeromobili nuovi e usati, il modulo EASA Form 27 sostituirà progressivamente i certificati di esportazione nazionali. Tuttavia le Autorità aeronautiche nazionali continueranno ad utilizzare il formato attuale dei certificati di esportazione fino a nuovo avviso. Le procedure tecniche di attuazione (TIP) forniscono istruzioni dettagliate e materiale di guida per la gestione quotidiana della validazione dei progetti.

Allegato 2 - Manutenzione. Che cosa cambia?

Il nuovo accordo fornisce una base legale solida e uniforme per la reciproca accettazione delle approvazioni e della sorveglianza continua delle ditte di manutenzione.

Il cambiamento sostanziale, in relazione alla situazione esistente prima dell'accordo, è il fatto che le Autorità aeronautiche di 17 Stati membri dell'Unione europea, quelle elencate nell'allegato 2 dell'accordo, agiranno in nome e per conto della FAA, per quanto riguarda la conduzione dell'indagine ai fini del rilascio della certificazione FAA, il rinnovo e le modifiche all'approvazione di un'impresa di manutenzione, situata nel territorio nazionale.

Il Joint Maintenance Coordination Board (JMCB) monitorerà l'applicazione uniforme delle procedure di cui all'allegato 2, dell'accordo. Nell'allegato Maintenance Annex Guidance (MAG) sono contenute istruzioni dettagliate e materiale di guida per l‘attuazione delle disposizioni contenute nell'allegato 2. Il JMCB potrà fare anche delle proposte per includere nell'accordo le Autorità aeronautiche della UE attualmente escluse, sulla base di valutazioni formali delle suddette Autorità.

Quali sono le implicazioni per l'attività quotidiana dell'EASA e delle NAAs?

Le modifiche di cui sopra, avranno un impatto sia sull'EASA che sulle Autorità aeronautiche nazionali di 17 Stati membri dell'UE, che figurano nell'appendice 2 dell'allegato 2. L'EASA effettuerà delle visite di standardizzazione allo scopo di verificare che le Autorità aeronautiche nazionali interessate siano in grado di garantire il pieno rispetto dell'accordo bilaterale.

Fase di transizione

Le Autorità aeronautiche nazionali, dei 17 Stati membri, dovranno prepararsi per il trasferimento delle approvazioni FAA delle ditte di manutenzione situate nel territorio nazionale. Il trasferimento deve avvenire entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, il che significa alla data o prima del 1 Maggio 2013. Il trasferimento può avvenire solo dopo che le autorità aeronautiche nazionali abbiano completato l'addestramento del personale sulle procedure relative all'accordo, sull'allegato 2 (Manutenzione) e sulle eventuali condizioni speciali imposte dalla FAA.

Firma, conclusione degli accordi esistenti e processo di ratifica

L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 30 giugno 2008 da Mirko Komac, direttore Generale dell'Aviazione Civile Slovena in rappresentanza della Presidenza della UE, dall'on. Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea - presidente responsabile per i Trasporti e da Robert A. Sturgell, amministratore ad interim della FAA.

Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti adottano le misure necessarie per modificare e risolvere gli accordi bilaterali (elencati nell'allegato 1 della l'accordo) tra gli Stati Uniti e diversi singoli Stati membri della UE.
L'accordo in questione non si applica agli aeromobili ricadenti nell'Annesso II, di cui all'art 4 "Principi fondamentali e applicabilità" del Regolamento CE 216/2008.

Documenti correlati

Contatti

Aspetti relativi alla certificazione dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti e certificati di aeronavigabilità per l'esportazione:

Direzione Regolazione Certificazione Prodotti Aeronautici
e-mail: regolazione.prodottiaeronautici@enac.gov.it
telefono 0644596724
fax 0644596611
Via Gaeta, 3
00185 Roma

Aspetti relativi alle ditte di produzione e di manutenzione:

Direzione Regolazione Navigabilità e Operazioni
e-mail: regolazione.navigabilita@enac.gov.it
telefono 0644596730
fax 0644596731
Via Gaeta, 3
00185 Roma


Pagina aggiornata al 4 agosto 2011

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