Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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La manutenzione degli aeromobili che effettuano attività di trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico), immatricolati in Italia oppure utilizzati da operatori italiani, può essere effettuata esclusivamente da imprese di manutenzione approvate in accordo con l'Allegato II (Parte 145) Regolamento europeo (CE) 2042/2003 del 20 novembre 2003 (e sue successive revisioni) in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione Europea o equiparati (altri Stati membri EASA) ; essa può essere effettuata anche dalle imprese extra-UE che siano state approvate a Parte 145 direttamente dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA).
I requisiti sopra indicati si applicano anche ai motori, alle eliche ed alle parti imbarcate su tali aeromobili e sugli aeromobili che rientrano nella definizione di Large Aircraft riportata nel Regolamento europeo (CE) 2042/2003 come revisionato, comunque impiegati.
Gli aeromobili ed i motori, le eliche e le parti su essi imbarcate che non vengono utilizzati nelle attività di trasporto aereo commerciale (ad esempio turismo, lavoro aereo, scuola), possono effettuare la manutenzione in accordo ai requisiti della Allegato I (Parte M) al regolamento europeo (CE) 2042/2003 del 20 novembre 2003. La seguente tabella 1 riassume tale situazione.
L'Enac approva le imprese di manutenzione ubicate sul territorio nazionale e le sorveglia in accordo con i programmi che prevedono approfondite verifiche iniziali e periodiche di tutti gli aspetti che garantiscono che la manutenzione degli aeromobili, dei motori e delle parti venga effettuata secondo standard di sicurezza elevati. In particolare sono soggetti a verifica da parte dell'Enac:
Per la certificazione delle imprese di manutenzione che intendono ottenere l'approvazione in accordo ai requisiti della Parte M, Capitolo F (AMO-F) si rimanda alla specifica pagina del presente sito.
Per ciò che concerne la manutenzione sui paracadute occorre invece fare riferimento a quanto riportato nelle circolari NAV 16 e NAV 72 (ultime revisioni), mentre per la manutenzione del pilota-proprietario si può fare riferimento alla specifica pagina del presente sito.
Attenzione: Per gli aeromobili che ricadono nelle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione nazionale, si applica quanto previsto al riguardo dal Regolamento Tecnico dell'Enac.
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