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Manutenzione

La manutenzione degli aeromobili che effettuano attività di trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico), immatricolati in Italia oppure utilizzati da operatori italiani, può essere effettuata esclusivamente da imprese di manutenzione approvate in accordo con l'Allegato II (Parte 145) al Regolamento europeo (CE) 2042/2003 del 20 novembre 2003 in uno qualsiasi degli stati membri dell'Unione Europea o equiparati; essa può essere effettuata anche dalle imprese extra-UE che siano state approvate a Parte 145 direttamente dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA).

I requisiti sopra indicati si applicano anche ai motori, alle eliche ed alle parti imbarcate su tali aeromobili.

Gli aeromobili ed i motori, le eliche e le parti su essi imbarcateche non vengono utilizzati nelle attività di trasporto aereo commerciale (ad esempio turismo, lavoro aereo, scuola), possono effettuare, fino al 27 settembre 2009, la manutenzione anche presso imprese certificate direttamente dall'Enac in accordo al Regolamento Tecnico dell'Enac. Peraltro, questi ultimi possono effettuare la manutenzione anche in accordo ai requisiti della Allegato I (Parte M) al regolamento europeo (CE) 2042/2003 del 20 Novembre 2003, come revisionato, secondo quanto sintetizzato nella tabella sottostante, tenendo conto le tempistiche ivi riportate. Per la suddetta tipologia di aeromobili, i requisiti della Parte M diventano obbligatori a partire dal 28 settembre 2009.

Tabella 1, Aeromobili non impiegati in Attività di trasporto aereo commerciale, in formato pdf (dimensione 16 KB)

Per ciò che concerne la manutenzione sui paracadute fare riferimento a quanto riportato nelle Circolari NAV 16 e NAV 72 ultime revisioni.

Per la manutenzione del pilota-proprietario fare riferimento alla specifica pagina del presente sito.

Per la certificazione delle imprese di manutenzione che intendono ottenere l'approvazione in accordo ai requisiti della Parte M, Capitolo F (AMO-F) si rimanda alla specifica pagina del presente sito.

L'Enac approva le imprese di manutenzione ubicate sul territorio nazionale e le sorveglia in accordo con i programmi che prevedono approfondite verifiche iniziali e periodiche di tutti gli aspetti che garantiscono che la manutenzione degli aeromobili, dei motori e delle parti venga effettuata secondo standard di sicurezza elevati. In particolare sono soggetti a verifica da parte dell'Enac:

  • gli hangars,
  • i magazzini,
  • i laboratori,
  • le officine,
  • gli uffici tecnici,
  • la documentazione tecnica,
  • le attrezzature,
  • l'addestramento e la qualificazione del personale,
  • le procedure ed il sistema di qualità delle imprese.

Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo Regolamento Tecnico dell'Enac.


Pagina aggiornata all'11 agosto 2009

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