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L'Enac approva le imprese per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili ubicate sul territorio nazionale e le sorveglia secondo programmi che prevedono approfondite verifiche periodiche di tutti gli aspetti che garantiscono che la gestione della navigabilità continua degli aeromobili venga effettuata secondo standard di sicurezza elevati.
In particolare sono soggetti a verifica da parte dell'Enac:
La gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico) deve essere garantita in accordo con la Parte M.
A decorrere dal 28 settembre 2005, la parte M è diventato l'unico codice per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di Trasporto Pubblico.
L'impresa per la gestione della navigabilità continua del detentore del COA deve presentare, alla Direzione Operazioni dell'Enac competente per territorio, la relativa domanda (Modello OPS 1 - AESA 2 per i velivoli, ovvero Modello OPS 3 - AESA 2 per gli elicotteri) contestualmente a quella per il COA per essere approvata in accordo al Capitolo G (organizzazione CAMO) della Parte M (Annesso I al Regolamento europeo (CE) 2042/2003 del 20 novembre 2003, come revisionato). Il personale direttivo dell'impresa dovrà inoltre presentare, per accettazione, le proprie credenziali utilizzando il Modello 4 AESA. Tra le documentazioni da allegare alla domanda, sia in occasione del rilascio che per ogni variazione dell'approvazione, si annoverano la Lista di Rispondenza e la Dichiarazione di Rispondenza. La valutazione della rispondenza dell'Impresa ai requisiti della Parte M Capitolo G viene effettuata dalle Direzioni Operazioni dell'Enac. Le varie fasi del processo di certificazione sono riportate nella Circolare NAV-70 (Trasporto Pubblico), come revisionata, e relative documentazioni.
Nel caso l'impresa titolare di COA, utilizzi gli aeromobili elencati nel COA anche in altre tipologie di attività soggette o meno ad approvazione operativa da parte dell'Enac, la navigabilità continua di tali aeromobili deve essere gestita dalla CAMO dell'operatore secondo gli standard applicabili alle attività di trasporto aereo commerciale, anche per quanto riguarda il Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità.
L'impresa per la gestione della navigabilità continua del detentore del COA può inoltre gestire la navigabilità continua di aeromobili di terzi non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale. In tali circostanze, le responsabilità e gli obblighi reciproci tra il proprietario/esercente e l'impresa CAMO sono regolamentate attraverso un contratto redatto in conformità all'appendice I alla Parte M, tenendo in debito conto le implicazioni derivanti dalle previsioni di cui al paragrafo M.1 della Parte M. Nel caso tali aeromobili siano di tipo diverso da quelli impiegati nell'ambito del COA, deve ovviamente ottenere appropriata estensione delle abilitazioni della approvazione CAMO.
La loro navigabilità continua sarà garantita in accordo alle previsioni del Regolamento Tecnico dell'Enac che saranno progressivamente sostituite da quelle della parte M.
La fase transitoria per il passaggio dal sistema regolamentare nazionale (Regolamento Tecnico dell'Enac) a quello individuato dalla Parte M è regolamentata dall'Enac con apposite disposizioni nel rispetto dei vincoli fissati dalla pertinente normativa europea, per quanto riguarda le date ultime di implementazione (che comunque non saranno oltre il 28 settembre 2009).
A partire dalla data ultima di implementazione della parte M in Italia ad oggi indicata da Enac al 28 settembre 2009, la navigabilità continua degli aeromobili cosiddetti "large aircraft" (aeroplani con massa massima al decollo superiore a 5700 Kg ed elicotteri plurimotore di qualsiasi massa massima al decollo) non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico), dovrà essere gestita, indipendentemente dalle attività per le quali vengono impiegati, esclusivamente da imprese approvate secondo il Capitolo G della Parte M. Fino a tale data il proprietario/esercente di detti aeromobili può decidere se affidarla contrattualmente a tale impresa o gestirla sotto la propria responsabilità.
A partire dalla data ultima di implementazione della parte M in Italia ad oggi indicata da Enac al 28 settembre 2009, la navigabilità continua degli aeromobili impiegati in operazioni commerciali differenti dal trasporto aereo commerciale, dovrà essere gestita esclusivamente da imprese approvate secondo il Capitolo G della Parte M. Fino a tale data la navigabilità continua di detti aeromobili può essere gestita da imprese in possesso di approvazioni rilasciate secondo il Capitolo G della Parte M o secondo i precedenti requisiti del Regolamento Tecnico Enac applicabili alla specifica tipologia di attività (ad es. Terzo/32/B e Quarto/42/E)
Dopo tali date, le imprese che intendono gestire la navigabilità continua di tali aeromobili devono ottenere l'approvazione secondo Parte M Capitolo G.
Per i restanti aeromobili il proprietario/esercente può decidere se affidare contrattualmente la gestione della navigabilità continua del proprio aeromobile ad un impresa approvata secondo Parte M Capitolo G o gestirla sotto la propria responsabilità.
Per il rilascio o l'estensione della portata dell'approvazione secondo Parte M Capitolo G tali imprese dovranno presentare, alla Direzione Operazioni dell'Enac competente per territorio, la relativa domanda (Modello 2 AESA - Parte M). Il personale direttivo dell'impresa dovrà inoltre presentare, per accettazione, le proprie credenziali utilizzando il Modello 4 AESA. Tra le documentazioni da allegare alla domanda, sia in occasione del rilascio che per ogni variazione dell'approvazione, si annoverano la Lista di Rispondenza e la Dichiarazione di Rispondenza. La valutazione della rispondenza dell'Impresa ai requisiti della Parte M Capitolo G viene effettuata dalle Direzioni Operazioni dell'Enac. Le varie fasi del processo di certificazione sono riportate nella Circolare NAV-71, come revisionata, e relative documentazioni.
Le responsabilità e gli obblighi reciproci tra il proprietario/esercente e l'impresa CAMO sono regolamentate attraverso un contratto redatto in conformità all'appendice I alla Parte M tenendo in debito conto le implicazioni derivanti dalle previsioni di cui al paragrafo M.1 della Parte M.
La navigabilità continua di tali aeromobili può contrattualmente essere affidata dal proprietario/esercente anche ad imprese approvate in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione Europea o associati all'EASA, oppure direttamente dall'EASA.
In quest'ultima circostanza e, più in generale, nel caso in cui coinvolga aeromobili impiegati in operazioni commerciali differenti dal trasporto aereo commerciale (rif. definizione contenuta nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008), immatricolati in Italia oppure utilizzati da operatori italiani, l'accettazione da parte dell'Enac dei contenuti tecnici del contratto tra l'esercente italiano e l'impresa CAMO ha carattere preventivo.
Ad oggi l'Enac considera rientranti nella definizione di operazioni commerciali differenti dal trasporto aereo commerciale, le attività di Lavoro Aereo ed aeroscolastiche.
Alle imprese CAMO, in particolare, può essere riconosciuto:
Le varie fasi del processo e le modalità per l'identificazione ed approvazione del Programma di Manutenzione sono riportate nella Circolare NAV-26C e nelle relative documentazioni associate.
Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo Regolamento Tecnico dell'Enac.
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