Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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I Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25 - EASA Form 25) e di Aeronavigabilità Ristretti (Modello AESA 24 - EASA Form 24) hanno durata illimitata, ed ad essi deve essere associato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC).
Tale certificato (ARC) ha validità di norma fissata in 12 mesi (nella fase di transizione connessa alla progressiva implementazione della Parte M in Italia, tale validità può aver assunto valori diversi in accordo ad apposite disposizioni dell'Enac come consentito dalla normativa europea).
L'emissione dell'ARC (Modello AESA 15b - EASA Form 15b) da parte di un'impresa appropriatamente approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (Impresa CAMO con privilegio M.A.711(b)) attesta il favorevole esito dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità condotta da personale dell'impresa appropriatamente qualificato (ARS), in accordo al paragrafo M.A.710 della Parte M.
L'emissione dell'ARC (Modello AESA 15a - EASA Form 15a) da parte dell'Enac, quando applicabile, attesta il favorevole esito dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità condotta da personale Enac appropriatamente qualificato, in accordo al paragrafo (rif. M.B.902), ovvero della valutazione della raccomandazione emessa da una Impresa CAMO con privilegio M.A.711(b) dopo esecuzione favorevole di una revisione della aeronavigabilità in accordo al paragrafo M.A.710 della Parte M (rif. M.B.901).
Le modalità e le condizioni per le successive emissioni e/o estensione dell'ARC dipenderanno da dalla tipologia di operazioni o dalla tipologia dell'aeromobile (rif. M.A.901) e/o dal poter o meno di considerare l'aeromobile in Ambiente Controllato (rif. definizione riportata in M.A.901(b)).
Le varie fasi del processo e le modalità per le successive emissioni e/o estensione dell'ARC sono quelle riportate nei Capitoli G ed I delle sezioni A e B della Parte M.
Dettagli sulla esecuzione di una revisione della aeronavigabilità in accordo al paragrafo M.A.710 della Parte M e della emissione/estensione dell'ARC (Modello AESA 15b), in accordo al Capitolo I della parte M, a cura di appropriato personale (ARS) della impresa CAMO, e delle relative procedure per la qualificazione e l'autorizzazione di detto personale da parte dell'Impresa CAMO, nonché per la sua accettazione da parte dell'Enac, sono contenuti nelle Circolari NAV 25, NAV-70 e NAV-71, come revisionate, e nelle associate Linee Guida.
Per richiedere all'Enac l'emissione dell'ARC, deve essere presentata apposita domanda utilizzando il Modello ENAC-MA-901 secondo le indicazioni fornite nella Circolare NAV 25.
Per gli aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico), a partire dal 28 Settembre 2008, l'emissione dell'ARC potrà avere luogo esclusivamente in accordo ai requisiti del capitolo I della Parte M.
Per gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale, quanto sopra riportato sarà applicato tenendo conto della fase transitoria dalla pre-esistente regolamentazione nazionale alla Parte M identificata nel piano di implementazione della Parte M in Italia, definito dall'Enac in appositi provvedimenti.
Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo Regolamento Tecnico dell'Enac.
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