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Validità delle certificazioni di impresa secondo il Regolamento Tecnico Enac
Con il processo di revisione regolamentare alla Parte M, avviato nel 2005, e concluso per la parte di competenza EASA con la Opinion 02-2008, EASA ha proposto alla Commissione l'introduzione di opportuni e significativi aggiustamenti nell'Annesso I (Parte M) all'attuale Regolamento (CE) 2042/2003, per meglio adattarla alle particolarità/peculiarità dell'aviazione generale nel suo complesso, alla complessità delle differenti categorie di aeromobili e dei tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza complessivo nell'ambito dell'Aviazione Generale, prevedendo al contempo slittamenti temporali (28 settembre 2009) dei termini di implementazione della Parte M, accompagnati da norme transitorie e da opportuni "grandfather rights", per rendere più agevole la fase transitoria dalla vecchia alla nuova normativa.
Il suddetto iter di revisione regolamentare, conclusosi con la pubblicazione del Regolamento della Commissione (CE)1056/2008, ha ingenerato ritardi nei processi di implementazione della Parte M nei singoli Stati Membri nell'attesa di poter trarre effettivo e consapevole vantaggio dalle variazioni introdotte dalle nuove previsioni regolamentari in approvazione.
In ragione di ciò e consapevoli che:
si è ritenuto necessario, in accordo allo scenario su descritto, definire gli opportuni aggiustamenti al piano di implementazione della Parte M in Italia originariamente predisposto nei termini di seguito riportati per le ditte di Manutenzione e Organizzazioni per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività Lavoro Aereo e Scuola.
Ciò attraverso l'invio, da parte della Direzione Operazioni competente, di una lettera all'impresa nella quale si riporterà che in virtù di quanto sopra esposto e dell'estensione al 28 Settembre 2009, da parte del Commissione UE, del termine ultimo di implementazione dei requisiti della Parte M per gli aeromobili e le organizzazioni non coinvolte in attività di trasporto aereo commerciale, la scadenza del CIT n. (ovvero dell'approvazione del sistema di gestione tecnica) è pertanto estesa fino alla data identificata in accordo ai precedenti punti "o", come applicabile. Nella lettera sarà altresì rammentato all'organizzazione l'opportunità che venga da esso comunque garantita un'efficace e continuativa azione a supporto del completamento in tempi brevi della transizione della organizzazione in un contesto pienamente rispondente ai requisiti della Parte M consapevole del fatto che l'eventuale mancato ottenimento dell'appropriate certificazioni in accordo alla Parte M nei tempi definiti dal Regolamento 2042/2003, come revisionato, comporta la decadenza dell'approvazione nazionale in questione e l'impossibilità di poter continuare a far fronte agli obblighi contrattuali (ad es. supporto ad altri operatori) eventualmente assunti in virtù di esse, per se e con altre persone fisiche o giuridiche, nonché la necessità di sopportare i potenziali conseguenti oneri diretti ed indiretti che da ciò dovessero ad esse derivarne. Quanto sopra ovviamente in assenza di appropriate azioni compensative ammesse dalla Parte M.
Tale estensione sarà accordata solo se non fossero emersi, nel corso della sorveglianza condotta, elementi di criticità, in qualsiasi modo pervenuti all'attenzione dell'Enac, tali da ritenere l'organizzazione non più conforme ai requisiti applicabili (evidenza recente finding di livello 1 o findings di livello 2 non gestiti in accordo alle applicabili procedure). Il piano di sorveglianza dell'impresa dovrà essere rimodulato come necessario, in accordo alle vigenti procedure, per tener conto del nuovo quadro.
Nelle lettere di avvio del processo certificativi (comunicazione del team ed accettazione della domanda) e di trasmissione dell'approvazione al termine del processo sarà altresì rammentato al richiedente l'opportunità che venga da esso comunque garantita un'efficace e continuativa azione a supporto del completamento in tempi brevi della transizione della organizzazione in un contesto pienamente rispondente ai requisiti della Parte M consapevole del fatto che l'eventuale mancato ottenimento dell'appropriate certificazioni in accordo alla Parte M nei tempi definiti dal Regolamento 2042/2003, come revisionato, comporta la decadenza dell'approvazione nazionale in questione e l'impossibilità di poter continuare a far fronte agli obblighi contrattuali (ad es. supporto ad altri operatori) eventualmente assunti in virtù di esse, per se e con altre persone fisiche o giuridiche, nonché la necessità di sopportare i potenziali conseguenti oneri diretti ed indiretti che da ciò dovessero ad esse derivarne. Quanto sopra ovviamente in assenza di appropriate azioni compensative ammesse dalla Parte M.
Pagina aggiornata al 13 agosto 2008
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