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Navigabilità continua

Per aeronavigabilità continua dell’aeromobile si intende l’insieme di quelle attività che servono a supportare durante l’impiego e a mantenere nel tempo l’aeromobile in condizioni di aeronavigabilità, così come verificate ed attestate in sede di rilascio del Certificato Individuale di Aeronavigabilità.

L’aeromobile risulta aeronavigabile quando:

  1. è conforme al progetto del tipo approvato dall'EASA (o dall'Enac per gli aeromobili ad Annesso II). La rispondenza deve essere all'ultima revisione applicabile del relativo certificato di omologazione del tipo e relativa specifica;
  2. è in condizioni di impiego sicuro.

L’aeromobile è in condizioni di impiego sicuro quando:

  1. la sua configurazione in termini di equipaggiamenti, riparazioni e modifiche, inclusa la configurazione di cabina, è chiaramente identificata nelle richieste registrazioni dell'aeromobile con riferimento a posizionamento, dati identificativi, provenienza, stato, tempi di servizio, approvazione in accordo alla Parte 21 (o al Regolamento Tecnico dell'Enac per gli aeromobili ad Annesso II), ecc. con particolare riferimento ai prodotti e o alle parti e pertinenze considerati come critiche 
  2. le relative registrazioni di manutenzione dimostrano che è mantenuto nel rispetto di quanto richiesto (tipo di intervento, intervalli manutentivi, scadenze obbligatorie ecc.) nel programma di manutenzione approvato per lo specifico aeromobile, incluso il rispetto delle applicabili prescrizioni di aeronavigabilità, delle applicabili prescrizioni operative con impatto sulla navigabilità continua, di qualsiasi misura obbligatoria o requisito di navigabilità continua emessa dalle competenti autorità aeronautiche e delle applicabili limitazioni di aeronavigabilità (parti a vita limitata, CMR, ecc.) contenute nei documenti emessi dai detentori del progetto di tipo per soddisfare i requisiti della Parte 21;
  3. è disponibile per esso, in una delle lingue accettate dall'Enac, il Manuale di Volo approvato, aggiornato, ed appropriato alla sua corrente configurazione;
  4. è disponibile, in una delle lingue accettate dall'Enac, per esso l'insieme della manualistica tecnica di supporto (ad es. Manuale di Manutenzione, parts catalogue, MMEL, Wiring Diagram, ecc.) .) aggiornata, appropriata alla corrente configurazione e necessaria a garantire il corretto impiego e il mantenimento della navigabilità continua dello stesso da parte dell'operatore;
  5. sono disponibili per esso un valido rapporto di pesata e di carico e centraggio appropriati alla configurazione attuale;
  6. sono disponibili per esso adeguate informazioni circa lo stato di prontezza all'impiego in relazione al livello di rifornimento dei liquidi, lubrificanti e carburanti consumabili ed ai margini di efficienza degli equipaggiamenti installati (di emergenza e operativi) per le operazioni ad esso consentite in relazione alla corrente configurazione;
  7. le manutenzioni, come applicabili, sono eseguite e deliberate da imprese certificate, autorizzate o riconosciute in accordo alla regolamentazione in vigore ovvero, quando consentito da detta regolamentazione, anche da personale certificato, autorizzato o riconosciuto dall'Enac (per gli aeromobili ad Annesso II si terrà conto di quanto riportato nel Regolamento Tecnico dell'Enac);
  8. siano disponibili per esso il certificato acustico, la licenza della stazione radio ed evidenza della corretta 'apposizione delle appropriate marche di registrazione in accordo alla applicabile regolamentazione, nonché della presenza, leggibilità e corretta istallazione di tutte le marcature, le targhette, le liste, ecc., richieste dalle specifiche di certificazione, in una delle lingue accettate dall'Enac;
  9. le caratteristiche di volo ed il funzionamento degli impianti rientrano nei limiti di accettabilità previsti dai documenti del detentore del progetto di tipo e rispetto ai requisiti di certificazione all'origine;
  10. non esistono inconvenienti eventualmente insorti durante l'impiego che non siano stati corretti in accordo alla Parte M o non siano stati differiti in modo appropriato in accordo ad essa o a quanto previsto nelle Liste Equipaggiamenti Minimi (MEL) applicabili.

Il Regolamento della Commissione Europea (EC) n° 2042/2003, Annesso 1 parte M (brevemente indicato nel seguito come “Parte M”), ai paragrafi M.A.201(a) ed M.A.301, identifica le responsabilità del proprietario/operatore dell’aeromobile e l’insieme delle attività che esso deve assicurare siano eseguite sull’aeromobile, con tempestività e secondo le modalità indicate nella normativa applicabile, al fine di garantire l’aeronavigabilità continua dell’aeromobile. Il regolamento stabilisce a tal fine i requisiti tecnici e le procedure tecnico amministrative comuni.

La gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico) deve essere garantita in accordo con la Parte M.

A decorrere dal 28 settembre 2005, la parte M è diventato l’unico codice per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di Trasporto Pubblico.

Per gli altri aeromobili la navigabilità continua sarà garantita in accordo alle previsioni del Regolamento Tecnico dell'Enac che sarà progressivamente sostituite da quelle della parte M. La fase transitoria per il passaggio dal precedente sistema regolamentare (Regolamento Tecnico dell'Enac) a quello individuato dalla Parte M è regolamentata dall'Enac con apposite disposizioni nel rispetto dei vincoli fissati dalla pertinente normativa Europea, per quanto riguarda le date ultime di implementazione (che comunque non andranno oltre il 28 Settembre 2009).

Gli schemi di gestione della aeronavigabilità e quelli con i quali si fa eseguire e deliberare la manutenzione dell'aeromobile sono funzione della tipologia di aeromobile e del tipo di attività cui l'aeromobile è destinato, e determinano le modalità con cui si effettua e si attesta la verifica periodica di aeronavigabilità sull'aeromobile.

La tabella seguente illustra le previsioni della Parte M in merito al soggetto che può effettuare la gestione tecnica dell’aeromobile in relazione alla classificazione dell’aeromobile stesso ed alla tipologia di impiego:

 Tipo di aeromobileImpiego PrivatoImpiego in attività di trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico)Impiego in operazioni commerciali differenti dal trasporto aereo commerciale (ad oggi attività di lavoro aereo o aeroscolastica)

Large Aircraft

velivoli di massa superiore a 5700Kg

elicotteri plurimotori

Affidata contrattualmente (rif. Appendice I Parte M) ad una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) A cura dell'impresa del detentore del COA approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) A cura di una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) (anche impresa terza contrattata - vedere AVVERTENZA)
Restanti tipi di aeromobili A cura del proprietario (o esercente se in locazione) oppure affidata contrattualmente (rif. Appendice I Parte ad una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO)

Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo dal Regolamento Tecnico dell'Enac.

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