Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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Per aeronavigabilità continua dell’aeromobile si intende l’insieme di quelle attività che servono a supportare durante l’impiego e a mantenere nel tempo l’aeromobile in condizioni di aeronavigabilità, così come verificate ed attestate in sede di rilascio del Certificato Individuale di Aeronavigabilità.
L’aeromobile risulta aeronavigabile quando:
L’aeromobile è in condizioni di impiego sicuro quando:
Il Regolamento della Commissione Europea (EC) n° 2042/2003, Annesso 1 parte M (brevemente indicato nel seguito come “Parte M”), ai paragrafi M.A.201(a) ed M.A.301, identifica le responsabilità del proprietario/operatore dell’aeromobile e l’insieme delle attività che esso deve assicurare siano eseguite sull’aeromobile, con tempestività e secondo le modalità indicate nella normativa applicabile, al fine di garantire l’aeronavigabilità continua dell’aeromobile. Il regolamento stabilisce a tal fine i requisiti tecnici e le procedure tecnico amministrative comuni.
La gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (Trasporto Pubblico) deve essere garantita in accordo con la Parte M.
A decorrere dal 28 settembre 2005, la parte M è diventato l’unico codice per la gestione della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in attività di Trasporto Pubblico.
Per gli altri aeromobili la navigabilità continua sarà garantita in accordo alle previsioni del Regolamento Tecnico dell'Enac che sarà progressivamente sostituite da quelle della parte M. La fase transitoria per il passaggio dal precedente sistema regolamentare (Regolamento Tecnico dell'Enac) a quello individuato dalla Parte M è regolamentata dall'Enac con apposite disposizioni nel rispetto dei vincoli fissati dalla pertinente normativa Europea, per quanto riguarda le date ultime di implementazione (che comunque non andranno oltre il 28 Settembre 2009).
Gli schemi di gestione della aeronavigabilità e quelli con i quali si fa eseguire e deliberare la manutenzione dell'aeromobile sono funzione della tipologia di aeromobile e del tipo di attività cui l'aeromobile è destinato, e determinano le modalità con cui si effettua e si attesta la verifica periodica di aeronavigabilità sull'aeromobile.
La tabella seguente illustra le previsioni della Parte M in merito al soggetto che può effettuare la gestione tecnica dell’aeromobile in relazione alla classificazione dell’aeromobile stesso ed alla tipologia di impiego:
| Tipo di aeromobile | Impiego Privato | Impiego in attività di trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico) | Impiego in operazioni commerciali differenti dal trasporto aereo commerciale (ad oggi attività di lavoro aereo o aeroscolastica) |
|---|---|---|---|
|
Large Aircraft velivoli di massa superiore a 5700Kg elicotteri plurimotori |
Affidata contrattualmente (rif. Appendice I Parte M) ad una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) | A cura dell'impresa del detentore del COA approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) | A cura di una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) (anche impresa terza contrattata - vedere AVVERTENZA) |
| Restanti tipi di aeromobili | A cura del proprietario (o esercente se in locazione) oppure affidata contrattualmente (rif. Appendice I Parte ad una impresa approvata in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO) |
Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo dal Regolamento Tecnico dell'Enac.
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