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È un’approvazione che deve essere ottenuta da ogni organizzazione di progettazione che richieda, per prodotti ai quali si applica l’Art. 4(1) del Regolamento (CE) 216/2008:
La procedura per ottenere il DOA è definita nel Regolamento (CE) 1702/2003 Sottoparte J.
Il rilascio del DOA ad una organizzazione di progettazione comporta degli obblighi e dei privilegi quali ad esempio la possibilità di approvare autonomamente le modifiche minori di un prodotto certificato.
Per visualizzare l'elenco delle imprese DOA, si può far riferimento al sito web dell'EASA alla pagina http://www.easa.eu.int/home/c_orgapprodoa_doa.html.
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