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Rilascio Certificato di Navigabilità

All'art. 31 della Convenzione ICAO, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, è stabilito che "ciascun aeromobile che effettua navigazione internazionale deve essere fornito con un Certificato di Aeronavigabilità rilasciato o reso valido dall'Autorità dello Stato nel quale l'aeromobile è immatricolato".

Il Codice della Navigazione italiano stabilisce che l'idoneità dell'aeromobile alla navigazione è attestata dal Certificato di Aeronavigabilità, e che quest'ultimo è rilasciato e periodicamente riverificato in accordo con la regolamentazione comunitaria.

La normativa comunitaria che contiene i requisiti per il rilascio delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è l'annesso (Parte 21) al Regolamento (CE) n. 1702/2003. Quella invece che contiene i requisiti per verifica periodica delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è l'annesso I (Parte M) al Regolamento (CE) n. 2042/2003. Queste certificazioni individuali di aeronavigabilità devono essere sempre portate a bordo dell'aeromobile.

Le Certificazioni Individuali di Navigabilità sono quelle individuate al paragrafo 21A.173 della Parte 21 ed in particolare:

  1. Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25). Il certificato di Aeronavigabilità è quello emesso per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo approvato da EASA.
  2. Certificati di Aeronavigabilità Ristretti (Modello AESA 24). I certificati di Aeronavigabilità ristretti emessi:
    • per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo ristretto approvato da EASA, o
    • per singoli aeromobili per i quali è stata dimostrata la rispondenza a determinate "specific Airworthiness Specifications" e che siano in grado di assicurare un adeguato livello di safety.

Dal 28 settembre 2004 i Certificati Individuali di Aeronavigabilità sono emessi esclusivamente utilizzando i modelli EASA. Quando previsto dal Capitolo I della Parte 21, ad essi è associato il Certificato Acustico (Modello AESA 45).

Per gli aeromobili già immatricolati in data 28 settembre 2004, i suddetti Certificati nel pre-esistente formato nazionale, sono progressivamente sostituiti con i corrispettivi modelli EASA secondo modalità definite da apposite disposizioni Enac. Per dettagli contattare la Direzione Operazioni competente.

I requisiti per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità e del collegato Certificato Acustico sono quelli riportate rispettivamente nei Capitoli H ed I delle sezioni A e B della Parte 21. Il processo di emissione del Certificato di Aeronavigabilità e del Certificato Acustico è descritto nella Circolare NAV-25D e documentazione associata. Per il rilascio di detti Certificati, i proprietari dell'aeromobile (o loro rappresentanti formalmente identificati) devono presentare alla Direzione Operazioni competente per territorio la relativa domanda usando il Mod. ENAC-21A-174, tenendo conto delle relative istruzioni di compilazione. I proprietari devono altresì presentare domanda di immatricolazione dell'aeromobile all'Ufficio Registro Aeromobili.

I Certificati di Aeronavigabilità e di Aeronavigabilità Ristretti hanno durata illimitata (Parte 21A.181) ed ad essi deve essere associato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC).

In sede di primo rilascio dei Certificati di Aeronavigabilità e di Aeronavigabilità Ristretti, l'ARC (Modello AESA 15a) sarà emesso dalla Direzione Operazioni competente per territorio.

Per gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale (trasporto pubblico) e fino alla piena implementazione della Parte M in Italia secondo appositi provvedimenti emessi dall'Enac in accordo alle previsioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003 (ad oggi fissata come termine ultimo al 28 settembre 2009), laddove nella Parte 21 per il rilascio del Certificato di aeronavigabilità si richieda di applicare e/o di soddisfare le previsioni dell'allegato I (Parte M) al Regolamento (CE) 2042/2003, come revisionato, potranno essere utilizzati in alternativa i relativi corrispettivi requisiti e procedure nazionali.

Per gli aeromobili elencati nell'Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008, che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo dal Regolamento Tecnico dell'Enac.

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