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Un prodotto aeronautico, secondo il Regolamento (CE) 216/2008, articolo 3 - Definizioni - è un aeromobile, un motore o un’elica.
Al paragrafo 1 dell'articolo 4 viene stabilito che ogni aeromobile, escluso quelli elencati nell’Annesso II - che sia progettato o costruito o operato da un’organizzazione per cui l’EASA è l’Autorità di sorveglianza della sicurezza, o che sia registrato in uno Stato Membro - deve rispondere al suddetto Regolamento Europeo e deve soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’Annesso I del Regolamento stesso.
La rispondenza a tali requisiti di ogni prodotto, parte o componente installati su tali prodotti deve essere stabilita in accordo alle seguenti regole:
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