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Titolo

Per titolo si intende sentenza, atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Si ricorda che al notaio è imposto l'obbligo (cfr. artt. 28-1n e 54 regolam.notarile) di operare il controllo, in via preventiva, sulla liceità dell'atto e sulla legittimazione delle parti (perciò di accertare l'identità personale ed i poteri di firma) sia in relazione agli atti pubblici che alle autentiche di scritture private.

Si fa presente inoltre che l'autenticazione della sottoscrizione, esclusivamente per atti aventi ad oggetto passaggi di proprietà di beni mobili registrati o costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può essere effettuata, oltre che dai notai, anche dagli Uffici Comunali e dai titolari degli STA (art.7 Legge 248/2006).

Gli atti e le sentenze formati all'estero, per avere validità in Italia, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e corredati di traduzione italiana certificata. La certificazione della traduzione viene effettuata all'estero dalla rappresentanza diplomatica o consolare, in Italia da un traduttore ufficiale (art.17, 3° comma Legge 4 gennaio 1968, n.15).

Nel caso in cui lo Stato estero presso il quale è stato formato l'atto abbia aderito ad accordi internazionali o convenzioni riguardanti la legalizzazione di atti (Convenzione dell'Aja del 1961, che ha sostituito, per gli Stati aderenti, la legalizzazione presso l'Ambasciata o il Consolato con la "Apostille"; Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, attualmente in vigore tra Italia, Danimarca, Belgio, Irlanda e Francia, varie Convenzioni bilaterali, ecc.) la legalizzazione può essere effettuata dai notai locali.

L'atto estero, legalizzato e tradotto, deve essere sottoposto a registrazione fiscale.

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