Sito Ufficiale dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile
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APR è l'acronimo di Aeromobile a Pilotaggio Remoto, cioè un mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
SAPR è l'acronimo di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, cioè un sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
Per aeromodello si intende un dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
In particolare agli aeromodelli si applica la sezione VII del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto consultabile sul sito dell'ENAC al seguente link: https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html
No, trattandosi di aeromodello è sufficiente attenersi alle disposizioni del Regolamento ENAC Sezione VII.
Sì, in quanto al costruttore non è richiesta una particolare certificazione. Per utilizzarlo valgono le stesse norme di quelli acquistati già assemblati.
Un APR per uso professionale si identifica tramite una targhetta presente anche alla stazione di terra con i dati identificativi del sistema e dell'operatore; inoltre deve essere apposto sull'APR anche il QR code ottenuto dalla registrazione sul sito D-Flight.
D-Flight (https://www.d-flight.it/) è il sito realizzato da ENAV in collaborazione con ENAC che permette la registrazione degli APR nella banca dati italiana e l'assegnazione di un codice univoco di identificazione per ciascuno di essi. Il portale offre, inoltre, informazioni utili per far volare i mezzi in sicurezza e in conformità alle normative vigenti.
È prevista la registrazione sul solo sito D-Flight.
Tutti gli APR devono essere registrati quando sono usati per motivi professionali.
Successivamente alla dichiarazione sottoposta ad ENAC o, se del caso, a seguito della autorizzazione alle operazioni rilasciata da ENAC, si otterranno le credenziali da ENAV e quindi sarà possibile effettuare la registrazione sul sito D-Flight.
Nel primo periodo non è previsto nessun costo.
Per quanto riguarda gli APR i canali di acquisizione sono molteplici, dall'acquisto in negozio, all'acquisto in rete, all'assemblaggio personale con componenti reperiti in svariato modo. Vista questa molteplicità di situazioni non sono previste azioni nel breve termine per una regolamentazione in tal senso; nel lungo termine si sta ipotizzando una campagna di comunicazione su diversi canali informativi.
Non ci sono requisiti obbligatori analogamente ai Paesi esteri. Esiste comunque l'opzione, su base volontaria, di ottenere una certificazione di progetto che attesti le condizioni operative dell'APR.
Il FPV per impiego professionale può essere considerato un ausilio per le operazioni oltre la linea di vista. L'ENAC ha in corso uno studio valutativo dei nuovi requisiti da applicare alle operazioni oltre la linea di vista e sta valutando se il FPV può essere considerato un ausilio in tal senso.
Il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto che può essere consultato sul sito dell'ENAC al seguente link: https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html
Gli APR di peso uguale o inferiore a 2 kg sono soggetti alla stessa regolamentazione degli APR sotto i 25 kg e in aggiunta, come da articolo 12 del Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto", hanno la possibilità di poter volare in scenari critici nel caso rispondano a criteri progettuali e costruttivi che ne attestino l'inoffensività.
A tal proposito l'ENAC ha pubblicato la Linea Guida 2016/003-NAV consultabile al seguente link:
http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P148190721/LG_2016_003_NAV.pdf
Sì, è consultabile al seguente link:
https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html
Al seguente link sono riportati i riferimenti normativi:
https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28Droni%29/Normativa/index.html
Analogamente al settore dell'aeronautica tradizionale il quadro normativo è costantemente in evoluzione per adeguarsi alle esigenze degli operatori e dei costruttori, alle evoluzioni tecnologiche e alle esigenze della sicurezza a seguito di incidenti o inconvenienti.
Per utilizzare un APR/SAPR per motivi professionali è necessario presentare una Dichiarazione, nel caso di operazioni non critiche, oppure ottenere un'autorizzazione per operazioni critiche. Sono necessari, inoltre, l'attestato per il pilota, un'assicurazione e, in particolari spazi aerei, un nulla osta all'occupazione dello spazio aereo.
Sì, è previsti prevista l'apposizione di una targhetta che riporti i dati identificativi del sistema (ad es. Costruttore XYZ - SAPR XXXYYYYZZZ - numero di serie 1234) e dell'Operatore (ad es. Soc. XXXDRONE S.r.l. via xyz, 01234 Città Y). L'Operatore è la società che gestisce l'APR, ma non necessariamente coincide con il pilota che comunque è autorizzato dall'Operatore stesso.
Nel caso di operazioni specializzate critiche. Gli APR di peso minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette e con velocità minore o uguale a 60 km/h e gli APR di peso minore o uguale a 2 kg con caratteristiche di inoffensività possono svolgere operazioni specializzate in aree critiche a seguito della presentazione della Dichiarazione.
Nel caso di operazioni specializzate non critiche, cioè quelle condotte in linea di vista che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili o nel caso di impiego di APR di peso minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette e con velocità minore o uguale a 60 km/h e di APR di peso minore o uguale a 2 kg con caratteristiche di inoffensività.
Non ha scadenza.
Non ha scadenza.
In funzione delle ore di lavoro necessarie per gli accertamenti, indicativamente un'ora per operazioni in scenari standard, 3-6 ore per scenari "misti" (art. 10 comma 5 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto).
Per la prima volta pari a 94,00 Euro, successivamente senza costi.
La modulistica è disponibile al seguente link:
https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28Droni%29/Modulistica/index.html
Sì, non è infatti prevista la consegna manuale in sede oppure l'invio tramite posta tradizionale.
In accordo alla normativa europea, le operazioni professionali con APR sono regolamentate a livello nazionale e non vi è automatico riconoscimento di autorizzazioni estere.
Nel caso l'Operatore straniero voglia operare in Italia può essere autorizzato se risponde ai requisiti italiani. L'ENAC comunque, caso per caso, può prendere credito da autorizzazioni di Autorità estere per considerare la rispondenza al Regolamento italiano.
In caso di cessazione di attività con quel determinato APR, nel caso sia stato erroneamente inserito due volte lo stesso APR, oppure nel caso di rilascio di Autorizzazione per lo stesso APR. La cancellazione di un APR dalla flotta non comporta la cancellazione dell'Operatore a meno che la flotta non sia costituita da un unico APR.
Consultare in proposito il link:
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(Droni)/Modulistica/info-589514353.html
Devono essere pagati esclusivamente una volta, in concomitanza della prima Dichiarazione presentata.
I report annuali devono essere inviati alla Direzione Regolazione Navigabilità tramite la pec: protocollo@pec.enac.gov.it
Per pilotare un APR di peso non superiore a 25 kg per motivi professionali è necessario avere un attestato rilasciato da un Centro di Addestramento autorizzato dall'ENAC. È necessario, inoltre, avere un certificato medico almeno LAPL (Licenza di pilota di aeromobili leggeri) rilasciato da un medico autorizzato.
L'attestato abilita al pilotaggio di un APR fino a 25 kg ed è caratterizzato da classi (due fasce di peso) e tipologia del APR (aeroplano, elicottero, multicottero o dirigibile).
Un Centro di Addestramento autorizzato dall'ENAC.
Età minima di 18 anni, corso teorico basico di 16 ore, corso pratico consistente in 30 missioni di 10 minuti ciascuna, superamento esame e possesso certificato medico LAPL.
18 anni.
Sì. Come stabilito dal Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Ed. 2, sono previsti crediti per aver effettuato un corso teorico e/o pratico presso un'organizzazione riconosciuta, oppure per dichiarazione di idoneità al pilotaggio dell'operatore o del costruttore.
Sono inoltre previsti crediti per il possesso di titoli esteri.
Sì almeno gli standard relativi alla licenza LAPL.
Un esaminatore aeromedico autorizzato dall'ENAC.
Un Centro di Addestramento autorizzato dall'ENAC.
Consultando la lista dei Centri di Addestramento che erogano i corsi pubblicata sul sito dell'ENAC al link:
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28Droni%29/Organizzazioni_di_Addestramento/index.html
Indicativamente un mese, ma dipende dalla programmazione delle lezioni teoriche e pratiche, queste ultime infatti possono essere ritardate per la presenza di condizioni meteo avverse.
5 anni.
È necessario frequentare un corso di aggiornamento teorico e superare un esame pratico.
Sì, ogni 5 anni, al rinnovo dell'attestato.
No. È in corso una valutazione per la creazione di un apposito albo.
Un pilota con attestato rilasciato da un Centro di Addestramento approvato dall'ENAC e con valida certificazione medica LAPL. Gli scopi possono essere tutti quelli diversi dalla ricreazione (lavoro, ricerca, sperimentazione).
L'attestato è relativo a classi dipendenti dalla massa operativa al decollo e dalla tipologia dell'APR/SAPR e secondo la tipologia delle operazioni (critiche o non critiche).
No, la certificazione di progetto del SAPR è opzionale; è obbligatoria una dichiarazione o una autorizzazione dell'operatore. Non è neanche necessario comunicare ogni volta il piano di volo.
Sì e non c'é bisogno di riportare la combinazione Classe/Categ inferiore sull'Attestato. Analoga semplificazione vale per l'abilitazione di istruttore (FI).
No, a parità di categoria è sufficiente effettuare lo skill test per ottenere anche la classe superiore, ovviamente presso un Centro di Addestramento autorizzato. Per la classe inferiore, invece, non è necessario ottenere il rating sull'attestato (ved. domanda precedente).
Si, ma indipendentemente dalla classe cioè si intendono applicabili ad ogni singola categoria. In altre parole, ad esempio, i voli effettuati con mezzo VL/Mc sono validi anche per dimostrare la "recency" per l'abilitazione L/Mc qualora ovviamente il pilota possegga il rating superiore.
Si, in base al Regolamento, Ed.2, Emdt 3, le qualificazioni preesistenti non sono più valide dopo il 30 giugno 2017 (rif art.37.1.b)), cioè non sono più titolo riconosciuto per il pilotaggio di un mezzo APR, ma possono essere convertite anche dopo la predetta data.
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Secondo quanto stabilito dal Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, l'operatore di tale tipologia di APR deve presentare dichiarazione come da art. 9 per le operazioni non critiche, oppure richiedere un'autorizzazione come da art. 10 per operazioni critiche. Nel caso il progetto e la costruzione siano stati riconosciuti preventivamente dall'ENAC come aventi caratteristiche di "inoffensività" (ad es. materiali che assorbono gli urti, rotori protetti, limitata energia di impatto, ecc.) è sufficiente che il pilota sia in possesso di attestato (rilasciato da Centro di Addestramento riconosciuto dall'ENAC) e certificato medico LAPL (rilasciato da medico autorizzato AME) e presenti la dichiarazione (che è sostanzialmente un'autocertificazione). Inoltre nel caso di APR di peso inferiore a 0,3 kg e velocità massima 60 km/ora non è richiesto l'attestato.
Nel caso in cui il progetto e la costruzione non abbiano caratteristiche di "inoffensività" si rientra nei casi generici sotto i 25 kg. L'autorizzazione è rilasciata dall'ENAC.
No.
Nel caso il costruttore sia interessato al riconoscimento di "inoffensività" potrà inviare via pec la richiesta all'ENAC che verificherà questo aspetto.
Le autorizzazioni per operazioni specializzate critiche per APR non "inoffensivi" devono essere spedite alla pec ENAC protocollo@pec.enac.gov.it.
Le dichiarazioni per operazioni specializzate non critiche per APR non "inoffensivi" devono essere inviate alla casella pec dell'ENAC dedicata: servizionline@pec.enac.gov.it
L‘attestato deve essere conseguito presso uno dei Centri di Addestramento riconosciuti dall'ENAC.
Le dichiarazioni inviate alla casella pec dell'ENAC dedicata servizionline@pec.enac.gov.it vengono pubblicate nella lista delle dichiarazioni entro dieci giorni lavorativi.
Le autorizzazioni dipendono dallo scenario richiesto (volo su persone o meno). Nel primo caso dovendo assolvere accertamenti riguardanti un oggetto non palesemente "inoffensivo" e quindi potenzialmente letale, gli accertamenti dipendono dal livello di adeguatezza della documentazione presentata dall'utente riguardo il progetto e la costruzione dell'APR.
Nel caso venga richiesto uno scenario standard la richiesta viene evasa entro venti giorni lavorativi.
L'autorizzazione rimane valida salvo revoca dovuta a inadempienze agli obblighi derivanti dai disposti del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto rilevate attraverso l'attività di sorveglianza secondo metodologie previste dall'ENAC, oppure in caso di incidenti, o all'evidenza di operazioni condotte in maniera non conforme al Regolamento stesso.
Sì. L'area di sorvolo è privata. Lo Spazio Aereo utilizzato è un bene pubblico.
Per effettuare operazioni specializzate non critiche occorre la dichiarazione prodotta dall'organizzazione e inviata all'ENAC, che provvede a pubblicarla sul proprio sito web al link:
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_%28Droni%29/Operatori_SAPR/index.html
Lo svolgimento di operazioni specializzate critiche è invece soggetto a rilascio di autorizzazione da parte dell'ENAC, che valuta la documentazione predisposta dall'organizzazione.
Per le operazioni specializzate non critiche esclusivamente in quelle aree che non prevedono il sorvolo, anche in caso in cui l'APR abbia un'avaria o malfunzionamento, di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili. Le operazioni critiche si riferiscono ai restanti casi con l'esclusione sempre valida degli assembramenti di persone.
All'interno delle ATZ (Aerodrome Traffic Zone) o a meno di 5 km dall'aeroporto, laddove non sia prevista una ATZ, è possibile volare solo se si è autorizzati a seguito di richiesta di riserva dello spazio aereo.
Essendo il parco pubblico verosimilmente in area urbana, le operazioni devono essere autorizzate come operazioni specializzate critiche.
Sì, il contatto visivo deve essere tale da consentire la condotta manuale delle operazioni.
Sì, 30 m nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell'ATZ e fino a 15 km dall'aeroporto, 70 m nei CTR e 150 m altrove. Per quote superiori è necessaria la riserva dello spazio aereo interessato.
Sì, nel caso di volo in ATZ, entro 5 km da aeroporti non dotati di ATZ, nel caso di voli in zone vietate, pericolose, regolamentate, riservate e nel caso di voli ad altezze superiori a 30 m nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell'ATZ e fino a 15 km dall'aeroporto, superiori a 70 m nei CTR e genericamente superiori a 150 m.
Sempre l'altro aeromobile.
È possibile effettuare riprese esterne nell'ambito delle operazioni critiche se si rispettano le limitazioni applicabili agli scenari "misti" (art. 10.5) o "standard". Nell'ambito delle riprese interne il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto non è applicabile, salvo il divieto di sorvolo di assembramenti.
Sì.
Sì, ma deve essere autorizzato dall'ENAC.
Si, dall'ENAC nel caso sia necessaria la riserva di spazio aereo, e ogni altra autorizzazione richiesta da Forze dell'Ordine, autorità locali o privati secondo i casi.
I divieti identificati nelle Carte aeronautiche, il generico divieto di sorvolo degli assembramenti e il divieto di sorvolo di persone per operazioni non critiche e operazioni critiche in scenari "misti" (art. 10.5 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto) e scenari standard.
Consultando le carte aeronautiche redatte dall'Aeronautica Militare.
Solo con specifica autorizzazione dell'ENAC.
No al momento.
Sì, giubbetto ad alta visibilità recante l'identificativo "pilota di APR".
Un programma di manutenzione è previsto per i SAPR utilizzati per le operazioni critiche.
No.
No.
No.
Non esistono accordi bilaterali in tal senso, quindi l'operatore dovrà richiedere alla pertinente Autorità quali requisiti si applicano nel Paese di riferimento.
Si suggerisce di contattare il vettore aereo per conoscere le condizioni relative alle dimensioni del bagaglio nonché le restrizioni stabilite per le batterie al litio che sono considerate merce pericolosa.
Essendo la Dichiarazione un'autocertificazione, essa non è più valida, quindi deve essere presentata sotto responsabilità della nuova ragione sociale e sottoposta ai diritti ENAC come nuova dichiarazione.
Notificare all'ENAC la variazione. L'ENAC alla ricezione valuterà se continuano a persistere i presupposti per una nuova autorizzazione e in caso positivo emetterà l'Autorizzazione ed esigerà i diritti a tariffazione oraria.
No, se sulla spiaggia sono presenti persone.
No, se il giardino/terrazzo è in ambito zona urbanizzata.
Gli aeromodelli vengono utilizzati per motivi ricreativi, possono essere fatti volare di giorno in contatto visivo diretto al massimo a 200 m (per avere una idea un campo di calcio è lungo circa 100 m) di distanza e a un'altezza massima di 70 m (circa un palazzo di 15 piani) e quindi senza utilizzare eventuali automatismi di volo su percorsi fuori dalla vista del pilota.
Si possono utilizzare tali aeromodelli in aree non popolate e quindi sono da escludere i centri urbani e i parchi pubblici in essi contenuti.
Inoltre bisogna sincerarsi che non si sia più vicini di 5 km da un aeroporto oppure in un'area dove sia esplicitamente proibito volare in assoluto (ad es. centro di Roma).
Sono altresì vietati i voli negli spazi aerei ATZ e CTR, tali informazioni sono reperibili sul sito dell'ENAV (https://www.enav.it/
Oltre a quanto sancito dal Regolamento ENAC e riassunto sopra, bisogna seguire le regole di buonsenso: scegliere spazi aperti senza alberi, distanti da persone e strade, evitare di volare vicino a spazi recintati in quanto un'eventuale recupero potrebbe essere problematico, non volare quando ci sono raffiche di vento per evitare che l'APR si allontani dalla vista. Evitare inoltre delle zone dove ci sono grossi ripetitori TV, dove le interferenze potrebbero farci perdere il controllo del nostro mezzo.
Al pari della videocamera personale utilizzata nei viaggi turistici per fissare i ricordi, si possono effettuare video amatoriali.
Stessi criteri di un video amatoriale effettuato col telefonino o con la videocamera.
Il Regolamento ENAC non fissa una dimensione massima. Oltre i 25 kg oppure per potenza totale di motori superiore a 15 kW sono previsti requisiti molto stringenti contenuti nell'art. 35 del Regolamento stesso. Un aeromodello superiore a 300 grammi con velocità che normalmente arriva a 60 km/h può essere considerato, per le energie in gioco, inoffensivo.
Oltre i 2 kg un eventuale impatto può sicuramente provocare lesioni alle persone. Una condotta responsabile impone quindi di non pilotare aeromodelli sopra un certo peso senza un'adeguata capacità di pilotaggio, che può essere acquisita o tramite un allenamento con un aeromodello inoffensivo o, meglio, presso un Centro di Addestramento, dove un istruttore con doppio comando può insegnare all'allievo le norme per effettuare un volo in sicurezza.
No, per motivi hobbistici non è consentito volare in area popolata.
Analogamente alle manifestazioni aeromodellistiche occorre mettersi in contatto con l'Aero Club d'Italia per ottemperare alle specifiche disposizioni.
Il luogo dovrà essere in ogni caso in una area non popolata.
Un APR/SAPR per definizione non è utilizzato per scopi ricreativi o sportivi. In caso di tali attività l'APR/SAPR è considerato nella classificazione degli aeromodelli e come tale può essere utilizzato in vista fuori delle aree urbane ad altezza massima di 70 m e nel raggio di 200 m. Per quanto riguarda lo spazio aereo non deve interessare le CTR, le ATZ e ad almeno 5 km da un aeroporto.
Un SAPR per definizione non è utilizzato per fini ricreativi. I mezzi utilizzati per fini ricreativi rientrano nella definizione di aeromodelli e come tali non necessitano di attestato.
Le sanzioni sono riferite ai dettami del Codice della Navigazione per aeromobili, operatori e piloti tradizionali.
Alla Questura provinciale.
Alla Questura provinciale.
Al Pronto intervento nel caso si ipotizzino vittime o alla Questura provinciale.
Alla Questura provinciale.
Sì all'ENAC e alle Forze dell'Ordine.
La Questura Provinciale e in alcuni casi anche l'ENAC per quanto previsto dal Codice della Navigazione.
Si, nel caso di utilizzo professionale.
I massimali devono essere quelli stabiliti alla tabella 7 del Regolamento (CE) 785/2004.
I massimali devono essere quelli stabiliti alla tabella 7 del Regolamento (CE) 785/2004.
No.
Attualmente sono circa una decina.
Per tutti i quesiti afferenti la materia della privacy si rimanda alla specifica normativa vigente.
Direzione Regolazione Navigabilità per gli aspetti legati alle operazion specializzate:
navigabilita@enac.gov.it
tel: 0644596724
Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo per gli aspetti attinenti la riserva dello Spazio Aereo :
aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it
tel 0644596797
Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo per le questioni attenenti le licenze e attestati di pilotaggio e le Organizzazioni di addestramento:
operazionivolo.personale@enac.gov.it
tel: 0644596727
Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale per quanto non ricompreso nei precedenti contatti:
comunicazione@enac.gov.it
tel: 0644596373-372
La corrispondenza cartacea dovrà essere inviata all'indirizzo: ENAC - Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma specificando la Struttura interessata.
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