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Roma, 16 settembre 2016 - L'ENAC semplifica le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per operazioni specializzate critiche.
A seguito dell'esperienza acquista nella valutazione delle domande finora esaminate, è emersa una estesa similarità degli scenari operativi di riferimento, permettendo di introdurre importanti elementi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Sono stati quindi definiti alcuni scenari standard in funzione delle fasce di peso, che consentono di associare agli stessi prescrizioni tecniche operative in base all'esposizione al rischio, tali da garantire i livelli di sicurezza previsti dal Regolamento ENAC.
L'introduzione degli scenari standard, semplificando le modalità degli accertamenti necessari, comporta un beneficio nella tempistica del processo di autorizzazione, abbattendo notevolmente i tempi di attesa e dando quindi una più efficace risposta alle esigenze dell'utenza.
L'ENAC si riserva comunque la facoltà di condurre specifiche ispezioni sugli operatori al fine di verificare la conformità delle operazioni ai requisiti del Regolamento.
Roma, 30 giugno 2016 - In merito alla richiesta di chiarimenti relativa alla norma transitoria di cui all’art. 37 comma 2 del Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” (Decandenza 1° luglio validità dichiarazioni e autorizzazioni in accordo all'ed. 1 del Regolamento) avanzata dalle Associazioni di settore durante l’incontro del 27.06.2016, si chiarisce quanto segue.
L’art. 37 comma 2 è connesso all’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 37 comma 1 a) e b) e pertanto con la pubblicazione della Disposizione 32/DG del 31.05.2016 sono stati, di fatto, spostati i termini temporali in esso contenuti al 31 dicembre 2016.
A seguito di quanto sopra si forniscono gli ulteriori chiarimenti.
Autorizzazioni
Gli operatori già presenti nell’elenco “Operatori Autorizzati” dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 devono segnalare all’ENAC l’adempimento al requisito regolamentare di cui all’art. 21. Le suddette autorizzazioni si intendono convertite ai nuovi requisiti regolamentari a seguito della pubblicazione dell’elenco nel sito dell’ENAC in data 1 gennaio 2017.
Dichiarazioni
Come informato a seguito dell’entrata in vigore della dichiarazione online, entro il 30 ottobre 2016 tutti gli operatori devono confermare il loro interesse registrandosi nel nuovo data base. Essendo in regime di autodichiarazione, resta in capo agli operatori stessi la responsabilità di adempiere al requisito regolamentare di cui all’art. 21.
L'ENAC diffida gli Operatori, le Organizzazioni di addestramento e i Consulenti, seppur riconosciuti, a utilizzare il logo dell'Ente su prodotti editoriali, siti web, iniziative e ogni analoga forma di comunicazione e pubblicità diffusa con altri mezzi.
In questa sezione sono riportati gli operatori suddivisi in due distinti elenchi.
Il primo elenco comprende gli operatori autorizzati, cioè quelli che, ai sensi del Regolamento Enac "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" hanno ottenuto un'autorizzazione da parte dell'ENAC per operare gli APR per operazioni specializzate critiche, nonché operatori di APR con MTOM ≥ 25 kg per qualunque tipo di operazione.
Il secondo elenco comprende gli operatori che, ai sensi del Regolamento Enac "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" hanno reso la dichiarzione per operare gli APR per operazioni specializzate non critiche.
Si comunica che a far data dal 19/02/2018, per interventi di adeguamento e aggiornamento della relativa procedura e della correlata banca dati, l'Elenco degli Operatori autorizzati per operazioni specializzate critiche, nella voce "operatore" riporterà esclusivamente denominazione o nome/cognome e indirizzo PEC dell'operatore stesso.
Si comunica che a far data dal 19/02/2018, per interventi di adeguamento e aggiornamento della relativa procedura e della correlata banca dati, l'Elenco delle Dichiarazioni rese dagli Operatori SAPR ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 a partire dal 16 settembre 2015 ad oggi, nella voce "operatore" riporterà esclusivamente denominazione o nome/cognome e indirizzo PEC dell'operatore stesso.
Si rammenta che per tutti gli Operatori è fatto obbligo di mantenere agli atti e rendere disponibili all'ENAC la documentazione interessata che sarà valutata in dettaglio nei seguenti casi:
Gli Operatori sono inoltre tenuti a rendere annualmente il report delle attività svolte ai fini della continua validità della Dichiarazione e dell'Autorizzazione.
Nel caso si accertassero false dichiarazioni, il firmatario sarà tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 davanti all'autorità giudiziaria competente.
Pagina aggiornata al 19 febbraio 2018
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