Emergenza COVID-19 - Misure di esenzione, Linee Guida e Note Informative ENAC

Roma
Pubblicate le Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 6  del 24 settembre 2021 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2"
Emergenza COVID-19 - Note Informative dell'ENAC

In risposta alle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di Covid-19 e in linea con la guida dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza aerea (EASA), l'ENAC invita il personale aeronautico e le organizzazioni per le quali l'Ente è Autorità competente al rispetto delle condizioni ivi riportate, conformemente alle esenzioni pubblicate.

Misure di esenzione e Linee Guida per emergenza COVID-19

Tematica Data aggiornamento
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 6  del 24 settembre 2021 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2" 27 settembre 2021
Disposizione GENDISP-DG-30/07/2021-0000065-P - Provvedimento di differimento del termine per il versamento del canone di concessione aeroportuale al 30 settembre 2021 30 luglio 2021
Disposizione GENDISP-DG-25/01/2021-0000004-P - Provvedimenti ENAC a sostegno dell’economia del settore aereo nazionale  25 gennaio 2021

Proroga delle misure di contenimento COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 7 agosto 2020.

Nel Dpcm vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

10 agosto 2020

Informazioni ai vettori - Art.203 del D.L. 34 del 19.5.2020

"Con riferimento al disposto normativo di cui all'art.203 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni in L. n.77 del 17 luglio 2020 si invitano tutti i vettori aerei operanti in Italia (con licenza rilasciata da ENAC, con licenza rilasciata da altro Stato membro UE stabiliti in Italia, con licenza rilasciata da altro Stato membro UE non stabiliti in Italia, extra UE) a voler trasmettere entro e non oltre il 15 ottobre 2020 una comunicazione attestante l’applicazione sia ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del Regolamento (UE) n. 965/2012, sia al personale dipendente di terzi utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Si invitano i medesimi vettori a trasmettere, ai sensi dell’art. 203, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n.77 del 17 luglio 2020, contestualmente all’istanza di autorizzazione all’impiego di aeromobili in wet lease, la comunicazione dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 del sopra citato articolo, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."

La dichiarazione deve essere resa all'ENAC - Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze.

PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

oppure

email: trasporto.aereo.licenze@enac.gov.it

Courtesy translation

"With reference to Article 203 of the D.L. 34 of 19.5.2020, converted with modifications into law 17 July 2020 nr. 77, all air carriers operating in Italy (with a license issued by ENAC, with a license issued by another EU Member State established in Italy, with a license issued by another EU Member State not established in Italy, and extra EU) are invited to communicate to ENAC within 15 october 2020 the application both to its employees based in Italy, pursuant to Regulation (EU) no. 965/2012, and to the employees of third parties used to carry out their activities, of the remuneration not lower than the minimum established by the National Collective Agreement of the sector stipulated by the most representative employers and trade union organizations at national level.

The same carriers are invited to forward, pursuant to art. 203, paragraph 4 of the D.L. 34/2020, converted with modifications into law 17 July 2020 nr. 77 together with the application for authorization for the use of wet leased aircrafts, the communication of the commitment to guarantee to the personnel referred to in paragraphs 1 and 2 of the aforementioned article, of the total remuneration not lower than the minimum established by National Collective Agreement of the sector stipulated by the most representative employers and trade union organizations at national level."

Contacts ENAC - Air Transport Development & Licensing Dept.
 
or
7 agosto 2020
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 5  del 17 luglio 2020 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” 6 agosto 2020
LG 2020/001-MED Ed. 1 del 29 luglio 2020 - Linee guida per la valutazione dei casi COVID19 da parte di AME e AeMC 4 agosto 2020
Si rende disponibile la Disposizione GENDISP-DG-11/05/2020-0000020-P - vedi anche Provvedimenti ENAC a sostegno dell’economia del settore aereo nazionale 22 luglio 2020

Nuove disposizioni in merito all'imbarco di bagagli a mano

L'ENAC rende noto di aver trasmesso, in data 15 luglio 2020, una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, relativamente alle nuove disposizoni in merito all'imbarco di bagagli a mano.

Si fa riferimento alla nota 61946 del 25 giugno u.s. riguardante l’oggetto informando che il DPCM del 14 luglio 2020 ha ribadito l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili.

E’ consentito di derogare a tale prescrizione qualora i vettori, oltre a rispettare una serie di prescrizioni, vedi Allegato 15 al citato DPCM, definiscano con i gestori aeroportuali specifiche procedure che permettano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere).

Inoltre, lo stesso DPCM chiarisce che gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.

English version

Subject: new rules regarding the boarding of hand baggage

With reference to the previous note 61946 of 25 June 2020, same subject informing that Prime Ministry Decree of 14 July 2020 has confirmed the obligation of one-meter interpersonal distance on board aircrafts.

It is permitted to derogate from that obligation, if carriers, in addition to meeting a series of requirements, see Annex 15 of the aforementioned Decree, will define with airport managing bodies specific procedures that allow boarding of hand baggage of permitted dimension for placement in the overhead bins putting in place appropriate and selective embarking and disembarking measures in relation to assigned seats on board.
Those measures have to ensure the technical operational timing in order to avoid gatherings in boarding and de-boarding by minimizing the stages of movement (for example the individual passenger call at the time of embarking and disembarking so as to avoid contacts near the overhead bins.

In addition, the same Prime Ministry Decree clarifies that personal clothing (jacket, coat and sweater) to be placed in the overhead bins must be kept in a special single-use container delivered by the carrier at boarding in order to avoid contacts between passengers' personal clothing inside the overhead bins.

17 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da Serbia, Kosovo e Montenegro

L'ENAC rende noto di aver emesso un Notam in merito all'ordinanza emanata il 16 luglio 2020 dal Ministro della Salute relativamente al divieto di ingresso e transito nel territorio italiano delle persone che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Serbia, Montenegro e Kosovo. L'ordinanza aggiunge i tre suddetti Stati alla lista dei Paesi a rischio.

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020

 

 

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da alcuni Paesi extra UE


L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 9 luglio 2020 una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito all'ordinanza emanata in data odierna dal Ministro della Salute  al fine di contenere la diffusione del COVID 19 in Italia.

Le persone che negli ultimi quattordici giorni hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti Paesi non possono entrare in Italia per nessun motivo o condizione:
Armenia, Barhein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina,Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domenicana.

A prescindere dai Paesi sopra richiamati, l’ingresso in Italia dall’estero è condizionato al rilascio di una dichiarazione al vettore o ai soggetti delegati ai controlli di non aver soggiornato o di non essere transitati in uno dei sopra richiamati paesi negli ultimi quattordici giorni antecedenti.

L’Ordinanza sarà in vigore dalla data odierna fino al 14 luglio p.v.

Sarà cura delle compagnie interessate provvedere ad informare i passeggeri di quanto disposto.

Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020

 

English version

New Sanitary measures issued in Italy regarding some Extra EU Countries.

ENAC notifies to have sent on 9 July 2020 a communication to Italian carriers, to those established and to those  not established in Italy   and to foreign carriers operating in Italy.

The Italian Minister of Health  issued today a new Order to limit the COVID epidemic spread in Italy.

Persons who during the last fourteen days stayed or transited in Armenia, Barhein, Bangladesh, Brasil, Bosnia Erzegovina,Chile, Kuwait, FYROM, Moldova, Oman, Panama, Peru, Dominican Republic are not allowed to enter in Italy for any reason or condition.

By way of derogation the entry into Italy is allowed to persons with registered residence in Italy prior to the date of the Order (9 July 2020).

Direct or indirect flights with the mentioned countries are suspended.

Persons coming from any foreign Country have to release a self declaration to the carrier and to the Authorities delegated to control, with the indication that they did not stay or transit in one of those Countries listed in the Order during the last fourteen days.

This provision will expire on 14th  July next .

 

 

9 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti dal Bangladesh

L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 8 luglio 2020 una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito alle misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti dal Bangladesh.

Tenuto conto dell’attuale rilievo di numerosi casi positivi al COVID 19 riscontrati tra i passeggeri in arrivo dal Bangladesh, il Ministro della Salute ha disposto che i passeggeri con provenienza dal Bangladesh con volo a tratta singola o multi tratta non possono fare ingresso sul territorio italiano.

Tutte le compagnie aeree interessate sono invitate a non imbarcare passeggeri originanti in qualunque modo dal Bangladesh.

English version

Restrictive measures imposed by the Minister of Health on passengers from Bangladesh.

ENAC notifies to have sent on 8 July 2020 a communication to Italian carriers, to those established and to those  not established in Italy   and to foreign carriers operating in Italy.

In consideration of the reported current relevance of numerous positive cases to COVID 19 among passengers arriving from Bangladesh, the Minister of Health determined that passengers coming from Bangladesh with direct or stopover flights are not allowed to enter in Italy.

Therefore, all interested airlines must not board passengers originating in any way from Bangladesh.

8 luglio 2020

Chiarimenti ai vettori in merito all’utilizzo delle cappelliere

Con riferimento alla nota ENAC del 25 giugno u.s., l'Ente ha trasmesso in data odierna chiarimenti ai vettori: il divieto di utilizzo delle cappelliere è limitato ai voli dove non viene effettuato il distanziamento sociale a bordo; viceversa, l’utilizzo delle medesime è consentito sui voli dove viene attuato tale distanziamento.
Infatti, nell’Allegato 15 del DPCM 11/6/2020 è indicato il divieto di portare a bordo bagagli di grosse dimensioni tra le condizioni affinché i vettori possano beneficiare della deroga sul distanziamento a bordo dell’aeroplano.

Da ultimo, per i voli sui quali è vietato l’uso delle cappelliere, si chiarisce che per ragioni di sicurezza aeronautica, i passeggeri che occupano o le prime file o i posti nelle file adiacenti alle uscite di emergenza, non possono collocare il bagaglio a mano sotto i sedili di fronte; pertanto, tali passeggeri potranno mettere il bagaglio a mano ammissibile a bordo direttamente nella cappelliera.

Vai al Comunicato Stampa n. 34/2020.

26 giugno 2020

Comunicazione di ENAC ai vettori aerei sul divieto dell’uso delle cappelliere per motivi sanitari - Comunicato Stampa n. 33/2020.

26 giugno 2020

Comunicazione ai vettori a seguito di indicazioni del Ministero della Salute inviata in data 25 giugno 2020

Si fa riferimento alla nota ENAC prot. 57190 del 12 giugno u.s. avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020”.

Al riguardo, su indicazioni del Ministero della Salute, in risposta alla richiesta dell’ENAC di avere chiarimenti riguardo alle prescrizioni di cui all’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020 relativamente alle condizioni per derogare all’obbligo del distanziamento a bordo degli aeromobili, sono confermate le condizioni necessarie per derogare all’obbligo di distanziamento indicate nell’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020, ricordate nella nota ENAC prot. 57190 del 12 giugno u.s. In particolare:

- per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario un ulteriore controllo come prima indicato se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.

- per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.

- per quanto riguarda: a) la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e b) l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello allegato che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.

Si ricorda che l’obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto. Si allega, per pronto riferimento, il modello di autodichiarazione Covid–19, fornito dal Ministero della Salute, che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.

25 giugno 2020
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 4  del 12 giugno 2020 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” 14 giugno 2020

Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020

(English version available)

12 giugno 2020
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 3  del 29 maggio 2020 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2”  29 maggio 2020

Lettera ENAC-DG-26/05/2020-0051694-P - Obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale a bordo degli aeromobili.
27 maggio 2020
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 2 del 25 maggio 2020 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2”  26 maggio 2020
Lettera ENAC-DG-21/05/2020-0050328-P - Linee guida fase 2. La ripartenza del settore aereo 22 maggio 2020
Esenzione IAW/CAW 2020-03, ai sensi dell’Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2018/1139 (dal 24.03.2020 al 24.06.2020), agli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) 1321/2014, come revisionato da Reg. (UE) 2019/1383 e (EU) 2020/270 - Misure per gestire la transizione ai regolamenti (UE) 2019/1383 e (EU) 2020/270.
Rif. Lettera ENAC-PROT-20/05/2020-0049966-P - IAW/CAW 2020-03 Transition
22 maggio 2020
Linee Guida LG 2020/001-APT - Ed. n. 1 del 18 maggio 2020 - Emergenza COVID-19 - Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2”  18 maggio 2020
Lettera ENAC-DG-12/05/2020-0047338-P - Interventi relativi all’utilizzo degli aeroporti e avio/idro/elisuperfici per attività aviolancio - Ad integrazione della precedente nota del 11/05/2020, Prot.-DG-11/05/2020-0046554-P 14 maggio 2020
Lettera ENAC-DG-11/05/2020-0046554-P - Interventi relativi all’utilizzo degli aeroporti e avio/idro/elisuperfici - Si comunica che su tutti gli aeroporti nazionali aperti in accordo al Decreto Interministeriale 194 del 5 maggio 2020 e le avio/idro/elisuperfici autorizzate, a decorrere dalla data della presente, è consentita l’attività aeroscolastica, al fine del mantenimento in esercizio e del conseguimento delle licenze di volo. Le lezioni teoriche continueranno ad essere effettuate esclusivamente utilizzando modalità on line o in videoconferenza 11 maggio 2020

Lettera ENAC-PROT-30/04/2020-0043446-P - Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 18/05/2020 - Utilizzo droni

1 maggio 2020
Esenzione ai sensi dell’articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 della Commissione per l’estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica EASA di Classe 2/LAPL nel contesto delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 30 aprile 2020
Linee Guida EASA Guidelines – COVID-19 27 marzo 2020
Comunicato stampa ENAC 26/2020: ENAC in videoconferenza con le associazioni del trasporto aereo per pianificare la ripartenza del settore in modo coordinato 23 aprile 2020
Accesso agli aeroporti dei piloti – proprietari per interventi di manutenzione ai sensi del Regolamento C. E. 1321/2014 M.A. 801  22 aprile 2020
Provvedimenti ENAC a sostegno dell’economia del settore aereo nazionale 23 aprile 2020
COVID 19 - Rinnovo autorizzazioni Avio-Idro- Elisuperfici  9 aprile 2020
Utilizzo droni - Provvedimenti governativi emergenziali 30 aprile 2020

L'ENAC a sostegno dei trasporti in biocontenimento con elicotteri

26 marzo 2020
Attività di lavoro aereo 19 marzo 2020

 

Le seguenti Note Informative sono state pubblicate per fornire ulteriori dettagli sull'utilizzo di tali esenzioni:

Note Informative emesse per emergenza COVID-19

Si informa che, con riferimento all'emergenza COVID-19, ENAC ha emesso le seguenti Note Informative, disponibili all'interno della sezione Normativa ENAC:

  • NI-2020-032 del 2 dicembre 2020 - Ulteriore estensione del periodo di validità di abilitazioni, certificati corsi ed esami teorici previsti dal Regolamento UE 1178/2011 e ss.mm.ii.
  • NI-2020-030 del 10 agosto 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica ATCO impiegati dall’Aeronautica Militare
  • NI-2020-029 del 30 luglio 2020 - Safety Information Bulletin EASA SIB No.: 2020-06 - Uso del DuPont Kathon™ FP 1.5 Biocide - Esenzione ai sensi dell'articolo 55 (1) del Regolamento (UE) No. 528/2012 per consentire l'uso di Biobor®JF
  • NI-2020-026 del 3 luglio 2020 - COVID-19 - Estensione di ulteriori 4 mesi della validità di licenze, abilitazioni, certificati, attestazioni, attività di addestramento e controllo previsti dai Regolamenti UE 1178/2011 e 965/2012
  • NI-2020-019 del 22 maggio 2020 - Esenzione temporanea dell'applicabilità ai Regolamenti UE 2020/357 E 2020/358 del 4 marzo 2020 per l'emissione delle licenze BFCL e SFCL
  • NI-2020-018 del 18 maggio 2020 - CERTIFICATI DI IDONEITA’ TECNICA (CIT-CS) SECONDO REGOLAMENTO TECNICO - Esenzione RT_NAVIGABILITA 2020-01, ai sensi del paragrafo 1.4 del Regolamento Tecnico ENAC PRIMO/11/B (18.05.2020 - 30.11.2020), nel contesto della gestione del periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19
  • NI-2020-017 dell'11 maggio 2020 - Attuazione Regolamenti (UE) 2019/1383 E 2020/270, che aggiornano il Regolamento (UE) 1321/2014 - Introduzione nuova Parte ML, Parte CAO, Parte CAMO, e aggiornamento Parte M e altri allegati
  • NI-2020-016 del 30 aprile 2020- Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei periodi di validità dei certificati di idoneità psicofisica di Classe 2/LAPL
  • NI-2020-010 Rev.1 - COVID19 – Estensione del periodo di validità di abilitazioni, certificati, corsi ed esami teorici previsti dal Regolamento UE 1178/2011 e ss.mm.ii. e Linea guida EASA per estensione della Recency
  • NI-2020-014 - COVID19 – Implementazione del Programma di Sorveglianza delle Organizzazione FSTD
  • NI-2020-012 del 10 aprile 2020 - PANDEMIA COVID-19 - ULTERIORE ESTENSIONE DEI PERIODI DI VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ QUANDO L'AEROMOBILE SI TROVA IN UN AMBIENTE CONTROLLATO -  Esenzione IAW/CAW 2020-02, ai sensi dell’Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2018/1139 (03.04.2020 – 02.12.2020)
    Information Notice 2020-012 issued the 10th April 2020 - COVID-19 PANDEMIC - ADDITIONAL EXTENSION OF THE AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE VALIDITY WHEN THE AIRCRAFT IS UNDER CONTROLLED ENVIRONMENT - Exemption IAW / CAW 2020-02, pursuant to Article 71 (1) of Regulation (EU) 2018/1139 (03.04.2020 - 02.12.2020) (English version)
  • NI-2020-010 del 30 marzo 2020 - COVID19 – Estensione del periodo di validità di abilitazioni, certificati, corsi ed esami teorici previsti dal Regolamento UE 1178/2011 e ss.mm.ii.
    Information Notice 2020-010 issued the 30th March 2020 - COVID19 - Extension of the period of validity of ratings, certificates, courses and theoretical examinations provided for by EU Regulation 1178/2011 and subsequent amendments (English Version)
  • NI-2020-009 del 26 marzo 2020 - LICENZE DI MANUTENZIONE AERONAUTICA SECONDO PARTE 66 (LMA), CERTIFICATE OF RECOGNITION (CofR) E ON THE JOB TRAINING (OJT) -  Esenzione IAW/CAW 2020-01, ai sensi dell’Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2018/1139 (22.03.2020 – 21.11.2020), nel contesto della gestione del periodo di emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19
    Information Notice 2020-009 issued the 26th March 2020 - AERONAUTICAL MAINTENANCE LICENSES ACCORDING TO PART 66 (AML), CERTIFICATE OF RECOGNITION (CofR) AND ON THE JOB TRAINING (OJT) - Exemption IAW / CAW 2020-01, pursuant to Article 71 (1) of Regulation (EU) 2018/1139 (22.03.2020 - 21.11.2020), in the context of the management of the emergency period related to the pandemic COVID-19 (English version)
  • NI-2020-008 del 25 marzo 2020 - COVID19 - Esenzione alla scadenza biennale dell'addestramento per il trasporto aereo delle merci pericolose
  • NI-2020-007 del 26 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: Estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica (Air Crew e ATCO) e di Esaminatore Aeromedico (AME)
  • NI-2020-006 del 23 marzo 2020 - COVID19 - Estensione dei periodi di validità di licenze, abilitazioni, certificati, attestazioni, attività di addestramento e controllo, previsti dai Regolamenti UE 1178/2011 e 965/2012
    Information Notice 2020-006 issued the 23rd March 2020 - COVID19 - Extension of validity periods of licences, ratings, certificates, attestations, training and control activities, prescribed by EU Regulations 1178/2011 and 965/2012 (English version)
Data di aggiornamento