Articolo 706

Articolo 706 (Servizi di assistenza a terra)

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'Enac, sono regolati dalle norme speciali in materia.

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