Comunicazioni relative all'ARC

Comunicazioni all'ENAC in accordo alle previsioni dei paragrafi M.A.901 o, come applicabile, ML.A.903 (o della Parte 21) da parte di imprese approvate in conformità con l'allegato II (Parte 145), con l’Allegato V quater (Parte CAMO), o con l’Allegato V quinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, e in possesso dei pertinenti privilegi. Le inerenti procedure dell'applicabile Manualistica aziendale devono contenere le opportune previsioni per assolvere i compiti di seguito evidenziati.

Revisione dell'aeronavigabilità, rilascio dell'ARC ed estensione della validità dell'ARC per aeromobili immatricolati in Italia

Un'impresa appropriatamente approvata in accordo alla:

1. Parte CAMO con privilegio (basico) di cui al §CAMO.A.125(d)(4) e, se applicabile, con il privilegio addizionale di cui al §CAMO.A.125(e) (di seguito indicata come CAMO-125d/e), o

2. Parte CAO con privilegi (basici) di cui al §CAO.A.095(b) e, come applicabile, con il privilegio addizionale di cui al §CAO.A.095(c)(1) (di seguito indicata come CAO-095b/c), o

3. Parte CAO con privilegi (basici) di cui al §CAO.A.095(a) e, come applicabile, con il privilegio addizionale di cui al §CAO.A.095(c)(2) (di seguito indicata come CAO-095a/c), o

4. Parte 145 con privilegio addizionale di cui al §145.A.75(f) (di seguito AMO-145-75(f))

che intenda:

  1. effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, una revisione dell'aeronavigabilità (AR) in accordo alle previsioni del paragrafo M.A.901 o ML.A.903, ed emettere un ARC (solo per aeromobili soggetti alla Parte ML) o una raccomandazione per la sua emissione (solo per aeromobili soggetti alla Parte M), in occasione del rilascio del Certificato di navigabilità ovvero durante il successivo impiego dell’aeromobile


    oppure
     
  2. estendere la validità di un ARC ((solo imprese CAMO o CAO se con privilegio per la gestione
    della navigabilità continua (CAO-CAM)),

deve avere, come applicabile, con il proprietario o esercente dell'aeromobile in questione (contraente) un contratto/ordine di lavoro per tali attività. 
Quanto sopra è valido anche nel caso in cui ad emettere l’ARC sia un Certifying staff indipendente, autorizzato come ARS che agisce per conto proprio ai sensi dei paragrafi ML.A.901(b)(4) / ML.A.904, incaricato dal proprietario/esercente dell’aeromobile.

L'impresa o la persona interessata in possesso dell'appropriato privilegio per l’AR, prima di attivare le procedure applicabili per il rilascio dell'ARC o della raccomandazione per la sua emissione, ovvero per l'estensione della sua validità conformemente alle disposizioni della Parte M, o, come applicabile, della Parte ML (solo imprese CAMO, o CAO-CAM), è tenuta a verificare che i riferimenti del contraente corrispondano alle relative informazioni sul proprietario/esercente dell'aeromobile riportate nel certificato di immatricolazione presente a bordo dell'aeromobile, o limitatamente alle informazioni relative all'esercente/locatario dell'aeromobile, specificate nel relativo contratto di leasing.

L'impresa o la persona che effettua la AR in possesso dell'appropriato privilegio, entro i previsti limiti temporali stabiliti dalla Parte M, o, come applicabile, della Parte ML, invia alla autorità competente (NCA) designata dallo Stato di Registrazione:

1. una copia dell'ARC rilasciato (vedi paragrafi M.A.901(p) / ML.A.903(f)), o

2. una copia dell'ARC esteso (solo imprese CAMO/CAO e se ne sussistono le condizioni, paragrafi M.A.901(p) / ML.A.903(f)), o

3. le appropriate informazioni in merito all'esito insoddisfacente della revisione dell'aeronavigabilità condotta (vedi paragrafo M.A.901(r)); o

4. le appropriate informazioni qualora la rivalutazione del pertinente Programma di Manutenzione (PdM) di cui ai punti ML.A.903(h)/ML.A.302(c)(9) mostra delle incongruenze
sull'aeromobile collegate a carenze dei contenuti del PdM e non concorda con le misure adottate dal proprietario, dalla CAMO o dalla CAO.

Se l’aeromobile è immatricolato in Italia, le suddette comunicazioni vanno inviate all’ENAC e in particolare alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, ovvero alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente per territorio che è stata eventualmente indicata a tal fine:

a) nell'accordo contrattuale sottoscritto con il proprietario/esercente dell'aeromobile in accordo all'Appendice I alla Parte M o all'Appendice I alla Parte ML, o

b) nel documento (ordine di lavoro, etc.) attraverso il quale il proprietario/esercente dell'aeromobile (o suo rappresentante formalmente delegato) ha commissionato l'esecuzione della revisione dell'aeronavigabilità ed il rilascio dell'ARC, oppure, qualora applicabile in accordo alla Parte M o Parte ML (solo imprese CAMO), l'esecuzione delle verifiche per l'estensione della validità dell'ARC.

La copia dell'ARC rilasciato o esteso è inviata alla NCA di norma accompagnato da appropriata comunicazione. Tale comunicazione per gli aeromobili immatricolati in Italia può essere nella forma di cui al Template  ENAC M.A.901(p)-ML.A.903(f)-INFO-ARC-CA(M)O (solo CAMO/CAO)  o  Template M.A.901(p)-ML.A.903(f)-INFO-ARC AMO_CSARS (solo AMO, CAO se con solo privilegio per la manutenzione CAO-MAN e CS-ARS ) (italiano e inglese), ovvero contenere analoghe informazioni. 
Per le comunicazioni relative alle situazioni di cui ai precedenti punti 3 (rif M.A.901(r)) e 4 (rif. ML.A.903(h) / ML.A.302(c)(9)), l’impresa o la persona interessata invierà alla NCA dello Stato di registrazione (per gli aeromobili immatricolati in Italia, alle summenzionate strutture ENAC) apposita notifica nei tempi e secondo le modalità richieste dalla
normativa (utilizzando, se appropriato ed evidenziandolo nella trasmissione, gli appositi spazi disponibili nei succitati template)). 

Se in accordo alle previsioni della Parte M, è richiesto di inviare alla NCA designata dallo Stato di Registrazione (ENAC per gli aeromobili immatricolati in Italia) una raccomandazione per il rilascio dell'ARC, l'impresa interessata in possesso dell'appropriato privilegio (CAMO.A.125(e)(2), CAO.A.095(c)(1)), cui sono state commissionate le relative attività dal proprietario/esercente dell'aeromobile così come specificato nel certificato di immatricolazione/contratto di locazione, invierà tale raccomandazione e
tutte le relative documentazioni di sostanziazione, al contraente per il successivo inoltro alla NCA (per gli aeromobili registrati in Italia come allegati alla richiesta ( Mod. ENAC-MA-901  per la richiesta di rilascio dell'ARC o  Mod. ENAC-21A-174 per la Richiesta di rilascio del Certificato di Navigabilità) alla  Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente per territorio, oppure alla Direzione Centrale Vigilanza Tecnica).

L'impresa interessata in possesso dell'appropriato privilegio può effettuare le attività precedentemente citate qualora venga formalmente delegata per iscritto a tal fine dal proprietario/esercente dell'aeromobile, così come specificato nel certificato di immatricolazione/contratto di locazione (evidenza di tale delega sarà fornita con la pertinente
richiesta).

Comunicazioni relative all'ARC per aeromobili non immatricolati in Italia


Qualora l'impresa interessata in possesso dell'appropriato privilegio, o il CS indipendente con licenza rilasciata dall'ENAC formalmente approvato da ENAC quale ARS che agisce per proprio conto abbia ricevuto incarico dal proprietario/esercente dell'aeromobile di eseguire le attività di cui sopra deve assolvere i medesimi obblighi nelle forme e nei modi indicati dalla competente Autorità dello Stato di registrazione. Le pertinenti procedure della Manualistica aziendale (quando applicabile) conterranno le specifiche previsioni procedurali.

Se la sorveglianza dell’aeromobile non immatricolato in Italia è stata trasferita ad ENAC nell’ambito di un accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 83bis della Convenzione ICAO, il flusso di comunicazioni e la titolarità ad emettere l’ARC o a valutare la raccomandazione per la sua emissione, rimane sempre verso e in capo alla NCA dello Stato di
Registrazione dell’aeromobile: in questi casi ENAC, in qualità dell’autorità competente designata dallo stato dell’Operatore, può essere destinataria in copia di queste comunicazioni/documentazioni solo per opportuna informazione.
 


 

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