Imprese di Manutenzione Parte 145 (AMO-145)

Prerequisiti

La tabella "MANUTENZIONE" identifica quando e per quali tipologie di aeromobili e/o tipo di operazioni in cui essi sono impiegati, la Parte M o la Parte ML prescrive come obbligatorio o possibile il possesso di una certificazione secondo Parte 145 alle imprese di manutenzione per poter eseguire e deliberare la manutenzione su tali aeromobili e nei suddetti scenari.
L'Enac approva tali imprese di Manutenzione, ubicate sul territorio nazionale, che intendono eseguire e deliberare la manutenzione sugli aeromobili e sui loro componenti, quando dimostrano di essere rispondenti a tutti gli applicabili requisiti dell'Allegato II (Parte 145) e, come applicabile (vedi anche GM Article 4(1) Approvals for organisations involved in the continuing airworthiness), a quelli dell’Allegato I (Parte M) o dell’Allegato V ter (Parte ML) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, tenendo conto, quando applicabile, per i paracadute che rientrano nell’applicabilità del Regolamento (UE) 2018/1139, dei contenuti della Circolare NAV-16, ultima revisione (vedi Nota 2).



AVVERTENZA 1: Come indicato nel paragrafo 7 della NI-2020-017 dell’11 Maggio 2020, le imprese di manutenzione già in possesso dell’approvazione quale impresa AMO-145 in accordo alla Parte 145 devono comunque adeguare la propria organizzazione e le proprie procedure aziendali ai nuovi requisiti, ad esse applicabili, introdotti dai regolamenti (UE) 2019/1383 (con il relativo corrigendum) e il 2020/270, entro la data di applicabilità identificata in quest’ultimi, tenendo conto di quanto stabilito da ENAC nella esenzione IAW/CAW 2020-03 

AVVERTENZA 2: Si evidenzia che dalla data di applicabilità delle ultime variazioni regolamentari (2019/1383 e 2020/270) il privilegio:

  1. per lo sviluppo del programma di manutenzione per gli aeromobili ELA2 non impiegati in operazioni commerciali (come da definizione di cui all’art.3 lettera i), del regolamento (CE) n. 216/2008) non è più previsto e quindi le precedenti approvazioni rilasciate in tale senso sono decadute in tale data; e
  2. relativo all’esecuzione della revisione dell’aeronavigabilità e all’emissione dell’ARC non è più limitato agli aeromobili ELA1 non impiegati in operazioni commerciali , ma può coprire ora tutti gli aeromobili che rientrano nell’applicabilità della Parte ML (a patto che ovviamente, per il livello di abilitazioni possedute, si siano adeguatamente modificate le procedure del MOE e i processi organizzativi per recepire i nuovi requisiti, ottenendone la richiesta approvazione nelle forme e secondo le modalità applicabili) 

L'approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell'Autorità. L'utilizzo delle prerogative che derivano all'Impresa dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte dell'ENAC in accordo alla Sezione B dell'Allegato II (Parte 145).

L'impresa è responsabile (rif. M.A.201 / ML.A.201) che i lavori di manutenzione o le attività ad essa commissionati siano effettuati nel rispetto di quanto previsto della Parte 145 e dagli altri articoli della Parte M e, come applicabile, della Parte ML e dei regolamenti vigenti e/o degli standard da essi direttamente o indirettamente richiamati.

Le imprese di manutenzione  con sede principale delle operazioni nel territorio di Stati diversi dagli Stati Membri EASA ovvero di altri Stati Membri EASA che intendono ottenere una approvazione secondo l’Allegato II (Parte 145) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, debbono rispettivamente inviare la domanda di certificazione direttamente ad EASA o all’autorità competente dello Stato membro EASA, ovvero, se ubicate sul territorio di Stati che hanno sottoscritto con l'UE un Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA), alla propria autorità competente seguendo le procedure contenute nel relativo Maintenance Annex Guidance (MAG).

A quanto ammontano i diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione?

I diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione delle imprese di manutenzione sono descritti nel Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Qual è la validità dell'approvazione?

L'approvazione secondo Parte 145 (formalizzata con l'emissione del Certificato di Approvazione, EASA Form 3-145, con numerazione nella forma IT.145.[XXXX - numero progressivo complessivo] e abilitazioni (rating) predisposti secondo le indicazioni dell'Appendice IV alla Parte M (dal 2 Dicembre 2022, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/1963, secondo le indicazioni dell'Appendice II alla Parte 145) e la Sezione B della Parte 145) rimane valida fintantoché non è restituita, sospesa o revocata; una volta ottenuta la certificazione in accordo alla Parte 145, è richiesta l'emissione di un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità ogni 24 mesi dalla data del rilascio, salvo se non diversamente definito da ENAC successivamente al 2 Dicembre 2022, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/1963 (vedi Sorveglianza continua dell’approvazione AMO-145). Tale rapporto è emesso dall'ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'Enac competente per territorio una volta che abbia completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza stabilito nel biennio per l'impresa.

AVVERTENZA 3: In linea con quanto richiesto dall’allegato 19 ICAO, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1963 della Commissione dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e prodotti aeronautici, parti e pertinenze, e sull'approvazione delle imprese e del personale coinvolto in questi compiti, stabilisce, tra le altre cose, che le organizzazioni di manutenzione approvate ai sensi della Sez. A dell'Allegato II (Parte 145) al regolamento (UE) n. 1321/2014, (e le autorità aeronautiche competenti, come l’ENAC) introducano al loro interno un appropriato sistema di gestione della sicurezza (SMS) e, nell’ambito di esso, un sistema di segnalazione degli eventi secondo i pertinenti requisiti allineati al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con il regolamento n. 2021/1963 diventa così cogente, per dette imprese di manutenzione, il conformarsi ai requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione, prevedendo però un periodo di transizione di due anni dalla data di applicabilità, 2 dicembre 2022, che consente loro di correggere eventuali non conformità ai nuovi requisiti della Parte 145 entro il 2 dicembre 2024. A tal fine, fare riferimento alla pagina Regolamento (UE) 2021/1963 – processo di transizione per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) nelle organizzazioni AMO-145

Quali sono le regolamentazioni e le documentazioni che debbono conoscere?

  • Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato (vedi pagina Normativa e la precedente AVVERTENZA 1) e relative AMC/GM
  • La normativa tecnica ENAC applicabile (regolamenti, circolari, linee guida, disposizioni, PA, ecc.)
  • Le regolamentazioni applicabili disponibili sul sito EASA (ad es. per le AD, AMC/GM, Decisions, ecc.)

AVVERTENZA 4: L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, trasporto merci pericolose come applicabile ecc.) prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall'ENAC in Italia o all'estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all'ENAC di un'appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell'impresa (Accountable Manager).
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall'ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati. 

Quali sono i privilegi connessi all'approvazione?

Le imprese di manutenzione italiane in possesso di certificazione secondo Parte 145 (AMO-145) rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo 145.A.75 sugli aeromobili, e sui loro componenti, immatricolati in uno qualsiasi dei Paesi membri EASA ai quali si applicano le previsioni del Regolamento (UE) n. 2018/1139.

AVVERTENZA 5: A partire dalla data di applicabilità dei regolamenti (UE) 2019/1383 (e relativo corrigendum) e 2020/270 (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03), il privilegio di sviluppare il PdM per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali è stato rimosso dalla parte 145. Le organizzazioni interessate non sono più autorizzate a gestire tali PdM e quindi i relativi manuali devono essere modificati concordemente.

Tali privilegi possono essere esercitati nelle sedi e nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato di Approvazione e nella correlata Specifica delle Abilitazioni (EASA Form 3-145) secondo i termini, le condizioni e le limitazioni, approvati da ENAC e riportati (rif. 145.A.20) nella sezione "elenco dei lavori autorizzati all'impresa" (Organisations intended scope of work tipicamente capitolo 1.9) del MOE e/o in altre documentazioni in essa richiamati (ad es. Capability list, Lista degli ARS, ecc) per identificare la portata delle abilitazioni riconosciute nel Certificato e nella Specifica.

Fare riferimento alla pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC per le informazioni sui possibili privilegi aggiuntivi relativi all'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (EASA Form 15c) da parte dell'impresa AMO-145 appropriamente approvata e alla pagina  Comunicazioni relative all'ARC per le relative comunicazioni da inviare all'ENAC.

NOTA 1: Per quanto concerne le imprese di manutenzione di componenti, considerato che non sarà sempre agevole determinare il tipo di impiego degli aeromobili su cui andranno installati i componenti da esse mantenuti, è sempre raccomandabile che venga richiesta l'approvazione secondo la Parte 145 invece che quella secondo Parte CAO

NOTA 2: In attesa che siano sviluppate dal RMT.0727 EASA(*) le appropriate previsioni regolamentari (implementing act) valide in ambito UE per l’effettuazione della manutenzione sui Non Installed Equipment – NIE nella cui definizione (punto 29 dell’Art. 3 del regolamento (UE) 2018/1139) rientrano i paracadute da salvataggio, EASA ha chiarito che per la manutenzione dei paracadute da salvataggio, impiegati sugli aeromobili che rientrano nell'applicabilità del predetto regolamento(UE) 2018/1139, potranno continuare ad essere applicati i requisiti nazionali in vigore prima del regolamento (UE) 2018/1139. Quindi, in Italia, la manutenzione dei paracadute da salvataggio deve essere effettuata solamente da ditte di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014(**) e deliberata da personale certificatore qualificato e appositamente autorizzato dall'impresa (per le imprese approvate ENAC, in accordo ai requisiti applicabili richiamati nella Circolare NAV-16, ultima revisione approvata (rif. anche punto 6 art. 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014)). Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non rientranti sotto la responsabilità dell'EASA e pertanto la loro regolamentazione rimane a carico dei singoli Stati Membri. La loro manutenzione può essere effettuata sia a cura delle imprese di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (nell’ambito della regolamentazione nazionale, solo se non di tipo approvato EASA) che dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute di cui alla Circolare 16 (solo se non di tipo approvato EASA).

(*) il Subtask 3 del RMT.0727, ha l'obiettivo di definire l'ambito di applicabilità dei NIE certificati/dichiarati e il relativo processo di certificazione/dichiarazione, e di stabilire i requisiti per i progettisti, i produttori e la manutenzione di questi articoli.
(**) approvate in accordo alla Parte 145, o alla Parte CAO con privilegio per la manutenzione dei componenti (che hanno sostituito le imprese approvate secondo Parte M Capitolo F).

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

 Per dettagli accedi alla pagina Processo di certificazione impresa approvata Parte 145 (AMO-145)

Il certificato EASA Form 3-145 è trasferibile?

Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.
 

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