Aggiunta della Categoria C

La Licenza di Manutentore Aeronautica in categoria C, applicabile a velivoli ed elicotteri (rif. 66.A.3(g) può essere ottenuta:

  1. in sede di rilascio, mediante il possesso dello specifico diploma in una disciplina tecnica, rilasciato da un'università o da un'altra istituzione scolastica di istruzione superiore riconosciuta da ENAC, ai sensi del 66.A.25(e), dimostrando il possesso di appropriata esperienza (rif. 66.A.30(a)5);
     
  2. attraverso la dimostrazione del possesso di una adeguata esperienza nell'esercizio di appropriati privilegi di CS o agendo come Support Staff (SS), o un’appropriata combinazione di tali esperienze (rif. 66.A.30(a)3 o 66.A.30(a)4).

Eccezion fatta quindi per il percorso di cui al precedente punto 1, la Categoria C sulla LMA può essere ottenuta solo come Modifica di una LMA in categoria B1 o B2 con abilitazioni di tipo.

Prerequisiti

  1. Il richiedente deve possedere un LMA in Categorie B1 e/o B2 con abilitazioni e deve stare esercitando gli associati privilegi della LMA in tali categorie come CS, ovvero agendo come SS, ovvero una combinazione di entrambe, da 3 o più anni, in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l'aggiunta della Categoria C (un’esperienza di almeno 12 mesi come SS in Cat. B1 o B2 in manutenzione di base sarà dimostrata dal richiedente, in particolare nel caso in cui la sua esperienza esercitando i privilegi di CS in Categorie B1 e/o B2 fosse solo in line maintenance);
     
  2. In aggiunta al MERL o log equivalente in cui sono elencate le attività manutentive in cui si sarebbero esercitati i privilegi di CS, ovvero si sia agito come SS (o una combinazione di tali evidenze),il richiedente deve fornire con la domanda, le Certification Authorisation rilasciate da una impresa approvata secondo 145 e relative ad uno dei tipi di aeromobile elencati nella LMA a copertura di un periodo minimo di 3 o più anni, in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l'aggiunta della Categoria C.

Nel caso in cui il possessore di una LMA limitata, ottenuta per conversione da un Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) in accordo alla circolare NAV-68 (eccetto quelle ottenute applicando le previsioni del paragrafo 66.A.70(d)), intenda ottenere l'aggiunta della categoria C, questa potrà essere rilasciata da ENAC senza necessità di richiedere di rimuovere le limitazioni presenti sulla licenza, ad eccezione del caso dell'eventuale presenza dell'AF29. Le limitazioni comuni o specifiche presenti sulla licenza non restringono, in questa fase, in nessun caso i privilegi di riammissione in servizio per la categoria C che si andrebbe a rilasciare. Ovviamente, si deve tener presente che qualsiasi ulteriore modifica alla licenza (di qualsiasi categoria) per l'inserimento di una nuova abilitazione può essere accordata da ENAC solo se sulla LMA non ci sono limitazioni ritenute incompatibili con la nuova abilitazione che andranno quindi preventivamente rimosse in accordo alle pertinenti procedure stabilite dall'ENAC.

Per le LMA ottenute per conversione secondo le previsioni del 66.A.70(d), occorre rimuovere tutte le limitazioni presenti sulla licenza, prima di procedere con l'estensione.

Come fare la domanda?

La domanda di modifica della licenza per l'aggiunta della Categoria C va inoltrata utilizzando l'apposito Mod.19 AESA secondo le modalità descritte nell'analoga sezione della pagina del sito dedicata al processo di Rilascio della LMA.

Che cosa devo includere nella domanda?

Nelle istruzioni di compilazione allegate al modulo EASA Form 19 è indicata la documentazione che tipicamente deve essere inviata dal richiedente contestualmente alla domanda.

Per la dimostrazione del requisito di esperienza di cui ai paragrafi 66.A.30(a)3 e 66.A.30(a)4, si raccomanda di utilizzare un Maintenance Experience Record Log nel quale indicare la rilevante esperienza di manutenzione in cui si sarebbero esercitati i privilegi di CS, ed in aggiunta a questo il richiedente deve fornire le Certification Authorisation rilasciate da una impresa approvata secondo 145 e relative ad uno dei tipi di aeromobile elencati nella LMA, a copertura dei pertinenti periodi complessivi di esperienza, sintetizzati nella Tabella 2 reperibile alla pagina "Esperienza Basica per l'ottenimento della LMA (AML) - Criteri di valutazione" in funzione della tipologia di aeromobile per la quale si richiede l'aggiunta della Categoria.

Cosa accade successivamente?

Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*):

  1. Alla ricezione della Domanda, l'Ufficio Attività Aeronautiche identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
  2. Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che tutte le informazioni e le documentazioni richieste nell'EASA Form 19 siano state fornite. Egli si metterà in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l'integrazione al fine di confermare l'ammissibilità della domanda.
  3. Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e l'estensione degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell'ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati / raccomandazioni inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura della Direzione Generale ENAC o di EASA competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda.
  4. Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall'ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell'Enac relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Form 19. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Enac.
  5. Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, l'ispettore incaricato provvede in accordo alle procedure interne a proporre alla propria struttura l'emissione della LMA modificata, provvedendo al ritiro della precedente LMA che dovrà quindi essere stata allegata in originale dal richiedente alla domanda di modifica della LMA.
  6. Il richiedente una volta ricevuta la LMA provvede a firmarla fornendone evidenza all'Ufficio Attività Aeronautiche che l'ha emessa. È da notare che il possesso della LMA non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare della LMA può esercitare i privilegi ad essa associati solo in conformità con quanto riportato in 66.A.20 tenendo conto di quanto riportato nelle relative AMC.

* La durata massima del processo di rilascio della LMA è fissata nel Regolamento ENAC su "lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile". Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall'ENAC. Quanto sopra salvo l'eventuale presenza, nella domanda, di richieste per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA, nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive o di ulteriori azioni da parte di ENAC per eventuali richieste aggiuntive per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA.

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