Sospensione, limitazione e revoca dell'approvazione

Il provvedimento di sospensione totale o parziale (limitazione) dell'Approvazione, viene assunto dall'ENAC, nel rispetto dei termini della Legge 241/90, ove venga accertata la non rispondenza dell'impresa a uno o più requisiti dei regolamenti applicabili e le azioni correttive proposte dall'operatore non siano giudicate idonee (nei modi o nei tempi di attuazione proposti) a garantire un livello sufficiente di sicurezza (rif. 147.B.200 e 147.B.130).

Il provvedimento di sospensione può altresì aver luogo qualora l'impresa non porti a termine, entro i tempi prescritti, le azioni correttive concordate con l'ENAC (ref. 147.B.130(a) & (b) e relativa AMC147.B.130(b)).

L'ENAC adotta, con effetto immediato, il provvedimento di sospensione del Certificato o di limitazione delle abilitazioni, per tutte quelle situazioni di non rispondenza agli applicabili requisiti, che determinano rilievi di livello 1 (ovvero di Livello 2 nei casi descritti nel precedente paragrafo), relativi cioè alla sicurezza del volo, per i quali il regolamento comunitario prescrive che l'Autorità Competente debba mettere in atto delle azioni immediate.

Nei casi di cui sopra l'ENAC può convocare con urgenza il personale responsabile interessato, il Responsabile dell'organisational review (o il Quality Manager se applicabile) e l'Accountable Manager, allo scopo di valutare l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive proposte.

Revoca dell'approvazione

Il provvedimento di revoca del Certificato di Approvazione, viene adottato dall'ENAC, quando vengono a mancare in maniera definitiva i presupposti alla base dell'atto del rilascio, in maniera tale che non è ipotizzabile il ripristino della validità del documento.

Costituiscono esempi di estremi per la revoca: la cessazione dell'attività da parte dell'impresa, il trasferimento ad altro Stato degli stabilimenti, oppure il superamento delle date ultime contenute in un provvedimento di sospensione, senza che l'impresa abbia provveduto a ripristinare il rispetto dei requisiti applicabili.

Effetti dei provvedimenti

L'impresa di addestramento è responsabile di notificare con tempestività l'adozione di tali provvedimenti da parte di ENAC alle proprie eventuali controparti contrattuali in modo che possano essere adottate da quest'ultimi e dalle rispettive autorità competenti le opportune determinazioni e provvedimenti.

Il provvedimento di sospensione/limitazione/revoca della Certificazione è adottato da ENAC secondo le modalità stabilite dalle procedure vigenti interne e dalle applicabili disposizioni di legge, notificando la possibilità per l'impresa di presentare ricorso all'ENAC avverso il provvedimento e le modalità per tale presentazione. In caso di sospensione/limitazione, alla presentazione delle opportune evidenze a conferma della chiusura delle azioni correttive concordate, il ripristino della validità delle certificazioni è comunque subordinato alla verifica del soddisfacimento di quanto richiesto dal paragrafo 147.B.120 della Parte 147.

Aggiornato al
VEDI ANCHE
VEDI ALTRI