Corsi Basici e di conversione tra differenti categorie

Nell'ambito del regolamento Parte 147, i corsi tecnici per il personale che deve ottenere il rilascio o la modifica della LMA vengono distinti in due tipologie di corsi, corsi di formazione basica e corsi di formazione per tipo di aeromobile.

Le infrastrutture, le attrezzature e il materiale didattico e le modalità in cui e con cui i corsi sono erogati dall'organizzazione devono essere rispondenti ai requisiti 147.A.100, 147.A.115, e 147.A.120, e relative AMC/GM.

Gli istruttori, gli esaminatori e i valutatori utilizzati devono essere qualificati e autorizzati in accordo ai paragrafi 147.A.105 e 147.A.110 e relative AMC.

Le registrazioni del sistema per la qualità dell'impresa approvata secondo Parte 147 sulle attività erogate dall'impresa stessa devono essere organizzati e gestiti in accordo a quanto riportato ai paragrafi (147.A.105, 147.A.115, 147.A.125, e relative AMC).

In questa pagina sono forniti alcuni dettagli sui corsi di formazione basica.

Corsi di formazione basica (Capitolo C della Parte 147)

Sono corsi validi per la formazione basica iniziale o per l'estensione (ad es. inserimento di nuove categorie) della LMA dei Certifying Staff delle organizzazioni approvate a Parte 145, delle organizzazioni approvate a Parte M - Capitolo F o che lavorino in proprio secondo quanto previsto da M.A.801(b)2. Gli esami superati e opportunamente attestati in accordo alla Parte 147 presso l'organizzazione approvata secondo la Parte 147 da EASA, o da una autorità di uno qualsiasi degli Stati Membri (SM) EASA sono riconosciuti validi dall'ENAC, per quanto riguarda il requisito sulla conoscenza basica, al fine di ottenere od estendere una LMA secondo la Parte 66, a meno che per i suddetti SM o per le imprese da loro certificate non sano stati emessi dalla Commissione UE dei provvedimenti restrittivi del principio di mutuo riconoscimento. I corsi basici o opportune combinazioni di sottomoduli sono validi anche per l'eliminazione di limitazioni derivanti dal processo di conversione delle qualificazioni nazionali pre-esistenti alla Parte 66 (conversione del CIT in LMA).

Le organizzazioni di formazione che intendono effettuare corsi basici, validi ai sensi della Parte 66, devono ottenere un Certificato di Approvazione in accordo alle sottoparti A, B e C della Parte 147. Un'organizzazione può essere approvata per effettuare corsi ed esami per entrambe le tipologie di corsi.

I corsi basici sono costituiti da quattro elementi: formazione teorica, esame teorico, formazione pratica e valutazione pratica.

Le organizzazioni che intendono ottenere l'approvazione per effettuare corsi ed esami basici devono dimostrare di avere la piena potenzialità (infrastrutture, attrezzature, istruttori, materiali didattici, questionari, ecc.) per effettuare tutti i moduli formativi previsti dalla Parte 66, cui corrispondono le categorie oggetto della domanda. E' peraltro accettabile che un numero limitato di moduli venga effettuato da altre organizzazioni o da personale esterno purché essi operino nell'ambito del sistema di qualità dell'organizzazione approvata e vengano integralmente rispettate le procedure approvate nel MTOE.

Programmi di addestramento (147.A.200 e relative AMC)

I programmi di addestramento per l'elemento teorico dei corsi basici sono definiti nella appendice 1 alla Parte 66 e variano in funzione della Categoria/Sottocategoria della LMA a Parte 66 a cui si riferiscono. Il numero massimo di studenti per aula e per corso non deve eccedere le 28 unità (rif. 147.A.100).

I programmi di addestramento per l'elemento pratico riguardano l'utilizzo pratico di strumenti/attrezzature comuni, lo smontaggio/montaggio di una selezione rappresentativa di parti di aeromobili e la partecipazione ad attività di manutenzione rappresentative svolte relativamente allo specifico modulo completo della Parte 66. Almeno il 30% della formazione pratica dovrebbe essere effettuato in un reale ambiente manutentivo. Il numero massimo di studenti per l'elemento pratico di ogni corso non deve eccedere le 15 unità per supervisore/valutatore (rif. 147.A.100).

Essi sono infatti strutturati in maniera modulare; pertanto nel MTOE debbono essere chiaramente indicati i moduli che l'organizzazione eroga in funzione della Categoria/Sottocategoria alla quale essi sono destinati.

La durata dei corsi e la percentuale di parte pratica di ogni singolo corso è indicata nella appendice I alla Parte 147. Nella AMC 147.A.200(f) sono riportate indicazioni sulla

I programmi d'addestramento fanno parte dell'Approvazione e sono quindi valutati dall'ENAC nell'ambito dell'approvazione del MTOE.

Le successive modifiche a tali programmi devono essere sottoposte preventivamente all'ENAC per approvazione.

Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo 147.A.200 e relative AMC e alle FAQ rese disponibili sul sito EASA

Procedure d'esame

a) Esami teorici (147.A.135, 147.A.205 e relative AMC)

La Parte 66 prescrive che gli esami per il rilascio della LMA vengano effettuati secondo uno standard descritto nella sua appendice II. Essi coprono uno spaccato rappresentativo delle materie del modulo di cui alla Appendice I alla Parte 66 che sono state oggetto dell'elemento teorico cui l'esame si riferisce. L'impresa deve fornire adeguate strutture e aule dove sia possibile sostenere l'esame finale: la dimensione della sala per la conduzione dell'esame teorico, tenuto conto il numero massimo degli studenti che possono frequentare ogni singolo modulo del corso basico, deve essere tale che nessuno studente possa essere in grado di leggere, dalla sua posizione, l'elaborato o il contenuto dello schermo del computer di qualsiasi altro esaminando presente in aula. Gli esami teorici devono essere pertanto effettuati in accordo ai seguenti criteri, che l'organizzazione ha l'obbligo di recepire nelle procedure del MTOE:

  • Ciascun questionario basico è costituito da test a risposta multipla con tre risposte, di cui una sola è corretta.
  • La durata delle prove è basata su un tempo medio per domanda di 75 secondi.
  • Per alcuni moduli basici (M7A & B, M9, M10A & B) sono previsti anche studi di caso (essay questions), per ciascuno dei quali sono concessi al candidato 20 minuti di tempo. Ciascuna domanda deve essere corredata di un modello di risposta appositamente redatta, suddivisa in un elenco dei punti più importanti, definiti «Punti Chiave».
  • Il punteggio minimo per il superamento di ogni questionario a risposta multipla è di 75/100. La correzione delle domande viene fatta con il criterio secondo il quale le risposte errate non danno seguito ad una penalizzazione.
  • Il punteggio minimo per il superamento di ciascun quesito a risposta libera (essay questions) corrisponde al 75 %, il che significa che la risposta del candidato deve contenere almeno il 75 % dei punti chiave richiesti dalla domanda, senza alcun errore.
  • Gli esami non superati possono essere ripetuti solo dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data dell'insuccesso, salvo la casistica riportata al punto 1.11 dell'appendice II alla Parte 66. Il numero massimo di tentativi consecutivi per ogni modulo è pari a 3: sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l'una dall'altra.

NOTA : E' responsabilità dell'esaminando dichiarare per iscritto all'impresa approvata secondo Parte 147, il numero e le date dei tentativi fatti nell'ultimo anno, indicando l'impresa o l'autorità competente presso le quali tali tentativi hanno avuto luogo. L'impresa approvata secondo Parte 147 è responsabile di verificare il numero di tentativi nell'arco dei termini applicabili.

  • I candidati devono presentarsi alla sessione d'esame entro l'orario stabilito e muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  • Il questionario che viene proposto al candidato all'inizio della sessione d'esame (nonché ogni altro documento, foglio o appunto) deve essere restituito agli esaminatori entro il tempo massimo stabilito.
  • Durante la prova non è consentito portare i questionari fuori dall'aula di esame.
  • Non è consentita la consultazione del materiale didattico fornito allo studente dalla scuola. E' consentita quindi la consultazione della sola documentazione messa a disposizione dagli esaminatori. Non è ammesso l'utilizzo di calcolatrici, tabelle, ecc.
  • I candidati non possono comunicare tra loro durante la prova, pena l'esclusione dalla sessione d'esame ed il conseguente divieto di ripeterla nell'arco dei 12 mesi successivi. I candidati scoperti a imbrogliare o in possesso di materiale riguardante l'esame diverso da quello autorizzato (elaborati di esame) o distribuito dall'esaminatore è escluso dalle prove d'esame e non potrà sostenere alcuna prova almeno per i dodici mesi successivi alla data dell'evento. Analogamente per l'esaminatore che, nel corso di un esame teorico, venisse scoperto a fornire risposte ai quesiti posti ad un allievo sotto esame è esonerato dalla sua funzione di esaminatore e l'esame è dichiarato nullo. ENAC deve essere informata di tali eventi, oltre che dei dettagli dell'eventuale inchiesta, entro il termine di un mese.
  • L'esito della prova con il relativo punteggio può essere comunicato al candidato solo al termine della correzione di tutti i questionari.
  • E' facoltà dell'esaminatore effettuare, al termine della prova scritta, un colloquio con il candidato al fine di controllare eventuali risposte indicate in modo ambiguo sul questionario.

L'impresa garantisce che il complesso delle domande utilizzate per gli esami siano mantenute aggiornate all'evolversi della normativa e/o della tecnologia, e conservate in maniera sicura e con accesso controllato, in particolare per quelle costituenti il set di domande della specifica sessione di esame. Le domande a risposta libera devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi e quelle già usate devono essere ritirate, conservando una registrazione opportuna di quelle usate.

Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo 147.A.205 e relative AMC e alle FAQ rese disponibili sul sito EASA

b) Valutazioni pratiche (147.A.210 e relative AMC)

Le valutazioni pratiche vanno condotte al termine di ogni periodo di addestramento pratico e comunque non oltre sei mesi dal termine di tale addestramento.

Nel corso dell'esame pratico viene valutata la capacità dell'allievo di utilizzare le attrezzature, le apparecchiature di controllo come richiesto dal costruttore dell'attrezzo o dell'apparecchiatura, nonché la documentazione tecnica del costruttore dell'aeromobile sul quale viene effettuato l'esame pratico. In particolare l'allievo deve essere in grado di trovare difetti, identificare l'ubicazione dei componenti e di effettuare la rimozione, l'installazione o la regolazione di tali componenti.

Il risultato dell'esame viene espresso dall'esaminatore con un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo 147.A.205 e relative AMC e alle FAQ rese disponibili sul sito EASA.

Corsi di conversione tra differenti categorie (147.A.200(g) e relative AMC/GM)

I corsi di conversione tra differenti categorie sono corsi basici che consentono di soddisfare i requisiti di conoscenza basici per il conseguimento della qualificazione per una diversa (sotto)categoria di LMA a partire dal possesso di una altra (ad es. da B1.1 a B2). I contenuti e la durata sono stabiliti dopo una valutazione del contenuto dei testi di riferimento per la formazione di base e delle relative esercitazioni pratiche richieste (rif. 147.A.200(g) e relative AMC/GM). Per l'effettivo ottenimento della nuova categoria, o della estensione ad essa, sulla LMA è necessario dimostrare anche il possesso dei pertinenti requisiti di esperienza richiesti dalla Parte 66,

Attestazione superamento Corsi (appendice III alla Parte 147)

Al completamento del corso e al superamento dell'esame e valutazione finale, allo studente viene riasciato a cura dell'impresa MTOA il relativo Certificate of Recognition (CofR) utilizzando l'EASA Form 148 (rif. Appendice III alla Parte 147).

Il certificato può essere rilasciato sia per il superamento del corso basico completo del solo esame di uno o più moduli della Appendice I della Parte 66 o per l'addestramento teorico e per il relativo esame. Nella AMC to Appendix III to Part-147 - Certificates of Recognition referred to in Annex IV (Part-147) - EASA Forms 148 and 149 sono riportati alcuni esempi per i quali è possibile emettere un EASA Form 148.

Il Certificate of Recognition deve riportare chiaramente per ciascuno esame di ogni modulo individuale la data in cui è stato superato e la corrispondente versione dell'Appendice I alla Parte 66 .

Nella sezione FAQ per la Continuing Airworthiness sul sito EASA, nel documento "Certificate of Recognition Form 149" scaricabile dalla pagina è possibile trovare qualche chiarimento anche sull'EASA Form 148.

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