Sedi dell'impresa dislocate in più di uno Stato membro - Attività di verifica ispettiva congiunta

Nel caso dell'Allegato IV (Parte 147) al regolamento (UE) n. 1321/2014, la normativa non richiede esplicitamente che, qualora le strutture dell'impresa richiedente l'approvazione siano situate in più di uno Stato membro, l'indagine per il rilascio, la modifica e la sorveglianza continua dell'approvazione siano condotte congiuntamente con le autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio si trovano gli altri impianti. Ciononostante ENAC ritiene che il suddetto principio/requisito, presente nelle altre regolamentazioni del settore Navigabilità continua del Dominio AIR, sia auspicabile anche nell'ambito delle casistiche dell'Allegato IV (Parte 147) al regolamento (UE) n. 1321/2014.

ENAC pertanto richiederà, qualora ne ricorrano le condizioni e con il dovuto preavviso, alla autorità dello Stato Membro sul cui territorio si trova la sede in questione di effettuare congiuntamente le verifiche richieste dalla normativa sulle sedi all'estero.

Reciprocamente, qualora ne vanga a conoscenza, ENAC richiederà alla autorità dello Stato Membro competente sull'impresa Parte 147 che intende aprire una sede sul territorio italiano di effettuare congiuntamente le verifiche richieste dalla normativa.

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