Imprese di Manutenzione Parte M Capitolo F (AMO-MF)

Prerequisiti

La tabella "MANUTENZIONE" identifica quando, in relazione alle tipologie di aeromobili e/o tipo di operazioni in cui essi sono impiegati, per l'esecuzione e la delibera della manutenzione su tali aeromobili, la Parte M o la Parte ML richiede come minimo l'utilizzo di una impresa di manutenzione in possesso di una certificazione secondo Parte M Capitolo F, ovvero rende possibile l'utilizzo nel rispetto o al verificarsi di alcune condizioni il ricorso a differenti soluzioni.

L'Enac approva le imprese di Manutenzione AMO-MF, ubicate sul territorio nazionale, che intendono eseguire e deliberare la manutenzione solo sugli aeromobili e sui loro componenti:

  1. non impiegati in operazioni di trasporto aereo commerciale per le quali sia richiesto il possesso di una licenza secondo Regolamento (UE) n.1008/2008; ovvero 
  2. non classificati come aeromobili a motore complessi (complex motor powered aircraft) - ATTENZIONE: vedere definizione «aeromobili a motore complessi» di cui all'articolo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 216/2008 (rif. Art. 140 del regolamento (UE) n. 2018/1139 e (nota 1) della tabella "MANUTENZIONE"

quando dimostrano di essere rispondenti a tutti gli applicabili requisiti del Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, e in particolare del Capitolo F dell'Annesso I (Parte M) al succitato Regolamento, tenendo conto, quando applicabile, dei contenuti della Circolare NAV-16, ultima revisione.

AVVERTENZA: Nuove approvazioni secondo Parte M Capitolo F possono essere rilasciate a richiesta dell’impresa solo se il processo può concludersi entro il 24 settembre 2020. I processi che non potessero completarsi entro tale data devono poi procedere modificando la richiesta per un rilascio secondo, come applicabile, Parte 145 o Parte CAO

AVVERTENZA 1

Come indicato nell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato, le imprese di manutenzione già in possesso dell’approvazione quale impresa AMO-MF in accordo al Capitolo F della Parte M devono ottenere entro il 24 Marzo 2022, pena decadenza e/o la revoca, la limitazione o la sospensione da parte di ENAC in tutto o in parte della validità del proprio certificato (vedi punti 2 e 4/5 del succitato articolo 4), una approvazione in accordo all’allegato Vquinquies (Parte CAO, con abilitazioni per la Manutenzione) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 in funzione della tipologia di aeromobile e attività aggiuntive su cui intendono continuare ad operare dopo tale data.

Nel frattempo, le imprese AMO-MF devono comunque mantenere la propria organizzazione e le proprie procedure aziendali continuamente rispondenti ai nuovi requisiti che sono o dovessero diventare ad esse applicabili a seguito delle modifiche via via apportate al quadro regolamentare (UE) di riferimento e al Regolamento (UE) n. 1321/2014, come ad esempio quelle introdotte a partire dai regolamenti (UE) 2019/1383 (con il relativo corrigendum) e 2020/270 (entro le rispettive date di applicabilità in quest’ultimi identificate) tenendo conto come applicabile di quanto stabilito da ENAC nella esenzione IAW/CAW 2020-03 . Per maggiori dettagli consultare anche le pagine “Regulations” [link a https://www.easa.europa.eu/regulations] e “Normativa aeronavigabilità continua”.

L'approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell'Autorità. L'utilizzo delle prerogative che derivano all'Impresa dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte dell'ENAC in accordo alla Sezione B della Parte M.

L'impresa è responsabile (rif M.A.201/ML.A.201) che i lavori di manutenzione o le attività ad essa commissionati siano effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Capitolo F e dagli altri articoli della Parte M e, come applicabile, della parte ML, e dei regolamenti vigenti e/o degli standard da essi direttamente o indirettamente richiamati.

Le imprese di manutenzione con sede principale delle operazioni nel territorio di Stati non Membri EASA o di altri Stati Membri EASA che intendono ottenere una approvazione secondo Capitolo F dell’Allegato I (Parte M) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, debbono rispettivamente inviare la domanda di certificazione direttamente ad EASA o all’autorità competente dello Stato membro EASA.

A quanto ammontano i diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione?

I diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione delle imprese di manutenzione sono descritti nel Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Quale è la validità dell'approvazione?

L'approvazione secondo Capitolo F Parte M (formalizzata con l'emissione del Certificato di Approvazione, EASA Form 3-MF, con numerazione nella forma IT.MF.[XXXX - numero progressivo complessivo] e abitazioni (rating) predisposti secondo le indicazioni della Appendice IV e del Capitolo F della Sezione B della Parte M) rimane valida fintantoché non è restituita, sospesa o revocata e comunque non oltre il 24 marzo 2022 (data entro la quale deve essere sostituita come applicabile da una approvazione secondo Parte 145 o Parte CAO. Una volta ottenuta tale certificazione, è richiesta l'emissione di un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità ogni 24 mesi dalla data del rilascio (vedi Sorveglianza continua dell’approvazione AMO-MF, tenendo presente quanto previsto al riguardo nel processo di transizione ad una approvazione secondo Parte 145 o come applicabile secondo Parte CAO. Tale rapporto è emesso dall'ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio una volta che abbia completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza stabilito nel biennio per l'impresa.

Quali sono le regolamentazioni e le documentazioni che si debbono conoscere?

  • Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato (vedi pagina Normativa) e relative AMC/GM

  • La normativa tecnica ENAC applicabile (regolamenti, circolari, linee guida, disposizioni, PA, ecc.)

  • Le regolamentazioni applicabili disponibili sul sito EASA (ad es. per le AD, AMC/GM, Decisions, ecc.);

AVVERTENZA: L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, ecc.) prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall'ENAC in Italia o all'estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all'ENAC di un'appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell'impresa (Accountable Manager). 
Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall'ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati.

Quali sono i privilegi connessi all'approvazione?

Le imprese di manutenzione italiane in possesso di certificazione secondo Capitolo F Parte M (AMO-MF) rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo M.A.615 sugli aeromobili, e sui loro componenti, identificati al paragrafo M.A.601 (cioè su aeromobili diversi da aeromobili a motore complessi , e i componenti su di essi istallati che non sono usati da vettori aerei con licenza ai sensi del Regolamento (CE) No 1008/2008), immatricolati in uno qualsiasi dei Paesi membri EASA , ai quali si applicano le previsioni del Regolamento (UE) n. 2018/1139.

AVVERTENZA: A partire dalla data di applicabilità dei regolamenti (UE) 2019/1383 (e relativo corrigendum) e 2020/270 (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03), il privilegio di sviluppare il PdM per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali è stato rimosso dalla parte M, capitolo F e dalla parte 145. Le organizzazioni interessate non sono più autorizzate a gestire tali PdM e quindi i relativi manuali devono essere modificati concordemente.

Tali privilegi possono essere esercitati nelle sedi e nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato di Approvazione, nella correlata Specifica delle Abilitazioni (EASA Form 3-MF) e nel Manuale aziendale (MOM) secondo i termini, le condizioni e le limitazioni, approvati da ENAC e riportati nella sezione "elenco dei lavori autorizzati all'impresa" (Organisations intended scope of work come tipicamente indicato nella Part B Appendix IV to AMC M.A.604) del MOM e/o in altre documentazioni in essa richiamati (ad es. Capability list, Lista degli ARS, ecc) per identificare la portata delle abilitazioni riconosciute nel Certificato e nelle associate Condizioni di Approvazione dell’impresa di Manutenzione. 
Fare riferimento alla pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC per le informazioni sui possibili privilegi aggiuntivi relativi all'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (EASA Form 15c, solo aeromobili ELA 1 non coinvolti in operazioni commerciali) da parte dell'impresa AMO-MF appropriamente approvata e alla pagina Comunicazioni relative all'ARC per le relative comunicazioni da inviare all'ENAC. 

Nota 1: Per quanto concerne le imprese di manutenzione di componenti, considerato che non sarà sempre agevole determinare il tipo di impiego degli aeromobili su cui andranno installati i componenti da esse mantenuti, è raccomandabile che venga richiesta l'approvazione secondo la Parte 145.

Nota 2: L'EASA ha chiarito che i paracadute da salvataggio impiegati sugli aeromobili che rientrano nell'applicabilità del predetto regolamento (UE) 2018/1139 devono essere considerati alla stregua di qualsiasi altro equipaggiamento imbarcato sugli aeromobili EASA. Pertanto, la manutenzione dei paracadute da salvataggio potrà essere effettuata solamente da ditte di manutenzione approvate in accordo 

al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (le AMO-MF fino al 24 marzo 2022), e deliberata da personale certificatore qualificato e appositamente autorizzato dall'impresa (per le imprese approvate ENAC, in accordo ai requisiti applicabili richiamati nella Circolare NAV-16, ultima revisione approvata (rif. anche punto 6 art. 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014)). Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non rientranti sotto la responsabilità dell'EASA e pertanto la loro regolamentazione rimane a carico dei singoli Stati Membri. La loro manutenzione può essere effettuata sia a cura delle imprese di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (nell’ambito della regolamentazione nazionale, solo se non di tipo approvato EASA) che dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute di cui alla Circolare 16 (solo se non di tipo approvato EASA).

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per dettagli accedi alla pagina Processo di certificazione impresa approvata Parte M Capitolo F

Il certificato EASA Form 3-MF è trasferibile?

Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.

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