Processo di certificazione impresa approvata Parte M Capitolo F

In questa sezione vengono fornite le indicazioni principali relative alle possibili fasi/situazioni connesse al processo di certificazione di una impresa approvata Parte M Capitolo F ((NOTA: vedi “transizione nell’approvazione secondo Parte CAMO o Parte CAO”, da completarsi entro e non oltre il 24 marzo 2022):

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la manutenzione degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’Allegato I (ex aeromobili Annesso II) al Regolamento (UE) 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti sulla esecuzione e delibera della manutenzione emessi dall'UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'ENAC e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)

(*)  A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A, Capitolo F e G dell'Allegato I (Parte-M) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 e alla Sezione A dell'Allegato II (Parte-145) al medesimo Regolamento, o come applicabile alla sezione A dell’Allegato V quater (Parte CAMO) o dell’Allegato V quinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili di cui Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139 (ex Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC MF-SA-NATIONAL, ENAC MG-SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL, ENAC CAO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA Form 3F, EASA Form 14-MG e EASA Form 3-145, nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC. Per le modalità di implementazione di tali nuovi modelli, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC di riferimento. Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell'applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (MOE, MOM, CAOE), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2021-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l'approvazione ENAC.

Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua , ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione, deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.

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