Gestione transitorio ARC per aeromobili soggetti a Parte ML

Con gli aggiornamenti introdotti al Regolamento (UE) 1321/2014 dai regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270, per gli aeromobili cui si applicano i requisiti tecnici della Parte ML è stato introdotto, come unico modello per l’ARC, il Form EASA 15c.
 
Questo modello non può essere emesso da ENAC su raccomandazione e, di conseguenza, l’ARC per i cosiddetti Aeromobili Leggeri (vedi NI-2020-017) non impiegati in attività per le quali è richiesto il possesso di una licenza di Vettore Aereo ai sensi del Regolamento (CE)1008/2008, deve essere emesso direttamente dalla entità che ha titolo ad emetterlo in accordo al ML.A.901(b).

Salvo i casi in cui è richiesto, o consentito a scelta dell’autorità dello Stato di registrazione, che sia quest’ultima a poterlo emettere (ENAC per gli aeromobili immatricolati in Italia), spetta all’entità che ha titolo ad emettere l'EASA form 15c in accordo al ML.A.901(b) trasmetterne una copia ad ENAC entro 10 giorni dalla sua emissione in conformità con l'articolo ML.A.903 (f).
 
Per la gestione del transitorio relativamente agli ARC emessi per gli aeromobili cui si applica la Parte ML antecedentemente alla data di applicabilità dei nuovi regolamenti summenzionati si applica quanto riportato nella NI-2020-017, sezione 7.1.c).
 
Le modalità con cui procedere in relazione a eventuali richieste di rilascio di ARC per gli aeromobili soggetti alla Parte ML, basate su una raccomandazione per l'emissione da parte ENAC di un Form15a, ricevuti completi fino al 12/06/2020 (compreso), potranno essere concordate con la Direzione Operazioni competente (ad es. si potrà anche procedere ad emettere un Form15c sulla base della suddetta raccomandazione e delle evidenze ricevute se la sua valutazione delle stesse si rivela soddisfacente).

Vedere anche l‘esenzione IAW/CAW 2020/03 per l’accettabilità degli ARC emessi o estesi nel periodo compreso tra il 24/03/2020 e il 24/06/2020 (compresi), in conformità con i regolamenti (UE ) 1321/2014 nella versione applicabile al 23/03/2020.

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