Certificazioni di aeronavigabilità e ARC

I Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25 - EASA Form 25) e di Aeronavigabilità Ristretti (Modello AESA 24 - EASA Form 24) hanno durata illimitata, e ad essi deve essere associato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC).

Tale certificato (ARC) ha validità di norma fissata in 12 mesi.

Sono utilizzati esclusivamente i seguenti tre tipi di ARC:

EASA Form 15a: Emesso dalla Autorità competente designata dallo Stato di Registrazione (NCA), per gli aeromobili cui si applica la Parte M, immatricolati in detto Stato (Nota 1) (rif. §M.1, punto 1) dopo completamento con esito favorevole, a cura di personale appropriatamente qualificato:

1. di una valutazione, in accordo al §M.B.901 “Assessment of recommendations” (e relative AMC), basata su una raccomandazione per la sua emissione emessa, come applicabile, da impresa appropriatamente approvata in accordo alla Parte CAMO (NOTA*) , o alla Parte CAO con privilegio CAO.A.95(b) (NOTA*) , di seguito indicata per brevità come impresa CAO-CAM, se in possesso dei pertinenti privilegi (rif. rispettivamente CAMO.A.125(e) o CAO.A.95(c)(1)), dopo completamento, con esito favorevole, di una Revisione dell’Aeronavigabilità (Airworthiness Review - AR) ai sensi del §M.A.901 (rif. M.A.901(d));

2. di una AR diretta effettuata in accordo al §M.B.902 “Airworthiness review by the competent authority” (e relative AMC);

EASA Form 15b: Emesso, in accordo al §M.A.901 (e relative AMC/GM), da impresa appropriatamente approvata in accordo alla Parte CAMO (NOTA*) o come applicabile da impresa CAO-CAM (NOTA*) , se in possesso dei pertinenti privilegi (rif. rispettivamente CAMO.A.125(e) o CAO.A.95(c)(1)), per gli aeromobili cui si applica la Parte M, dopo completamento con esito favorevole,  di una Revisione dell’Aeronavigabilità (Airworthiness Review - AR) ai sensi del §M.A.901     a cura di proprio personale da essa appropriatamente qualificato e autorizzato (Airworthiness Review Staff);

EASA Form 15c :  Emesso, per gli aeromobili cui si applica la Parte ML, dopo completamento con esito favorevole di una AR ai sensi di ML.A.903, a cura di personale appropriatamente qualificato e, quando richiesto, autorizzato da una delle seguenti entità (rif. §ML.A.901(b)):

  1.  la NCA designata dallo Stato di Registrazione in accordo al §ML.B.902 “Airworthiness review by the competent authority”, per gli aeromobili immatricolati in detto Stato (Nota 1 e 2) (rif. §ML.1), o
     
  2. un' impresa, approvata in accordo alla Parte CAMO (NOTA*) , o alla Parte CAO (NOTA*) con privilegio CAO.A.95(b), se in possesso dei pertinenti privilegi (rif. rispettivamente CAMO.A.125(e), o CAO.A.95(c)(1)), per gli aeromobili immatricolati o da immatricolare in uno qualsiasi degli Stati Membri EASA, o
     
  3. un’impresa di manutenzione, approvata in accordo al Regolamento (UE) 1321/2014 (Parte 145, o Parte CAO con privilegio CAO.A.95(a), di seguito indicata per brevità come CAO-MAN) (NOTA*) che effettua l’ispezione 100-h/annuale contenuta nel programma di manutenzione approvato, se in possesso dei pertinenti privilegi (rif. rispettivamente 145.A.75(f), o CAO.A.95(c)(2)), per gli aeromobili immatricolati o da immatricolare in uno qualsiasi degli Stati Membri EASA, o
     
  4.  da un ARS che agisce per conto proprio (ML.A.901(b)(4)/ML.A.904), nel rispetto dei termini e delle condizioni riportati nel § ML.A.901(b)(4), incluso quelli, tra gli altri, riguardanti la registrazione degli aeromobili su cui può esercitare tale privilegio.

La Parte ML, quindi, non prevede che il Form 15c possa essere emesso dalla NCA designata dalla Stato di Registrazione dell’aeromobile, sulla base di una raccomandazione emessa a tal fine. Il Form 15c è quindi emesso direttamente dalle entità previste al § ML.A.901(b), come applicabile, al completamento in modo soddisfacente della airworthiness review da esse condotta in accordo alla Parte ML.

Quanto sopra anche per la prima emissione di esso in occasione del Rilascio del Certificato di Navigabilità in accordo al capitolo H dell’Allegato I (Parte 21) al Regolamento (UE) 748/2012), in caso di importazione o, come o quando applicabile, di trasferimento da altro Stato EASA.

Nota*: l’impresa deve avere Principal Place of Business (PPB) in uno Stato Membro EASA
 

NOTA 1: ENAC è l’autorità competente designata dallo Stato Italiano nella sua veste di Stato Membro di Registrazione, per quanto riguarda, in particolare, il rilascio dell’ARC (Form 15a o, come applicabile, Form 15c): quindi può rilasciare l’ARC solo per gli aeromobili registrati in Italia. Di conseguenza ENAC non può rilasciare ARC (Form 15a o, come applicabile, Form 15c) per aeromobili immatricolati in altri Stati. Questo al momento neanche nei casi in cui la sorveglianza sulle operazioni e sulla navigabilità continua dell’aeromobile sia stata trasferita dall'autorità competente designata dallo Stato di Registrazione estero all'ENAC, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra le parti in applicazione dell’art. 83bis della convenzione ICAO: per l'emissione dell’ARC di questi aeromobili, l'autorità competente resta quindi l'autorità estera designata dallo Stato di registrazione dell'aeromobile.

NOTA 2: Per gli aeromobili per cui è NCA designata dallo Stato di Registrazione ai sensi del ML.1 (ossia per gli aeromobili immatricolati in Italia), ENAC al momento ha deciso di non essere coinvolto nella emissione del Form 15c, salvo che le circostanze indicano la presenza di un potenziale rischio per la sicurezza o nel caso in cui non esistano imprese o personale appropriatamente autorizzato all’emissione dell’ARC in accordo alla Parte ML per lo specifico aeromobile.

Per la validità degli ARC emessi in accordo al regolamento (UE) 1321/2014 nella sua versione applicabile il 23/03/2020 (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03) posseduti da aeromobili cui ora si applica la Parte ML, fare riferimento per quanto ancora applicabile ai contenuti al riguardo presenti nell’apposita sezione della NI-2020-017 e in Gestione transitorio ARC per aeromobili soggetti a Parte ML.

Nello schema "Rilascio dell'ARC in occasione del rilascio del Certificato di Navigabilità in accordo al regolamento (UE) 748/2012" sono sintetizzate, in un quadro riassuntivo di facile lettura, le possibili alternative consentite, e i riferimenti regolamentari, per l'emissione dell'ARC in occasione dell'immatricolazione in Italia dell'aeromobile.  

Nello schema per la revisione dell’aeronavigabilità e successive emissioni dell'ARC sono sintetizzate visivamente in un quadro riassuntivo, le possibili alternative consentite, e i riferimenti regolamentari, per l’esecuzione della revisione della aeronavigabilità e le successive emissioni dell'ARC.

Come detto, l’ARC è emesso di norma per una durata di un anno. La validità dell'ARC Form 15a e Form 15b (aeromobili soggetti ai requisiti della Parte M) può essere estesa nelle circostanze e nel rispetto delle condizioni previste nel paragrafo M.A.901 dall'impresa CAMO o CAO-CAM che gestisce l'aeromobile al verificarsi per esso delle condizioni di ambiente controllato (M.A.901(b)).
La validità dell'ARC Form 15c può essere estesa dall'impresa CAMO o CAO-CAM che gestisce l'aeromobile nelle circostanze e nel rispetto delle condizioni previste nel paragrafo ML.A.901(c).

Una volta emesso o esteso, copia di tale ARC deve essere inviato dall’impresa CAMO o CAO-CAM alla NCA designata dallo Stato di Registrazione in accordo alle previsioni del paragrafo M.A.901(p) o, come applicabile, ML.A.903(f) (vedi pagina Comunicazioni relative all'ARC ).

Nello schema per le estensioni dell'ARC sono sintetizzate visivamente in un quadro riassuntivo di facile lettura delle possibili alternative consentite, e i riferimenti regolamentari, per l’estensione della validità dell'ARC.

NOTA 3: L'emissione, quando applicabile, dell'ARC utilizzando il Modello 15b AESA - EASA Form 15b (solo per aeromobili cui si applica la Parte M), come detto, attesta il favorevole esito dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità in accordo al paragrafo M.A.901 della Parte M, condotta da personale dell'impresa CAMO o CAO appropriatamente qualificato e autorizzato (ARS) in accordo  rispettivamente al §CAMO.A.310 o, come applicabile, al §CAO.A.045, e relative AMC.

L'emissione, quando applicabile, dell'ARC (Modello 15c AESA - EASA Form 15c) attesta il favorevole esito:

1. nei casi previsti nel Capitolo I della Parte ML, dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità condotta da personale appropriatamente qualificato e autorizzato della NCA dello Stato di Registrazione (ENAC per gli aeromobili immatricolati in Italia; vedi precedente NOTA 2), in accordo al paragrafo (rif. ML.B.902); ovvero, 

2. dell'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità in accordo al paragrafo ML.A.903 della Parte ML, condotta da:

  • personale dell'impresa CAMO o CAO-CAM appropriatamente qualificato e autorizzato (ARS) in accordo a rispettivamente al §CAMO.A.310 o, come applicabile, al §CAO.A.045 , e relative AMC; o
  • personale dell'impresa CAO-MAN o approvata Parte 145, appropriatamente qualificato e autorizzato (ARS) in accordo a rispettivamente al §CAO.A.045  o, come applicabile, al §145.A.37/145.A.30(k), e relative AMC; o
  • certifying staff indipendente titolare di LMA Parte 66 e autorizzato dall’Autorità competente come per ML.A.901(b)(4) e qualificato ai sensi del ML.A.904, limitatamente alle categorie di aeromobili descritti in ML.A.901(b).

Per ulteriori dettagli fare riferimento alle pertinenti pagine di questa sessione sui processi di: 

1. rilascio delle pertinenti approvazioni delle imprese CAMO (approvate in accordo a Parte CAMO), Imprese approvate in accordo alla Parte CAOImprese di Manutenzione approvate secondo Parte 145 (AMO-145) 

2. qualificazione e autorizzazione ENAC degli ARS nella Impresa CAMO approvate in accordo Parte CAMO o ARS nella Impresa approvata in accordo alla Parte CAO o ARS
nella AMO-145 approvata in accordo alla Parte 145 e/o CS indipendenti appropriatamente autorizzato come ARS che agisce per conto proprio 

Per l'esecuzione di una revisione della aeronavigabilità in accordo ai pertinenti  paragrafi della Parte M o della Parte ML, come applicabili, e sulla emissione dell'ARC (Modello AESA 15c o Modello AESA 15b) o, quando pertinente, della raccomandazione per la sua emissione da parte dell'autorità competente (Modello AESA 15a), nonché per le imprese CAMO, CAO appropriatamente approvate per l'estensione della validità degli ARC (Modello AESA 15a, 15b e/o 15c come applicabile), fare riferimento ai requisiti e alle informazioni aggiuntive sulle modalità di soddisfacimento contenuti nel Capitolo I della Parte M e della Parte ML,nelle relative AMC/GM, e nelle FAQ relative allo specifico processo/attività pubblicate da EASA (vedi ad es. sotto le voci “Interpretation and policy papers” (in particolare quelle relative al punto di vista EASA sulla ‘paperless maintenance’ e sull’uso di documenti, registrazioni e firme elettroniche), e “Airworthiness review”) e/o da ENAC nei rispettivi siti.

Per l’emissione delle Raccomandazione da parte delle imprese CAMO o CAO, sono forniti dei fac simile Esempi di Rapporti per le imprese .
Per richiedere all'ENAC l'emissione dell'ARC, deve essere presentata apposita domanda utilizzando il Modello ENAC-M(L)A-901 .

AVVERTENZA: Per gli aeromobili elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, risultano applicabili i requisiti per la navigabilità continua emessi dall'UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'ENAC e regolamenti ad hoc).

 

 

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