Per poter far volare un drone, si ricorda che l'operatore UAS ha l'obbligo di:
- far pilotare il drone a un pilota in possesso di adeguate competenze (rif. pagina Come si diventa pilota UAS - Drone)
- effettuare, con esito positivo, la registrazione sul portale d-flight e acquisire il proprio codice identificativo europeo, in formato QR code, da apporre su ciascuno degli UAS (drone) con cui si opera (rif. pagina Operatori UAS - Droni)
- aver stipulato un’adeguata assicurazione da parte dell’operatore UAS
- verificare quanto previsto per lo svolgimento delle operazioni in categoria aperta (open category) oppure in categoria specifica (specific category)
Prima di ogni singolo volo, l’operatore UAS deve verificare quanto previsto dalla Circolare ENAC ATM-09A riguardo l’utilizzo dello spazio aereo.
Nei casi elencati al paragrafo 8.1 a), b) e c) della Circolare ENAC ATM-09A per lo svolgimento di operazioni:
- all'interno delle zone geografiche nelle vicinanze degli aeroporti,
- nell'ambito della valutazione di rischio secondo l'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2019/947,
- nel rimanente spazio aereo oltre l'altezza di 120 mt dal punto più vicino alla superficie terrestre,
l’operatore UAS dovrà ottenere il nulla osta all’utilizzo dello spazio aereo, rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ENAC (Allegato B alla Circolare ATM-09A) competente per territorio o dall’Aeronautica Militare (a seconda se si tratti di aeroporto civile o militare aperto al traffico civile), a seguito di valutazione ATS (Air Traffic Services).
Il nulla osta emesso dalla Direzione Aeroportuale ENAC/AM potrà o meno, secondo i contenuti della valutazione ATS e delle ulteriori valutazioni della Direzione Aeroportuale ENAC/AM competente, comportare l’istituzione di una “zona temporaneamente regolamentata” (R), resa pubblica con NOTAM o Supplemento AIP e rappresentata nel portale d-flight.
In particolare, per le operazioni all’interno delle aree geografiche nelle vicinanze degli aeroporti (punto “1” di cui sopra), l’operatore UAS potrà utilizzare, se applicabili, gli scenari standard pubblicati e in tal caso il nulla osta rilasciato dalla Direzione Aeroportuale o dall’Aeronautica Militare dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
- dovrà essere limitato all’effettiva altezza alla quale si svolgono le operazioni (che può essere diversa da quella predefinita nello specifico scenario standard utilizzato);
- dovrà essere allegato alla dichiarazione (declaration) dell’operatore UAS.
Ad esclusione del sedime aeroportuale e limitatamente agli spazi aerei nei quali sono forniti i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) e il servizio di informazioni aeroportuale (AFIS), le operazioni UAS per le quali è stata istituita una riserva di spazio aereo sono condotte in coordinamento con l’Ente ATS responsabile dello spazio aereo interessato. I dettagli procedurali sono riportati nella Circolare ENAC ATM-09A par.8.4 e costituiscono parte integrante del nullaosta rilasciato all’operatore UAS dalla Direzione Aeroportuale ENAC o dall’AM.
Nel caso di operazioni UAS che richiedono l’utilizzo delle aree (R) in modo continuativo, all’operatore UAS potrà essere richiesto di stipulare, con l’ente ATS responsabile, una Lettera di Operazioni nella quale saranno riportate le modalità di svolgimento delle operazioni in argomento e le specifiche responsabilità dei soggetti interessati.
Le restrizioni permanenti dello spazio aereo per le operazioni UAS sono valutate e autorizzate dall’ENAC secondo le procedure riportate nella Circolare ENAC ATM-03C. Tali zone sono pubblicate in AIP–Italia e replicate sul portale d-flight.
Le operazioni UAS sul sedime aeroportuale possono essere condotte solo in categoria specifica (specific category) per esigenze connesse alle attività aeroportuali sugli aeroporti civili e su quelli militari aperti al traffico civile (es. ispezione pista e infrastrutture, controllo sistemi luminosi e radioassistenze, rilievi aerofotogrammetrici, controllo avifauna, ispezione aeromobili, ecc.). E’ necessaria l’autorizzazione operativa (operation authorization) emessa dall’ENAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/947. Non è richiesta la riserva di spazio aereo, né la valutazione ATS.
Ulteriori dettagli procedurali sono riportati nella Circolare ATM-09A, cap.7.
Nulla osta nell'ambito del Reg. (UE) n. 2019/947
La Circolare ENAC ATM-09A tiene conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2019/947. In tale ambito, si evidenzia quanto previsto al paragrafo 8 della circolare, dove è definita la modalità con cui una richiesta di riserva di spazio aereo va considerata nell'ambito delle procedure del succitato Regolamento.
In categoria specifica è prevista una autorizzazione operativa emessa dall’ENAC, su domanda dell’operatore, o una dichiarazione emessa dall'operatore in accordo a uno scenario standard pubblicato. In tale ambito può emergere la necessità di una riserva dello spazio aereo per lo svolgimento del singolo volo con UAS. A riguardo l'ATM-09A prevede il rilascio di un nulla osta, nel rispetto dei tempi previsti dalla Circolare, da parte della Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio o dell’Aeronautica Militare.
In merito al nulla osta, è importante evidenziare quanto segue:
Il nulla osta è richiesto per lo svolgimento di un determinato volo, qualora le limitazioni/condizioni previste nello scenario standard o nell’autorizzazione operativa siano in conflitto con le condizioni delle zone geografiche riportate sul portale d-flight per l’area interessata dal volo programmato.
Tale nulla osta non va confuso con l'autorizzazione operativa rilasciata dall'ENAC, relativa alla valutazione di rischio o PDRA.