Ai sensi del Regolamento 2019/947 per “operatore UAS” si intende: “ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS”.
La figura dell'operatore può coincidere con quella del pilota ( ad esempio un pilota remoto che opera il proprio UAS). In questo caso sul pilota remoto ricadono anche gli obblighi di legge dell’operatore.
L'operatore UAS ha la responsabilità di utilizzare o far utilizzare il drone a scopo ricreativo, professionale, ricerca, etc. nel rispetto delle leggi attuali in termini di sicurezza (manutenzione, buona conservazione, etc.), privacy e obblighi assicurativi.
L'operatore UAS ha l'obbligo di far pilotare il drone a un pilota in possesso di adeguate competenze (rif. pagina Come si diventa pilota UAS - Drone)
Per essere riconosciuto operatore UAS è necessario:
- effettuare, con esito positivo, la registrazione sul portale d-flight
e
- acquisire il proprio codice identificativo europeo, in formato QR code, da apporre su ciascuno degli UAS (drone) con cui si opera.
Quando è necessaria la registrazione dell'operatore UAS
La registrazione è obbligatoria:
- per tutti gli operatori che usano droni di peso uguale o maggiore a 250 gr a meno che non siano classificati come giocattoli e rispondano alla Direttiva europea 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
- per gli operatori di droni di peso inferiore a 250 g con caratteristiche di alta velocità (in caso di impatto possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 Joule) e/o che installano una telecamera.
Si rende di seguito disponibile l'elenco degli operatori che hanno acconsentito alla pubblicazione dei propri dati sul portale d-flight:
https://www.d-flight.it/new_portal/elenco-operatori/
Nota: Se un operatore italiano intende operare un UAS in paesi UE/EASA dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute alla pagina del sito EASA “Travelling with Drones”.
Per gli stati non UE / non EASA l’operatore dovrà far riferimento alla pagina della autorità competente dello stato di destinazione.