Normativa sul Management System

organizzazioni di cui al Regolamento Basico (UE) 2018/1139
TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE RIFERIMENTI

ORGANIZZAZIONI PER IL PERSONALE DI BORDO (AIR CREW)

  • Organizzazioni di addestramento dei piloti (ATO, DTO)
  • Centri di Medicina Aeronautica (AeMC)
  • Detentori di certificati di qualificazione FSTD

L’allegato VII (Parte-ORA) al Regolamento (UE) N. 1178/2011, come revisionato, contiene i requisiti per il Management System per le organizzazioni per il personale di bordo.

Le ATO che forniscono formazione solo per le licenze LAPL, PPL, SPL e BPL beneficiano di alcune attenuazioni per quanto riguarda i dettagli su come stabilire il Management System.

Per le DTO (allegato VIII al Regolamento) non è richiesta l’implementazione di un Safety Management System, ma solo di alcuni suoi elementi.

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.

OPERATORI AEREI (OPS)

  • Operatori che effettuano operazioni di trasporto aereo (CAT)
  • Operatori che effettuano operazioni specializzate a scopo commerciale (SPO)
  • Operatori di aeromobili complessi non impiegati a scopo commerciale (NCC)

L'allegato III (Parte-ORO) al Regolamento (UE) N. 965/2012, come revisionato, contiene i requisiti per il Management System per gli operatori di velivoli ed elicotteri.

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.

  • Operatori di palloni
Il paragrafo BOP.ADD.030 “Management System” del Regolamento (UE) 2018/395 contiene i requisiti per il Management System per gli operatori di palloni che effettuano attività commerciali (fatta eccezione per le attività riportate all’ultimo paragrafo dell’art. 3 del Regolamento).

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.
ORGANIZZAZIONI PER LA GESTIONE DELLA NAVIGABILITÀ CONTINUA (CAMO)

L'allegato Vc (Parte-CAMO) al Regolamento (UE) N. 1321/2014, come emendato dal Reg. (UE) 2019/1383,contiene i requisiti applicabili al Management System delle imprese CAMO. 

L’approvazione in accordo alla nuova Parte CAMO è obbligatoria sia per le organizzazioni collegate a operatori detentori di licenza di trasporto aereo rilasciata in accordo al Reg. (EC) 1008/2008 che per le organizzazioni che gestiscono aeromobili complessi (con eccezione dei velivoli plurimotore turboelica di massa pari o inferiore a 5700 Kg). Nel primo caso è richiesto che il Management System della CAMO sia integrato nel Management System dell’operatore.

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA (rif. ED Decision 2020/002/R) e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia

ORGANIZZAZIONI DI MANUTENZIONE (145)

Con il Reg. (UE) N. 2021/1963 sono stati introdotti nel Reg. (UE) 1321/2014 i requisiti relativi al Management System per le imprese di manutenzione approvate secondo la Parte 145. Tali requisiti si applicano a partire dal 2 dicembre 2022.

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA (rif. ED DECISION 2022/011/R ) e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.

Può risultare utile, in attesa di eventuali indicazioni specifiche emesse da ENAC al riguardo, la lettura del materiale fornito dall’EASA nella FAQ n. 136745 con la pubblicazione di una guida che illustra il punto di vista EASA sulla transizione delle imprese di manutenzione 145 ai nuovi requisiti inclusivi dell’SMS.

Per ulteriori dettagli vedere la sezione Regolamento (UE) 2021/1963 – processo di attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) nelle organizzazioni AMO-145

ORGANIZZAZIONI DI PROGETTAZIONE
(DOA) E DI PRODUZIONE (POA)
Con il Reg. (UE) N. 2022/201 del 10 dicembre 2021, rettificato dal Reg. (UE) 2022/1253 del 19 luglio 2022, sono stati introdotti nel Reg. (UE) 748/2012 i requisiti relativi al Safety Management System per le organizzazioni di produzione e progettazione. 

Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.

Per ulteriori dettagli vedere la sezione Attuazione Safety Management System

GESTORI AEROPORTUALI

L'allegato III (Parte ADR.OR.D) del Regolamento (UE) N. 139/2014, come revisionato, contiene i requisiti inerenti al Management System dei gestori aeroportuali.

Metodi accettabili di rispondenza (AMC) e materiale guida (GM) sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.

ATM/ANS L'allegato IV (Parte-ATS.OR.200) al Regolamento (UE) N. 2017/373, come revisionato, contiene i requisiti per il Safety Management System per tali fornitori di servizi del traffico aereo.
Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.
UAS L'allegato al Regolamento (UE) N. 2019/947 - UAS Operations in the 'Open' and 'Specific' categories -  Part C Light UAS Operator Certificate (LUC), come revisionato, contiene i requisiti per il Safety Management System per chi vuole ottenere il rilascio di un LUC con i relativi privilegi.
Metodi accettabili di soddisfacimento e materiale guida sono stati predisposti dall'EASA e sono disponibili sul sito della stessa Agenzia.
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