Normativa dell’Unione Europea

Il Regolamento (UE) 2018/1139 (emendamento del Regolamento (CE) 216/2008 come revisionato, che ha a sua volta enn.1592/2002) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante “norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio”, obbliga gli stati membri dell'Unione Europea ad adottare regole comuni nel settore dell'aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi. Tale regolamento definito "Nuovo Regolamento Basico" (New Basic Regulation) definisce gli obiettivi da perseguire e stabilisce che le relative modalità attuative vengano dettagliate in regolamenti di secondo livello adottati dalla Commissione Europea definiti atti delegati o di esecuzione (“delegated acts” o “implementing acts”).

Il Regolamento Basico, nella sua versione originale n.1592/2002 ( a sua volta sostituito  dal Regolamento (CE) n. 216/2008) ha infatti istituito l'EASA (inizialmente European Aviation Safety Agency  e ora European Union Aviation Safety Agency). L'EASA, che ha sede a Colonia, è l'agenzia dell'Unione Europea alla quale sono stati affidati specifici compiti regolatori ed esecutivi sulla sicurezza aerea. L'EASA è il fulcro della strategia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. La sua missione è quella di promuovere i più alti standard comuni di sicurezza e protezione ambientale nell'aviazione civile. L'Agenzia elabora norme comuni in materia di sicurezza e ambiente a livello europeo. Monitora l'attuazione delle norme attraverso ispezioni negli Stati membri e fornisce le competenze tecniche, la formazione e la ricerca necessarie. L'Agenzia lavora di pari passo con le autorità nazionali che continuano a svolgere numerosi compiti operativi, come la certificazione di singoli aeromobili o la licenza di piloti. L'EASA è un punto chiave della strategia dell'Unione Europea per affermare e mantenere un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. La missione dell'Agenzia è duplice. Da un lato essa fornisce consulenza tecnica all'Unione Europea nella stesura dei regolamenti e nella conclusione di accordi internazionali riguardanti la sicurezza aerea. Dall'altro ha assunto progressivamente, a partire dal 28 settembre 2003, una serie di funzioni operative prima svolte dalle Autorità Aeronautiche dei paesi membri, quali l'omologazione dei prodotti aeronautici , l'emissione delle Prescrizioni di Aeronavigabilità, l’approvazione delle imprese coinvolte in attività aeronautiche nell’Unione Europea e fuori di essa, autorizza le aerolinee dei Paesi terzi a volare in Europa, assiste  la Commissione europea nel monitoraggio della corretta applicazione dei requisiti comuni di sicurezza aerea da parte degli Stati membri dell'UE e coopera con le autorità aeronautiche civili straniere e le organizzazioni regionali e internazionali allo scopo di migliorare la sicurezza aerea in Europa e nel mondo, mentre per le altre attività (rilascio dei Certificati di Navigabilità, approvazione delle imprese di produzione e di manutenzione, rilascio delle licenze al personale di manutenzione, approvazione delle organizzazioni di addestramento, ecc.) la responsabilità resta alle Autorità Aeronautiche nazionali sotto la supervisione dell'EASA Con l'emendamento 216/2008 sono state poi inserite tra le attività di competenza del regolamento basico anche l'approvazione degli operatori commerciali da trasporto che operano velivoli, le operazioni di operatori esteri sul territorio comunitario ed le licenze di pilotaggio commerciali. Con l’emissione del regolamento 2018/1139 sono state ulteriormente ampliate le competenze dell’EASA.

Il Direttore Esecutivo (Executive Manager) dell'Agenzia ha il potere di prendere delle "Decisioni" (Decisions) che sono rese immediatamente applicabili nei paesi membri appena vengono pubblicate sul sito internet dell'agenzia: www.easa.europa.eu. Con la Decision n.2003/8/RM del 23/10/2003 il Direttore Esecutivo dell'EASA ha stabilito infatti che, i documenti pubblicati sul sito EASA sono da considerare ufficiali.

La struttura delle normative è fornita nel sito istituzionale EASA e sono costituite da un articolato che stabilisce il campo di applicazione delle regole, le relative modalità attuative, le date di entrata in vigore ed i periodi di transizione con la normativa vigente. All'articolato sono poi collegati degli Allegati contenenti dei documenti chiamati "Parti" (Parts), che sono al loro volta divisi in modo differente per le normative relative alla navigabilità iniziale e continua (che si presentano ancora suddivisi in due sezioni, che dettagliano rispettivamente i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti aeronautici (sezione A) e le procedure che devono essere seguite dalle Autorità Aeronautiche nazionali (sezione B)) rispetto alle quelle relative agli altri domini (ad Air Operation, Aircrew, Aerodrome, ATM/ANS ecc.). I metodi accettabili di rispondenza (le AMC) ed il materiale di guida (GM) relativo suddette regolamentazioni viene invece pubblicato separatamente sotto forma di "Decision" approvata dal Direttore Esecutivo dell'EASA e sono disponibili in un'apposita sezione (Publications - Agency Measures) del sito EASA.

La Commissione dell'Unione Europea ha adottato le  Implementations Rules (IR) che sono disponibili nel sito EASA alla pagina Regulations.

Al fine di agevolare le imprese nazionali, l'Enac rende quindi disponibile il seguente materiale informativo e/o interpretativo su alcune delle suddette Implementation Rules dei domini Initial Airworthiness, Continuing Airworthiness e Air Operations.

    Regolamento (EU) 965/2012

    Documenti

    • NI-2015-001 - Regolamento (UE) n. 965/2012 - Programma SANANI-2014-006 - Regolamento (UE) n. 965/2012 limiti impiego equipaggi (FTL)
    • NI-2014-005 - Regolamento (UE) n. 965/2012 - Operational suitability data, operazioni specializzate e CAT „A-A‟, palloni e alianti
    • NI-2014-004 - Regolamento (UE) n. 965/2012 conversion Report per Operatori CAT con elicotteri
    • NI-2013-014 - Regolamento EASA - Operazioni di volo non commerciali
    • NI-2012-014 - Entrata in vigore del Regolamento EASA per le operazioni di volo
    • NI-2012-002 - Regolamenti attuativi EASA nel settore Operazioni di Volo

    Regolamento (EC) 748/2012 (Parte 21)

    Lettere

    • Lettera 33385/DIRGEN/TPA del 25 maggio 2007 - Certificati di Navigabilità
    • Lettera 2007-19692/TMP del 27 marzo 2007 - Certificazioni di Aeronavigabilità e Certificato Acustico
    • Lettera 20106/TPA/DIRGEN del 27 marzo 2007 - Permesso di Volo (PV): Regolamento Comunitario (CE) 1702/2003 art.2.11
    • Lettera 27526/DIRCENTR del 18 ottobre 2005 - Certificazioni di Navigabilità: piano per la sostituzione del modello RT11 con gli equivalenti formati EASA
    • Lettera 04-100528/ARS del 28 settembre 2004 - Rilascio CN aeromobili nuovi costruiti in Italia da imprese approvate secondo Parte 21
    • Lettera 04-100527/ARS del 28 settembre 2004 - Regolamento (CE) 1702/2003 - Implementazione Capitolo H della Parte 21
    • Lettere su Aeromobili trasferiti da altri Stati Membri EASA in possesso di un Certificato di Revisione dell'Aeronavigabilità (ARC) o di un Certificato di Aeronavigabilità di durata limitata rilasciato in accordo a regolamentazioni nazionali (71276/DIRGEN/TMP del 10/11/2008 e 77794/DIRGEN/TMP del 9/12/2008)

    Documenti

    Aeromobili rientranti nell'Annesso II del Regolamento (CE) 1592/2002

    Regolamento (EU) n.1321/2014, Allegato I (Parte M), Allegato II (Parte 145), e Allegato III (Parte 66) Allegato IV (Parte 147), Allegato Va (Parte T), Allegato Vb(Parte ML], Allegato Vc(Parte CAMO), Allegato Vd (Parte CAO)

    Lettere

    • Lettera 114689/ENAC/SNO del 30 settembre 2010 - Certifying Staff che emettono il CRS a seguito di controlli non distruttivi
    • Lettera 11538/DIRGEN/TMP del 19 febbraio 2009 - AMC M.A. 707(a)(1) Corsi di General Familiarisation destinati agli Airworthiness review Staff
    • 26244/TMP del 23 aprile 2008 - Decision n.2007/018/R (AMC 66.A.20(b)) - Mantenimento della validità della Licenza di Manutentore Aeronautico - SUPERATA - Fare riferimento ai contenuti del pertinente Annesso della ED Decision 2015/029/R, come revisionata
    • Lettera 16756/DIRGEN/CTN del 13 marzo 2008 - Metodo alternativo accettabile di soddisfacimento ai paragarafi 145.A.30(e), M.A.706(f), 145.B.10(3) e M.B.102(c) - SUPERATA - Fare riferimento ai contenuti del pertinente Annesso della ED Decision 2015/029/R, come revisionata
    • Lettera 18902/DIRCENTR dell'8 settembre 2005 - Decision Easa n.2003/19/RM - Acceptable Means of Compliance - SUPERATA - Fare riferimento a Acceptable Means of Compliance (vedi anche paragrafi Parte CAMO e Parte CAO “Means of compliance” introdotte nelle Parti del Regolamento 1321/2014 come revisionato)
    • Lettera 05-135941/SMP del 21 gennaio 2005 - Parte 145 - Addestramento iniziale e ricorrente sullo Human Factor (rif. 145.A.30 (e)) - SUPERATA - Fare riferimento ai contenuti del pertinente Annesso della ED Decision 2015/029/R (vedi AMC1 145.A.30(e), AMC2 145.A.30(e), GM1 145.A.30(e)) come revisionata. Per conoscere le organizzazioni di addestramento eventualmente accettate da ENAC , verificare con la Direzione Operazioni Competente. Nota: Un corso con il sillabus del Modulo 9 della Part 66, anche condotto da una impresa 147 non soddisfa automaticamente ai requisiti applicabili per la parte 145 

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