Compiti e responsabilità

Vettori

Ogni pilota che abbia sofferto un impatto con volatili o altra fauna, selvatica o meno (es. cani randagi), è tenuto a riportarlo all'ENAC. Identico obbligo è posto a carico dei vettori nazionali ed esteri che operino sugli aeroporti italiani, allorché settori della propria organizzazione (es. reparto manutentivo) o imprese di manutenzione incaricate verifichino l'evidenza di un impatto con avifauna, non altrimenti segnalato dal personale navigante. Anche gli effetti sulla conduzione di un volo (riattaccata, decollo abortito) dovuti alla presenza di uccelli, come manovra evasiva, ma senza il verificarsi di un impatto, sono oggetto di segnalazione obbligatoria all'ENAC.

Operatori ATS

Gli operatori del servizio ATS che, nel proprio turno di servizio, abbiano notizia di un impatto, nello spazio aereo di propria pertinenza, dovranno segnalarlo alle proprie articolazioni organizzative competenti, per la successiva comunicazione al gestore aeroportuale e all'ENAC; laddove esso non possa essere identificato (es.: impatto in crociera) la comunicazione dovrà essere indirizzata unicamente all'ENAC.

Società di handling

Sono tenute a riportare all'ENAC ogni evento di bird strike di cui vengano a conoscenza.

Gestori aeroportuali

I gestori aeroportuali sono obbligati, in base alle norme nazionali ed internazionali a mantenere il costante controllo della situazione legata alla presenza di avifauna sulle piste. Nello specifico, oltre a predisporre la Ricerca di tipo naturalistico nei casi previsti e il Piano di prevenzione e controllo, essi sono chiamati a:

  • segnalare all'ENAC ogni evento di wildlife strike, ovvero:
    • impatto (o presunto tale) comunicato direttamente dal personale navigante;
    • segnalazione di impatto (o presunto tale) pervenuta dagli operatori del servizio ATS;
    • danno all'aeromobile segnalato dal personale addetto alla manutenzione dello stesso come oggettivamente derivante da impatto con volatile (es. tracce di sangue, piume ecc...);
    • ritrovamento di volatile/i morti o di resti di volatile/i (o altra fauna selvatica) sulla pista o nell'area compresa entro 60 mt dalla center line;
    • effetti sulla conduzione di un volo (riattaccata, decollo abortito) dovuti alla presenza di uccelli, come manovra evasiva, ma senza il verificarsi di un impatto.
  • conservare per almeno dieci anni, tutta la documentazione inerente il wildlife strike nell'aeroporto;
  • istituire, nei casi previsti, una squadra BCU fornendole tutte le dotazioni di uomini e mezzi necessari e la formazione adeguata ad un efficace controllo del fenomeno wildlife strike;
  • istituire, nei casi previsti, una politica di monitoraggio quotidiano delle presenze faunistiche in aeroporto;
  • gestire il sedime aeroportuale in maniera tale da renderlo un habitat non attrattivo per le specie selvatiche;
  • verificare attraverso le pratiche di Risk Assessment l'efficacia dei Piani di gestione e controllo.

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