1° gennaio 2024: obbligo di identificazione remota per gli UAS

Roma

In conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dal 1° gennaio 2024 tutti gli UAS (Unmanned Aircraft Systems) che operano nella categoria specifica, compresi gli scenari standard nazionali, dovranno essere dotati di un sistema di identificazione remota attivo e aggiornato, conforme al Regolamento delegato (UE) 2019/945.

Questo significa che gli UAS dovranno trasmettere informazioni quali ad esempio: il codice operatore, la posizione geografica dell’UAS e la sua altezza di volo rispetto al suolo, la posizione del pilota remoto o, qualora quest’ultima non sia disponibile, il punto di decollo dell’UAS, etc.
Queste informazioni potranno essere rilevate da ogni cittadino tramite un'apposita app per smartphone. Solo le autorità preposte ai controlli potranno invece risalire all'identità dell'operatore.

Lo scopo di questa misura è garantire la sicurezza, la legalità e la privacy nell’uso degli UAS.

Gli UAS con marcatura di classe C1, C2, C3, C5 e C6 sono già dotati di un sistema di identificazione remota, mentre appositi moduli aggiuntivi potranno  essere installati sugli UAS non ancora dotati di un sistema di identificazione conforme alla normativa applicabile.

L’operatore UAS dovrà caricare sul modulo del sistema di identificazione remota il proprio codice operatore, ricevuto all'atto della registrazione sul portale D-Flight.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito EASA.

Data di aggiornamento