Applicabilità

Attività CAT di linea, charter e cargo con velivoli 

La normativa Parte ORO.FTL pubblicata nel Regolamento (UE) n.83/2014 che ha modificato il Regolamento AirOps, si applica agli equipaggi di volo (crew members) impiegati in operazioni di trasporto commerciale (CAT) su velivoli che effettuato attività di linea, charter e cargo.
Al personale impiegato dall'Operatore in qualità di crew member, secondo la definizione del Reg. (EU) n.965/2012, Annesso I, (29), ma non facente parte dell'equipaggio di condotta (flight crew) o di cabina (cabin crew), si applicano comunque i requisiti previsti dalla ORO.FTL, ove specificatamente riferiti a "crew member".
A mero titolo di esempio il presente comma si applica a rappresentanti commerciali, interpreti, tecnici, ispettori di qualità, che svolgono mansioni lavorative durante il volo.
Il Reg. (UE) n. 83/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 gennaio 2014 è in vigore dal 18 febbraio 2016.

Altre attività commerciali e non commerciali

La normativa non si applica agli equipaggi di aeromobili impiegati nelle seguenti attività:

 
Decreto Legislativo n. 185/2005

Sebbene l' ENAC, in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, non abbia potere di vigilanza e controllo sulla disciplina sociale e sulle norme relative ai contratti di lavoro, le prescrizioni del Regolamento EASA e della normativa tecnica Nazionale non precludono e non mettono in discussione il vigente quadro normativo in materia di condizioni lavorative e di salute e sicurezza sul posto di lavoro per i lavoratori dipendenti nel campo dell'aviazione civile.
Pertanto, quanto riportato nel Regolamento (EU) 83/2014 nonché in qualsiasi altra normativa Nazionale non pregiudica la validità di norme più restrittive inerenti limiti FTL previsti dalla Direttiva Europea 2000/79/EC, (recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 185 del 19 agosto 2005 ) dalla legislazione in materia di lavoro, nonchè da accordi o contratti di lavoro. 

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