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Operatore FIS

Il Regolamento sulla Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo, al comma 2 dell'art 9 stabilisce che la certificazione medica deve essere rilasciata da centri o medici esaminatori "riconosciuti" da ENAC.

Il Regolamento Enac Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici riporta le procedure e le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute navigando la sezione Medicina aeronautica.

Per poter ottenere la nuova licenza di operatore FIS, dovrà essere allegata in originale la licenza di operatore di stazione Aeronautica in corso di validità.

Specifiche indicazioni per la conversione della licenza ORSA sono alla pagina Conversione della Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. 

Per ottenere la licenza di operatore FIS, e successivamente per esercitarne le funzioni connesse, è necessario essere in possesso di almeno il 4° livello di competenza linguistica inglese, accertato secondo i requisiti ICAO Annesso 1. Il certificato di competenza linguistica inglese riconosciuto ai fini del rilascio della licenza operatore FIS, si ottiene presso i centri certificati per esami lingua inglese autorizzati da ENAC.

Gli interessati potranno rivolgersi direttamente ai centri autorizzati, per sostenere l'esame ed ottenere il certificato con relativo livello di competenza. Tale certificato dovrà essere allegato in copia alla domanda di rilascio della licenza, così come riportato nell’apposita modulistica.

I titolari di Licenza ORSA che vorranno procedere alla Conversione della Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica ed allegheranno alla domanda la predetta certificazione linguistica, avranno diritto alla trascrizione della competenza linguistica inglese sulla licenza neo emessa dall'ENAC. 

Il livello di competenza linguistica Italiana viene assegnato a seguito del superamento di un test erogato, secondo le indicazioni ICAO e i requisiti del Regolamento CE 805/2011, da organismi a tale scopo riconosciuti da ENAC.

Attualmente non sono ancora disponibili specifici test utili a tale scopo, ma è possibile tuttavia, in linea con le indicazioni ICAO, attestare la competenza linguistica in italiano (ITL) anche attraverso l'applicazione di una delle procedure definite dall'Enac nella lettera 121429/SRS del 25 ottobre 2013 - Licenze ATS - Specializzazione linguistica italiana (ITL).

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina competenza linguistica Operatore FIS.

No. Era possibile fino a sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento FIS e cioè fino al 7 novembre 2011. Ora per operare presso un'Unità AFIS o presso un FIC (Flight Information Center) è indispensabile il possesso della Licenza di Operatore FIS. 

Per coloro i quali hanno operato nel passato presso unità AFIS non gestite dall'ENAV (tale fattispecie è regolata da norme speciali previste dall'Art. 14 del Regolamento sulla Licenza di Operatore FIS) il diritto al rilascio della Licenza non deriva dall'aver operato presso un'Unità AFIS, bensì dal possesso della Licenza ORSA. Le procedure da seguire in tal caso sono riportate alla pagina alla Conversione della Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

Le procedure per l’aggiornamento della licenza FIS sono contenute nel documento Enac: Aggiornamento della licenza di operatore FIS.

Il Regolamento sulla Licenza di operatore FIS, (art. 14 paragrafo 6) consente fino all'anno scolastico 2010/2011 ai diplomati di Istituti Tecnici Aeronautici statali o paritari di richiedere l'ammissione diretta all'esame di licenza presso l'ENAC.

Successivamente possono richiedere l'ammissione all'esame per il rilascio della Licenza di Operatore FIS presso l'ENAC solo i diplomati presso quegli Istituti statali o paritari riconosciuti da ENAC e comunque solo a partire dalla data in cui il corso dell'istituto è stato riconosciuto da ENAC.

Per maggiore chiarezza, se ad esempio il corso di un Istituto è stato riconosciuto nel 2014, e mi sono diplomato nell'AS 2011/2012 oppure nell'AS 2012/2013, non posso richiedere l'ammissione agli esami.

Se invece mi sono diplomato presso un qualsiasi Istituto Tecnico Aeronautico (riconosciuto o meno non importa), fino all'AS 2010/2011 posso richiedere l'ammissione agli esami.

Le procedure di dettaglio e i chiarimenti regolamentari sono alla pagina Ammissione diretta agli esami di rilascio della Licenza.

Le procedure per l’aggiornamento della licenza FIS sono contenute nel documento ENAC: Aggiornamento della licenza di operatore FIS.

Le procedure per l’aggiornamento della licenza FIS sono contenute nel documento ENAC: Aggiornamento della licenza di operatore FIS.

Aggiornamenti in merito sono pubblicati su questo sito, nel box celeste in fondo alla pagina Ammissione diretta agli esami di rilascio della Licenza.

Informazioni in merito sono disponibili alla pagina Ammissione diretta agli esami di rilascio della Licenza e alla pagina Esame per il rilascio della Licenza di Operatore FIS.

Il titolare della Licenza smarrita/distrutta/rubata/deteriorata, per ottenerne il duplicato, dovrà inoltrare all'ENAC il seguente modulo ATM 83 corredato dai documenti richiesti ed ivi elencati.

Qualora il titolare della licenza sia personale EAV dipendente dell'ENAV S.p.A., dovrà rivolgersi a tale Società che provvederà a inoltrare all'ENAC la richiesta di duplicato secondo le procedure concordate.

Gli unici corsi “approvati” per il rilascio della Licenza FIS si svolgono presso Organizzazioni di formazione certificate o Istituti riconosciuti da Enac.

Ogni altra formazione erogata da Istituti, Scuole, Organizzazioni non certificate o riconosciute da ENAC non può essere riconosciuta utile per il rilascio della Licenza di Operatore FIS.

La lista di tali Organizzazioni certificate o approvate è aggiornata su questo sito alla pagina Organizzazioni di formazione per Operatore FIS.

Inoltre, per aver titolo al rilascio della Licenza FIS, oltre al possesso dei requisiti di formazione e al superamento dei previsti esami, è necessario soddisfare gli altri requisiti previsti dal Regolamento Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo (FIS).

Controllore del traffico aereo

L'iter per diventare Controllore del Traffico Aereo si sviluppa attraverso una serie di passaggi:

  1. acquisizione della licenza di Studente Controllore
  2. svolgimento di tirocinio pratico presso un fornitore di Servizi ed acquisizione di un'abilitazione
  3. acquisizione di licenza di Controllore del Traffico Aereo

Per acquisire la Licenza di Studente Controllore, oltre al possesso dei requisiti indicati nel Regolamento ENAC, occorre aver frequentato un corso certificato. Attualmente in Italia gli unici corsi certificati per personale civile (non militare) sono svolti dall'ENAV S.p.A. cui ci si può rivolgere per informazioni circa l'eventuale accesso "da esterno" ai loro corsi normalmente riservati a personale già selezionato per una futura assunzione presso tale Società. Tuttavia l'eventuale superamento di tale corso, darebbe titolo esclusivamente al rilascio da parte dell'ENAC della Licenza di Studente Controllore.

Infatti, per poter acquisire la Licenza CTA, come detto, occorrerebbe "abilitarsi", ovvero frequentare un tirocinio pratico presso un Fornitore di servizi (attualmente in Italia lo stesso ENAV o l'Aeronautica Militare) che di norma non accolgono addestrandi esterni presso le proprie strutture. Senza escludere che ciò sia invece possibile all'estero, il percorso maggiormente realistico per l'accesso a tale professione sia l'assunzione presso l'ENAV S.p.A. attraverso le procedure in vigore presso tale Società.

In alternativa è possibile diventare Controllore del traffico aereo attraverso la carriera militare svolta presso l'Aeronautica Militare, attraverso le normali procedure di selezione per il Ruolo Marescialli o per Ufficiali del Ruolo delle Armi pubblicate in appositi bandi di concorso di tale Forza Armata.

Quale ulteriore alternativa, in considerazione che la Licenza ATCL è riconosciuta in tutta Europa, indipendentemente dallo stato europeo di rilascio, è possibile rivolgersi a fornitori di servizi di navigazione aerea certificati mediante invio di apposito curriculum. Su tale evenienza, tuttavia, non è possibile fornire ulteriori ragguagli.

La Licenza ATCL e SATCL è rilasciata da Enac in virtù di disposti comunitari ed è riconosciuta automaticamente e obbligatoriamente in ambito CE. Spetta eventualmente al fornitore di servizi europeo esperire ulteriori approfondimenti qualora sussistano dubbi circa la congruità e veridicità delle informazioni riportate su tali licenze. Potrebbe inoltre essere richiesta una conversione del documento rilasciato da Enac con analogo ed equipollente documento rilasciato dalla paritetica Autorità di Vigilanza Estera.

Inoltre le Licenze ATCL e SATCL rilasciate da Enac soddisfano i requisiti di cui all’Annesso 1 ICAO, quindi dovrebbero essere accettate senza problemi anche da paesi non CE. In quest’ultimo caso, tuttavia, non esistendo procedure o protocolli per l’automatico riconoscimento, potrebbero essere richieste dallo Stato estero eventuali ulteriori garanzie oppure il soddisfacimento di requisiti nazionali aggiuntivi non previsti in ambito comunitario.

Il livello di competenza linguistica Italiana viene assegnato a seguito del superamento di un test erogato, secondo le indicazioni ICAO e i requisiti del Regolamento (UE) n. 2015/340, da organismi a tale scopo riconosciuti da Enac.

Attualmente non sono ancora disponibili specifici test utili a tale scopo, ma è possibile tuttavia, in linea con le indicazioni ICAO, attestare la competenza linguistica in italiano (ITL) anche attraverso l'applicazione di una delle procedure definite dall'Enac nella lettera 121429/SRS del 25 ottobre 2013 - Licenze ATS - Specializzazione linguistica italiana (ITL).

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina competenza linguistica dei controllori del traffico aereo.

Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

L’art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione (parte aggiornata al decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151) stabilisce che “la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa”.

L’art. 707 del Codice della Navigazione stabilisce che l’ENAC individua le aree del territorio nazionale da sottoporre a vincolo; a livello locale, i Comuni interessati territorialmente dalla presenza dell’aeroporto, raccolgono le limitazioni delle aree interessate dal vincolo aeronautico all’interno di strumenti denominati “mappe di vincolo”. Nelle parti di territorio nazionale non ricomprese all’interno di dette mappe, l’ENAC svolge a livello centrale le valutazioni di compatibilità.

Con lettera ENAC prot. n. 146391/IOP del 14/11/2011, questo Ente, in applicazione dell’art. 12 del D. Lgs.387/2003 “razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”, ha inviato agli Enti titolari delle autorizzazioni una circolare esplicativa volta ad individuare le tipologie di interventi da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità per ostacoli o pericoli alla navigazione, specificando i limiti dell’interesse aeroportuale e aeronautico.

La procedura pubblicata in queste pagine web riassume gli ambiti di interesse per le valutazioni di competenza ENAC, fornendo al contempo uno strumento informatico in grado di “filtrare” gli interventi che necessitano dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione.

Quando si tratta di interventi di riconfigurazione di stazioni Radio Base, quali ad esempio quelli previsti per l’implementazione dei nuovi sistemi di trasmissione di telefonia mobile, non è necessario acquisire il parere di ENAC laddove la riconfigurazione insiste su traliccio o manufatto esistente e lo stesso risulti già valutato, essendo quindi in possesso del relativo codice MWEB, e la variazione dell’ingombro geometrico determinato rispetto a quello riconducibile all’istanza di valutazione, rientri nei limiti di tolleranza riportati nella tabella riportata nell'allegato alla nota prot. 145136 del 19.12.2019.  
La predetta nota indica i documenti che il richiedente deve inoltrare all'Ente Locale competente, per attestare l'esclusione della richiesta dal parere di ENAC, ed a ENAV, per il solo aggiornamento della banca dati aeronautica.

Al termine della valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea l’ENAC invia al richiedente una delle seguenti comunicazioni:

  • Diniego: nel caso in cui la presenza dell’elemento o l’attività proposta costituisca un ostacolo permanente o un pericolo non compatibile con l’attività aeronautica; in tal caso la nota contiene anche le indicazioni per la richiesta della deroga regolamentare necessaria.
  • Comunicazione di non sussistenza dell’interesse aeronautico: nel caso in cui le verifiche di compatibilità abbiano prodotto/avuto tutte esito favorevole.
  • Autorizzazione ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione: nel caso in cui l’ostacolo sia temporaneo; in tal caso l’autorizzazione contiene le necessarie prescrizioni.
  • Richiesta di integrazione documentale: nel caso in cui  sia necessario integrare la documentazione presentata.  

La richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea (presentata in conformità alla procedura) deve essere inviata ai seguenti Enti coinvolti nel procedimento:

  • ENAC (alle strutture dell’Ente in base alla competenza territoriale);
  • ENAV S.p.A. – che svolge le valutazioni tecniche quale service provider per ENAC.

Inoltre, per una corretta informazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle tematiche della sicurezza del volo, la domanda dovrà essere inviata per conoscenza all’Aeronautica Militare Italiana (alle strutture esplicitate per competenza territoriale)
Le risultanze della valutazione tecnica svolta da ENAV S.p.A. sono inviate esclusivamente ad ENAC per l’istruttoria e l’emissione del provvedimento finale di competenza dell’Ente; nessuna comunicazione è dovuta da ENAV direttamente al richiedente.
L’Aeronautica Militare ha reso noto, con lettera acquisita agli atti prot. ENAC 74488/AOR del 09/06/2011, che invierà direttamente al proponente il proprio parere di competenza.

Vai alla pagina Contatti.

La presentazione delle istanze avviene esclusivamente in formato digitale (in formato .jpg e .pdf) e a mezzo PEC. L'ENAC infatti, realizzando uno degli obiettivi cardine dell’Agenda Digitale promossa dal Governo Italiano, ha previsto, per la procedura di valutazione compatibilità ostacoli, la “dematerializzazione” della documentazione cartacea.
Tale invio deve avvenire in conformità a quanto dettagliato nella procedura.

Vai alla Lista dei dati di progetto.

Si configurano come avio ed eli superfici “di pubblico interesse” quelle per le quali è stato pubblicato dall’ente competente (regione, etc.) un decreto di pubblica utilità. Sono in senso lato quelle ove viene svolta un’attività di pubblico interesse come gli interventi di protezione civile, di soccorso aereo (HEMS, etc.) e di trasporto pubblico.

Le informazioni e i dati contenuti nella Mappa delle avio-eli-idrosuperfici, pubblicata sul sito istituzionale dell’ENAC, sono meramente indicativi e non costituiscono pubblicazione aeronautica.

Ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 l'ENAC ha pubblicato il Regolamento Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac.

Per la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC dell’istanza.

Droni

L'anomalia segnalata potrebbe essere causata da:

  • una temporanea congestione sulla piattaforma: è consigliabile effettuare il logout dal sistema e autenticarsi nuovamente per avviare una nuova sessione di esame;
  • una temporanea indisponibilità di rete o dell'Internet Provider che utilizza per connettersi alla rete Internet: invitiamo a utilizzare una connessione sicura e affidabile per effettuare la sessione di esame. 

Nel caso di segnalazioni all'ENAC è importante fornire dettagli riguardanti il problema riscontrato (ad es. Web Browser utilizzato - Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Sistema operativo, etc.) al fine di poter fornire delle indicazioni più specifiche.
 

Per informazioni e richieste di supporto tecnico sull'utilizzo dei Servizi WEB (comprese le problematiche con autenticazione tramite SPID) è possibile avvalersi della funzione presente nella stessa piattaforma.

L'accesso è consentito anche agli utenti non identificati: occorre selezionare la voce "Contatti" presente nella barra di menu in alto e compilare i vari campi del modulo seguendo le istruzioni indicate.

Per informazioni e richieste di supporto tecnico sull'utilizzo dei Servizi WEB ENAC (e parzialmente per le problematiche di autenticazione tramite SPID),  possibile avvalersi della funzione di contatto presente nella stessa piattaforma.

L'accesso è consentito anche agli utenti non identificati: occorre selezionare la voce "Contatti" presente nella barra di menu in alto e compilare i vari campi del modulo seguendo le istruzioni indicate.

La segnalazione sarà presa in carico per avviare le opportune verifiche sui sistemi ENAC e presso gli Identity Provider (es. Poste, Infocert, etc.).

Poichè alcune problematiche potrebbero non essere dipendenti da ENAC, in caso di anomalie, si suggerisce inoltre di contattare il proprio Identity Provider (ad es. Poste, Infocert) per verificare l'operatività del servizio.

Secondo quanto pubblicato da AgID - Agenzia per l'Italia Digitale, SPID può essere richiesto da tutti i cittadini italiani - o dotati di permesso di soggiorno e residenti in Italia - che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Solo dal giorno del diciottesimo compleanno è possibile richiedere le credenziali SPID.

Per ulteriori informazioni: https://www.spid.gov.it/domande-frequenti.

Il primo livello (SPID L1) permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente. il Livello SPID L1 non è sufficiente per accedere ai servizi erogati da ENAC.   Il secondo livello (SPID L2) è necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore: permette l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password). Con SPID L2 è possibile accedere ai servizi erogati sul portale serviziweb.enac.gov.it.        

 

No, per autenticarsi sul portale e accedere ai servizi è necessario disporre di credenziali SPID con livello di sicurezza L2 (SPID L2).

Fornire una descrizione dettagliata dell'anomalia o del problema riscontrati, nonché degli strumenti utilizzati.

Al fine di poter indirizzare con maggiore efficacia la risoluzione del problema è importante:

  • fornire dettagli in merito all'errore (ad esempio facendo copia e incolla dell'errore, Web Browser utilizzato - Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Sistema operativo utilizzato, etc)
  • indicare le seguenti informazioni: 
    • Nazione e luogo di nascita (es. Italia - Roma)
    • SPID Identity Provider (es. Poste,  Infocert, etc.)
    • Web Browser utilizzato (es. Chrome, Edge, Firefox, Opera, etc.) 
    • Sistema Operativo (es. Windows10, Windows7, macOS)
    • Dispositivo (es. Portatile/Desktop, Cellulare, Tablet, altro) 
    • eventuali schermate esemplificative o messaggi di errore (da inviare via mail a serviziweb@enac.gov.it)

L'anomalia segnalata potrebbe essere causata da una temporanea indisponibilità di rete o dell'Internet Provider che utilizza per connettersi alla rete Internet.

È possibile verificare il numero di tentativi non andati a buon fine sulla sua area personale della piattaforma Servizi WEB. 

Al fine di evitare problemi derivanti dalla connettività di rete invitiamo a utilizzare una connessione sicura e affidabile per effettuare la sessione di esame.

 

Se durante l'esame hai riscontrato dei problemi di visualizzazione o navigazione, è opportuno utilizzare un PC fisso (desktop) o portatile (laptop), avendo cura di disporre di una connessione alla rete stabile e affidabile.

Le sessioni che risultano accidentalmente interrotte dall'utente prima del termine dell'esame o incidentalmente interrotte a causa di problemi di connessione sono registrate come esito negativo e vanno a scalare il numero di tentativi a disposizione dell'utente. 

 

Il timer fornisce indicazioni sul tempo che rimane a disposizione dell’utente per poter rispondere ai quesiti d'esame.

Per chiarire le modalità  di  funzionamento sono di seguito descritte  le fasi relative alla messaggistica e agli eventi che portano al blocco timer e alla conclusione dell'esame: 

  • Passo 1 - Alla pressione del pulsante “termina” appare un primo popup di conferma: in questa fase di scelta il timer continua ad essere attivo in quanto non è ancora stata data conferma al sistema della volontà dell’utente;
  • Passo 2 - Dopo aver dato la conferma al primo popup, ne appare un secondo per confermare di nuovo il termine dell'esame ed anche in questa fase  il timer continua ad essere attivo;
  • Passo 3a - Se invece, dopo aver cliccato il pulsante termina, l'utente decide di continuare, il timer continua ad essere attivo e l'utente può proseguire la sessione;
  • Passo  3b - Se l’utente conferma entrambi i popup di avviso, l'esame si  conclude, il timer non viene più mostrato ed il sistema interrompe il timer ed esegue le operazioni di  verifica il punteggio.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo “Regole per l’effettuazione dell’esame online” del documento "Corso online per il conseguimento dell'Attestato di Pilota APR (Operazioni non Critiche)" pubblicato nella pagina Pilota APR (Operazioni non Critiche).

No. Ė vietato fotografare, riprodurre e divulgare i contenuti presenti nelle sessioni d’esame (domande e risposte). L'eventuale diffusione degli stessi è sanzionabile penalmente ai sensi della L. 475/1925.

ENAC si riserva di segnalare i trasgressori alla Polizia Postale per le conseguenti azioni di competenza.

 

Non è possibile visionare le risposte sbagliate, ma al termine dell'esame, dopo aver fatto click su "Termina", vengono mostrati all'utente: l'esito della prova, il numero delle risposte corrette, il numero delle domande non risposte e il numero delle risposte errate.

Come riportato nella pagina Pilota APR (Operazioni non Critiche), i punteggi vengono calcolati nel seguente modo:

- Per ogni risposta esatta: 2 punti
- Per ogni risposta non data: 0 punti
- Per ogni risposta errata: -1 punto

L'esame è superato quando il punteggio raggiunto è uguale o maggiore di 60, pari al 75% del punteggio massimo raggiungibile (80 punti).

Le informazioni utili e il regolamento per sostenere le prove di esame è pubblicato sul sito internet istituzionale nella pagina Pilota APR (Operazioni non Critiche) e, in particolare, nel documento in formato .pdf denominato "Corso online per il conseguimento dell'Attestato di Pilota APR (Operazioni non Critiche)"

Accertarsi che siano passati due giorni solari, e non 48 ore, prima di sostenere una nuova prova.

Si ricorda, inoltre, che le sessioni indicate con "NEGATIVO (per sessione interrotta)", indipendentemente dalle cause di interruzione, sono comunque computate nel conteggio globale dei tentativi a disposizione (cfr Regolamento pubblicato).

Si informa che il servizio di Service Desk (serviziweb@enac.gov.it) non è autorizzato a fornire indicazioni in merito a tematiche che fanno riferimento ai contenuti tecnici dell'esame ovvero alla modalità di formulazione delle domande e delle risposte.

Qualora ritenga necessario segnalare eventuali richieste di chiarimento sui contenuti dell'esame le suggeriamo di inviare la segnalazione all’indirizzo: piloti.apr@enac.gov.it 

A esame superato, bisogna effettuare il pagamento on-line dei diritti ENAC pari a € 31,00.

Confermato l’esito positivo della transazione di pagamento, il candidato può scaricare l'Attestato di Pilota APR (Operazioni non Critiche) dalla piattaforma Servizi WEB.

Talvolta le molteplici transazioni possono causare un temporaneo rallentamento della rete. Si invita pertanto ad attendere l'invio della fattura e l'emissione dell'attestato.

Nel caso in cui, superate le 24 ore, la fattura non fosse ancora stata prodotta, la invitiamo a inviare una segnalazione ai canali di contatto indicati avendo cura di indicare nominativo, codice fiscale, l'e-mail fornita durante la transazione, data e ora della stessa.

Le richieste di supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma devono essere inviate unicamente compilando l'apposito modulo di richiesta pubblicato alla sezione "Contatti" della piattaforma Servizi WEB oppure scrivendo un'email alla casella di posta serviziweb@enac.gov.it, avendo cura di porre in oggetto il contesto per cui si richiede assistenza.

Le richieste pervenute attraverso altri canali non sono prese in carico.

Prima di contattare il servizio di assistenza della piattaforma, è necessario che verifichi la disponibilità della carta (se prepagata) ed eventualmente che contatti il proprio Istituto Bancario, per verificare possibili restrizioni e lo stato di attivazione del servizio 3D Secure. Tale servizio è necessario per effettuare transazioni sul portale ENAC.

E' possibile effettuare i pagamenti utilizzando le carte di credito dei seguenti circuiti : VISA, MasterCard, American Express, Maestro, VISA Electron protette da 3D Secure.

l portale Servizi Web accetta pagamenti on-line con le seguenti Carte di credito/circuiti (VISA , MasterCard, VIsa Electron, Maestro, American Express) protette da tecnologia 3D Secure . Si informa che non sarà accettata alcuna altra forma di pagamento alternativa (es. Bonifico, bollettino, carta docente, bonus cultura etc.) .

Il 3D Secure è un protocollo a garanzia della sicurezza adottato dai maggiori circuiti di pagamento come Vista, MasterCard etc.

il 3D Secure è un sistema di protezione per rafforzare la sicurezza della transazione on-line che si effettuano e per difendere le tue informazioni, il tuo account, ed evitare che eventuali tuoi errori ti possano portare alla perdita del denaro.

Il Regolamento UAS-IT che può essere consultato al seguente link: Regolamento UAS-IT.

Nella pagina Normativa Droni sono disponibili ulteriori riferimenti.

Consultando il sito D-flight conforme alle carte aeronautiche e l’AIP (Aeronautical Information Publication).

Nelle vicinanze degli aeroporti, all'interno delle ATZ (Aerodrome Traffic Zone) o del CTR è possibile volare senza riserva dello spazio aereo, in accordo alle prescrizioni contenute nella Circolare ATM-09A.

Sempre l'altro aeromobile.

Operando in Categoria Aperta, le operazioni non devono essere condotte vicino o sopra strade o ferrovie poichè in quell'area saranno presenti persone non coinvolte. L'unica eccezione è nella sottocategoria A1 ma limitata ai droni con peso sotto 250 g o con marcatura C0 poichè, secondo la UAS.OPEN.020(2), soltanto questi droni possono sorvolare persone non coinvolte purchè non vi sia assembramento di persone. Si tenga comunque presente che strade ad alto traffico (come un'autostrada) possono essere considerate equivalenti ad assembramenti di persone e quindi non sarà consentita alcuna operazione di droni di categoria aperta su di esse.

Sì.

Sì, ma deve essere autorizzato dall'ENAC.

Sì, deve ottenere dall'ENAC un'autorizzazione nel caso sia necessaria la riserva di spazio aereo, e ogni altra autorizzazione o nulla osta richiesta da Forze dell'Ordine, Autorità locali o privati secondo i casi.

Si suggerisce di contattare il vettore aereo per conoscere le condizioni relative alle dimensioni del bagaglio nonché le restrizioni stabilite per le batterie al litio che sono considerate merce pericolosa.

Un’area può definirsi non popolata se la probabilità di sorvolare persone durante la missione risulta trascurabile. Ciò si verifica tipicamente in operazioni che si svolgono in aree con densità abitativa nulla ovvero ad opportuna distanza da strade asfaltate aperte al transito di veicoli e/o persone e da edifici ad uso pubblico e privato.

È responsabilità dell’operatore garantire con misure adeguate che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte nel periodo previsto per l’esecuzione dell’operazione.

Sebbene la definizione di area non popolata non sia presente nella metodologia SORA, essa è stata adottata per consentire un’applicazione uniforme della mitigazione M1 del Ground Risk, la quale prevede la necessità di ridurre il numero di persone a rischio nell’area delle operazioni. L’analisi SORA alla base dei PDRA 01,02,03 colloca infatti inizialmente l’operazione in area scarsamente popolata. Il Ground Risk Iniziale viene però successivamente ridotto tramite l’utilizzo della mitigazione M1 ad un livello di Robustezza Basso, imponendo che l’operazione venga svolta in area con densità inferiore a quella di un’area scarsamente popolata, ovvero in un’area non popolata.

Sì, i Piloti che hanno conseguito il CRO prima del 31 dicembre 2020 possono condurre operazioni in Categoria OPEN A2 fino alla naturale scadenza dell'attestato, in quanto ENAC ha ritenuto che si sarebbe verificata una discontinuità per coloro che già operavano in scenari standard qualora fossero  state richieste competenze differenti.

No, le Operazioni con definizione del livello di “SAIL” sono classificate in Categoria SPECIFIC per la quale il Regolamento (EU) 2019/947 all'art.8 comma 2 stabilisce le competenze di cui devono essere in possesso i piloti per operare in tale Categoria.

 Il SAIL (Specific Assurance and Integrity Level) rappresenta il livello di confidenza con il quale le operazioni UAS rimangono sotto controllo ed è espresso da un numero romano tra I e VI. (Rif. AMC1 applicabile all’Art. 11 del regolamento (UE) 2019/947).

Per ogni singola operazione il SAIL è determinato dalla combinazione tra il rischio residuo di colpire terze parti al suolo e il rischio residuo di collisione con terze parti in volo.

In sostanza più è alto il SAlL e più sono stringenti i requisiti per poter svolgere le operazioni in sicurezza, ovvero affinché non si corrano rischi inaccettabili. 

Sì, le operazioni in categoria Specific richiedono che il pilota abbia le competenze previste dal Regolamento (EU) 2019/947 all'art.8 comma 2. Alcune di queste competenze possono essere ottenute solo con un corso aggiuntivo, non facoltativo, in materia di CRM e di SORA. Inoltre, se richiesto, devono soddisfare i requisiti stabiliti nell'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente o, in futuro, come definito dal LUC.

ENAC, anticipando il Reg. (EU) 2019/947, aveva già introdotto tali competenze per le operazioni BVLOS (Regolamento SAPR Ed. 3 del 11 novembre 2019) e dato la possibilità agli utenti, nelle more dell'adeguamento formativo da parte dei Centri di Addestramento, di frequentare corsi presso altre Organizzazioni riconosciute dall'Ente (NI-2020-022 del 17 giugno 2020)

ENAC, in accordo all'art.22 del Reg. 947, ha ritenuto di applicare per il pilota di UAS con massa massima al decollo minore di 500 gr. il livello di competenza previsto per la categoria OPEN A1-A3.

ENAC, in linea con altri Paesi Europei, ritiene che gli UAS con massa massima al decollo minore di 250 gr. possano continuare a essere utilizzati senza il requisito dell'attestato, così come accadrà dal 1° gennaio 2023, e in accordo all'art.22 del Regolamento (EU) 2019/947 ("Fatto salvo l'art.20....").

 

Alla Questura provinciale.

Alla Questura provinciale.

Al Pronto intervento nel caso si ipotizzino vittime o alla Questura provinciale.

Alla Questura provinciale.

La Questura Provinciale e in alcuni casi anche l'ENAC per quanto previsto dal Codice della Navigazione.

Il codice identificativo QR code citato agli articoli 6 e 9 del Regolamento è rilasciato dal sito D-Flight, a seguito della registrazione dell’operatore, contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA ed è unico per tutti gli UAS riferiti all’operatore.

Ai sensi della normativa europea il codice identificativo avrà valore in tutti gli Stati Membri UE e quindi l’operatore potrà operare il proprio UAS senza ulteriori apposizioni di altri codici in tutti gli Stati Membri UE, fermo restando il rispetto delle ulteriori normative locali se previste.

In una prima fase il codice Operatore UAS sarà aggiunto in chiaro al QR code identificativo riferito a ciascun mezzo nella disponibilità dell’operatore. 

I QR code già attivati su D-Flight dovranno essere sostituiti senza ulteriori spese e semplicemente accedendo al sito D-Flight a partire dal 15 gennaio 2021 per la successiva applicazione sul UAS entro il 31 gennaio 2021. 

Nella fase a regime, a seguito della conclusione dell’armonizzazione in vigore tra i diversi Data Base Europei e in osservanza alle pertinenti normative, D-Flight metterà a disposizione degli utenti un nuovo QR Code, unico per tutti i mezzi in possesso, che renderà totalmente compatibile l’identificazione degli UAS in UE.

Sì, perché il QR code contiene il codice identificativo dell’operatore secondo la nomenclatura EASA.

Il pilota che deve effettuare i voli nell'ambito di una Autorizzazione Operativa in BVLOS deve effettuare la pianificazione tramite lo strumento DOP sulla piattaforma D-Flight. Nel caso la Autorizzazione Operativa sia subordinata alla emissione di un NOTAM, la richiesta di NOTAM da parte dell'Operatore ed il relativo ottenimento saranno considerate quale pianificazione dei voli e il pilota non dovrà procedere all'uso dello strumento DOP su D-Flight; in ogni caso, il pilota dovrà verificare prima del volo se il NOTAM richiesto dall'operatore per cui lavora è attivo.

In caso di furto, ai fini di sollevare la responsabilità dell'operatore da usi malevoli di chi opera con un drone derubato, ENAC raccomanda di  tenere nota del numero di serie del proprio drone sin dall'acquisto oppure utilizzare la funzione non obbligatoria di registrare il numero seriale del drone sul portale d-flight in modo da poter specificare nella denuncia alle Forze dell'ordine il numero di serie del drone derubato.

Effettuando una ricerca sul sito d-flight, comparirà il nome degli operatori che hanno adempiuto agli obblighi di registrazione previsti dalle normative europee e nazionali, se gli stessi hanno dato il consenso alla pubblicazione dei propri dati.

E' possibile utilizzare i riferimenti pubblicati nella pagina Contatti.

Per tutti i quesiti afferenti la materia della privacy si rimanda alla specifica normativa vigente.

Sulla base delle indicazioni EASA (MOC Light UAS.2511-01 Issue 01 del 05/05/2022) è possibile uno dei seguenti approcci:

1.       Ottenere un Design Verification Report favorevole da EASA (presentando la domanda all’EASA utilizzando il form ). 

 

2.       Sottoscrivere una dichiarazione di rispondenza al MOC suindicato secondo il form seguente

  • Form ENAC MOC Light UAS 2511-01 20 maggio 2022

(Aggiornamento al 6 dicembre 2022)

Il 31 dicembre 2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.
Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System), ha modificato, tra l’altro, il sistema autorizzativo posto in capo alle Autorità nazionali, riguardante le attività aeromodellistiche effettuate da club e associazioni.

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire
secondo le seguenti modalità:

1) In categoria aperta

L’attività è consentita secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT.

2) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC.

L’attività è consentita ai piloti remoti appartenenti a club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC secondo i contenuti dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, in accordo alle condizioni e limitazioni definite nell’autorizzazione stessa.

In questo caso, alcune responsabilità, quali per esempio la registrazione dell’operatore, la stipula dell’assicurazione e la verifica delle competenze dei piloti remoti, ricadono in capo al club o associazione di aeromodellismo autorizzata dall’ENAC, secondo procedure definite e verificate in sede di autorizzazione.
I club o associazioni di aeromodellismo titolati a richiedere tale autorizzazione, fatta salva la definizione di club e di associazioni di aeromodellismo di cui all’art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, devono essere in possesso di personalità giuridica e riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. del 28 febbraio 2021, n. 36.

I club o associazioni che non godono dei requisiti previsti dalla su citata legge, non possono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, ma possono associarsi a un club o associazione di aeromodellismo autorizzata, secondo le condizioni e limitazioni riportate nell’autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata con lettera in carta semplice e inviata a ENAC – Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio all’indirizzo p.e.c. dell’ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it.

La lista dei club e associazioni di aeromodellismo autorizzati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale.
Alla data di questa pubblicazione l’Aero Club d’Italia ha espresso l’interesse alla richiesta di autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 71,1 del regolamento (UE) 2018/1139, in data
30.11.2022, con lettera prot. 0149176, ENAC ha adottato, e notificato ad EASA con prot. 711/22/0493, la proroga fino al 30 giugno 2023 dell’applicabilità delle regole nazionali in assenza di autorizzazione in accordo all’art. 16 del Reg.(UE) 2019/947 per le attività di aeromodellismo sul territorio nazionale.

Zone geografiche individuate dall’ENAC per attività nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC

Effetti della Proroga - Fino al 30 giugno 2023, all’interno delle aree istituite dall’ENAC e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, gli aeromodellisti in possesso dell’abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciata dall’Aero Club d’Italia, ove prevista, possono svolgere attività anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 16 del reg. UE 2019/947.

Pertanto, le aree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 con scadenza 31 dicembre 2022 saranno estese d’ufficio fino al 30 giugno 2023.

Estensione di Validità - In accordo ai contenuti dell’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947, e secondo il principio del Grand Father Right, è possibile estendere la validità oltre il 30 giugno 2023 delle aree già istituite (che saranno pertanto individuate come “zone geografiche”), mantenendo le stesse condizioni definite in AIP, solamente per le attività svolte in ambito di club o associazioni di aeromodellismo autorizzate dall’ENAC in accordo all’art. 16 del citato Regolamento. In assenza di questa autorizzazione, le aree saranno cancellate con decorrenza 1 luglio 2023.

Nuove Istituzioni - A far data dal 15 giugno 2022, tutte le richieste di istituzione di zone per attività aeromodellistica inviate all’ENAC sono accolte solamente se inviate da un club o associazione di aeromodellismo autorizzata (o con processo di autorizzazione in corso) e se corredate da uno studio di analisi del rischio, necessario affinché tali aree siano riconosciute come “zone geografiche” in accordo all’Articolo 15 comma 2 del Reg. (UE) 2019/947.

Fatturazione

Gli accertamenti ENAC ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai club o associazioni di aeromodellismo vengono fatturati da ENAC ad art. 20 del Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.

Diritti dei Passeggeri a mobilità ridotta (PRM)

Le normative che tutelano i tuoi diritti di passeggero disabile o con mobilità ridotta sono:

  • il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
  • il Decreto Ministeriale n. 107/T del 24 luglio 2007 recante “Designazione dell’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
  • il Decreto legislativo 24/2009 del 24 febbraio 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo".

Una compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

  • di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il  Regolamento (CE) n. 1107/2006
  • di imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in tale aeroporto, se la persona interessata è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione

Il rifiuto della prenotazione o dell’imbarco può avvenire solo:

  • per motivi di sicurezza
  • se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del passeggero disabile o a mobilità ridotta.

È obbligatorio per la compagnie aerea, per il suo agente o per l’operatore turistico mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto.

Per ricevere assistenza il servizio va richiesto alla compagnia aerea, al suo agente o all’operatore turistico con cui si effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.

È la compagnia aerea, un suo agente o l’operatore turistico con cui il passeggero disabile o a mobilità ridotta effettua la prenotazione, che deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito. Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie.

Il gestore aeroportuale deve designare, in modo chiaro, i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dell’aerostazione per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, mettendo a loro disposizione le informazioni di base sull’aeroporto.

Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie nel momento in cui si trovano in aeroporto fino al momento dell’imbarco sull’aereo; sarà la compagnia aerea a offrire la dovuta assistenza durante il volo. Il gestore aeroportuale e la compagnia aerea devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto.

Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai passeggeri a mobilità ridotta le forme di assistenza che consentono di:

  • comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal
  • spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione
  • adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli
  • procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza
  • imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
  • procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere
  • riporre e recuperare il bagaglio a bordo
  • procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile
  • sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
  • procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali
  • procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato
  • prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche
  • potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità
  • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco
  • ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità
  • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno
  • poter accedere alle informazioni sui voli

Inoltre Il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

  • La compagnia aerea deve garantire ai passeggeri a mobilità ridotta le seguenti forme di assistenza:
  • trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale
  • oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose
  • comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile
  • realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità
  • se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici
  • qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.

Il servizio, una volta richiesto, viene classificato con una delle sigle condivise a livello internazionale che indicano i diversi tipi di necessità. Le sigle identificative sono:

  • BLND, Passeggeri ipovedenti o ciechi
  • WCHR, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze. Possono  salire e scendere le scale, possono muoversi in autonomia
  • WCHS, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non  possono salire e scendere le scale. Sono autonomi a bordo dell’aeromobile
  • WCHC, Passeggeri completamente immobili, non sono autosufficienti a bordo dell’aeromobile e  necessitano di assistenza totale
  • DEAF, Passeggeri con disabilità uditiva
  • DPNA, Passeggeri con disabilità intellettuali o comportamentali.

In caso di mancata o non adeguata assistenza, eventuali reclami devono essere presentati:

  • alla società di gestione aeroportuale per la mancata o inadeguata assistenza a terra
  • alla compagnia aerea per problematiche relative alla prenotazione/acquisto e per la mancata assistenza a bordo

Nel caso in cui la risposta ricevuta non sia ritenuta congrua rispetto alle previsioni del regolamento il PRM potrà inoltrare reclamo all’ENAC, utilizzando preferibilmente il seguente modulo online.

È possibile inviare un reclamo a ENAC in caso il disservizio si sia verificato:

  • in un aeroporto italiano;
  • su voli in partenza da un aeroporto italiano (indipendentemente dalla nazionalità del vettore operativo);
  • su voli in arrivo su un aeroporto italiano se operati da un vettore UE.

Modulo di reclamo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Regolamento CE 1107/2006)

In alternativa, i reclami possono essere inviati:

  • via e-mail all’indirizzo pax.disabili@enac.gov.it
  • per i voli in partenza da altri Stati dell’UE e per i voli in arrivo in quegli Stati da Paesi extra UE, i reclami possono essere inviati ai corrispondenti Organismi responsabili. Ai fini dell'applicazione del Reg. 1107/2006 Norvegia, Islanda e Svizzera sono equiparati agli Stati membri.

L'ENAC è stato designato Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti.
Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’ENAC verranno comunicate al Passeggero.

Nei casi di disservizi rientranti nelle tutele previste dal Regolamento (CE) 1107/2006 il Passeggero può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di Gestione degli aeroporti interessati.

L’Enac è l’organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del passeggero diversamente abile o a mobilità ridotta e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti. Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’Ente verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea, del gestore aeroportuale o dell’operatore turistico.

L'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento [CE] 1107/06 (All.1), consente ad un passeggero con disabilità o con mobilità ridotta l'utilizzo, durante tutto il viaggio aereo, di un cane da assistenza riconosciuto dalla legge, in conformità alla normativa nazionale applicabile, come riportato anche nella Circolare ENAC attuativa GEN 02.

Tuttavia, il numero massimo trasportabile di cani guida a bordo degli aeromobili nazionali è previsto in funzione delle dimensioni e della disposizione interna dell'aeromobile. In particolare, essi devono essere posizionati in luoghi predefiniti e in modo da costituire il minimo intralcio per le normali operazioni nonché per le eventuali operazioni di emergenza. Su alcuni aeromobili può esserne vietato quindi il trasporto per l'impossibilità di trovare una collocazione rispondente ad entrambi i criteri.

Al fine, quindi, di evitare possibili spiacevoli disagi al passeggero in una fase successiva all'acquisto del biglietto e, cioè, in prossimità del momento della partenza, si consiglia di informare prima possibile la compagnia aerea della necessità di imbarcare un cane d'assistenza per consentire la verifica dell'effettiva possibilità di erogare il servizio a bordo, sia in termini di numero di cani guida già eventualmente prenotati sullo stesso volo che di spazi disponibili.

Diritti dei passeggeri

Le normative in materia di diritti dei passeggeri sono:

  • la Convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale in materia di danni, smarrimento e ritardi nella consegna del bagaglio
  • il Regolamento (CEE) n. 323/1999 del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS)
  • il Regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
  • il Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
  • Decreto Legislativo n.79/2011, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio 
  • il Regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo
  • il Decreto Legislativo 69/2006 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
  • il Regolamento (CE) 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
  • il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
  • il Decreto Ministeriale n. 107/T del 24 luglio 2007 recante "Designazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"
  • il Decreto legislativo 24/2009 del 24 febbraio 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"

Sì. Il Regolamento (CE) 261/2004 si applica a tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da:

  • un aeroporto comunitario, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera
  • un aeroporto situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera) e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.

non si applica:

  • a tutti i voli in partenza da un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

No. Tutti i passeggeri in possesso di biglietti acquistati con una tariffa Frequent Flyer, o biglietti emessi nel quadro di altri programmi commerciali promossi dalle compagnie aeree o dagli operatori turistici con prenotazione confermata, possono tutelare i propri diritti nei casi sopra indicati come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04.

Si. Le tutele previste dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di negato imbarco (compreso overbooking), cancellazione del volo e ritardo prolungato del volo non si applicano a quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator).

Il reclamo deve essere inviato alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto in caso di "viaggi tutto compreso".

Nel caso in cui la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane, oppure risponda fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami inviati, si potrà presentare reclamo:

  • alle Sedi Enac dell'aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in Paesi terzi.
  • ai competenti Organismi responsabili nel caso di disservizi occorsi invece in partenza da un Paese dell'Unione europea, dalla Norvegia, dalla Islanda e dalla Svizzera o per i voli in arrivo da Paesi terzi verso l'Unione europea (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera).

In tale contesto, il reclamo del passeggero attiva le verifiche dell'Ente volte all'accertamento, ai fini sanzionatori, di possibili violazioni commesse negli aeroporti nazionali e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza. Le risultanze degli accertamenti effettuati vengono comunicate al passeggero.

No. Il modulo di reclamo on-line non sostituisce il reclamo che dovrà sempre essere inviato alla compagnia aerea responsabile del disservizio. 

Cosa devo fare per segnalare all'Enac disservizi diversi da negato imbarco (compreso overbooking), cancellazione o ritardo prolungato del volo?

È possibile segnalare all'Enac un disservizio compilando on-line l'apposito modulo di segnalazione disservizi o in alternativa inviando la segnalazione, a mezzo posta o e-mail, direttamente alle Sedi Aeroportuali Enac presso le quali l'evento si è verificato.

Le segnalazioni contribuiscono al monitoraggio sull'andamento, ai fini del loro costante miglioramento, dei servizi offerti dagli Operatori del trasporto aereo agli utenti.

Sì. Negli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) 2111/2005 viene stabilito che al momento della prenotazione il passeggero deve ricevere adeguate informazioni sulla compagnia aerea che effettuerà il volo.

Sì, può essere negato l'imbarco ad un passeggero qualora sussistano ragionevoli motivi, quali ad esempio ritardata presentazione al check-in/gate, motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio non conformi alle condizioni di trasporto del vettore e/o alle normative nazionali o internazionali in materia.

Il termine overbooking indica che i posti disponibili sull'aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo

In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.

Se non ci sono volontari, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero cui viene negato l'imbarco ha diritto a:

  • compensazione pecuniaria
    L'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

per le tratte aeree intracomunitarie

 

Distanze in Km Ammontare della compensazione

Inferiori o pari a 1500 Km

euro 250

Superiori a 1500 Km

euro 400

per le tratte aeree extracomunitarie

Distanze in Km

Ammontare della compensazione

Inferiori o pari a 1500 Km

euro 250

Comprese tra 1500 e 3500 Km

euro 400

Superiori a 3500 Km

euro 600

  • alla scelta tra:
    • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
    • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • assistenza
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto:

  • alla scelta tra:
    • rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
    • imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
  • assistenza
    • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
    • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il riavvio quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
    • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
    • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
  • in alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria
    • l'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa, come definito dalla seguente tabella:

per le tratte aeree intracomunitarie

Distanze in Km Ammontare della compensazione

Inferiori o pari a 1500 Km

euro 250

Superiori a 1500 Km

euro 400

per le tratte aeree extracomunitarie

Distanze in Km Ammontare della compensazione

Inferiori o pari a 1500 Km

euro250

Comprese tra 1500 e 3500 Km

euro 400

Superiori a 3500 Km

euro 600

No. Se il volo viene cancellato la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui

  • la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Reg. (CE) n. 261/04)
  • il passeggero sia stato informato della cancellazione:
    • con almeno due settimane di preavviso
    • nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto
    • meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.

Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore

Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell'Unione Europea si ha diritto all'assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Il diritto all'assistenza comporta:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
  • trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. 

In alcuni casi si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria.

No. L'assistenza è prevista solo in caso di ritardo prolungato, cioè dopo 2, 3, 4 ore dall'orario di partenza previsto, a seconda della distanza in Km della tratta.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione a partire da tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo pubblicato. Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi (come previsto dai punti 14 e 15 in premessa al Regolamento 261/2004).

Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore il passeggero ha diritto, oltre all'assistenza durante il periodo di attesa, alla possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio che non viene effettuata allo stesso prezzo al quale è stato acquistato.

Solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea deve fornire:

  • assistenza
  • la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale

Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell'inadempimento o dell'illecito della compagnia aerea, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4150 Diritti Speciali di Prelievo (DSP).

Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.

Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.

Ogni compagnia aerea di norma indica nelle proprie Condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) quanto tempo prima è necessario presentarsi in aeroporto per svolgere le operazioni di accettazione (check-in).

E' consigliabile arrivare in aeroporto con congruo anticipo per effettuare agevolmente le operazioni di imbarco. In ogni caso è necessario rispettare i tempi indicati dalla compagnia aerea, dall'operatore turistico o dall'agente di viaggio.

Si ricorda che i tempi indicati dalle compagnie aeree si riferiscono all'inizio delle operazioni di registrazione al banco check-in.

Al momento della prenotazione il passeggero ha diritto a ricevere informazioni su:

  • compagnia aerea che effettuerà il volo (vettore aereo operativo)
  • orario del volo
  • tipo di aeromobile
  • tariffe ed eventuali condizioni restrittive ad esse collegate
  • codice di prenotazione
  • tempi di presentazione al check-in
  • limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di decesso o lesione dei passeggeri
  • limiti di responsabilità della compagnia aerea in caso di danno, distruzione o smarrimento del bagaglio
  • modalità di reclamo

Prima di acquistare un biglietto aereo è importante leggere con attenzione le condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) della compagnia aerea al fine di verificare eventuali limitazioni collegate alla tariffa che si intende acquistare.

In particolare è bene verificare:

  • se la tariffa che si intende acquistare offre o meno la possibilità di rinunciare al volo o di modificarne le date
  • i limiti di peso e le dimensioni del bagaglio da stiva e del bagaglio a mano
  • i documenti d'identità e/o visti richiesti per la destinazione prescelta

No.

Sì. Tutte le compagnie aeree in partenza dal territorio dell'Unione Europea, come previsto dal Regolamento europeo n. 261/2004, hanno l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:

  • negato imbarco (compreso overbooking)
  • cancellazione del volo
  • ritardo prolungato del volo
Bagagli

Sì. Tali limiti sono fissati dalle singole compagnie aeree e vengono riportati nelle condizioni di viaggio o condizioni generali di trasporto.   

Cosa è possibile trasportare nel bagaglio a mano?

Le regole di sicurezza entrate in vigore il 6 novembre 2006 in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale.

È consentito il trasporto in cabina di un solo bagaglio a mano la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm.

Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio:

  • una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
  • un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
  • un soprabito o impermeabile
  • un ombrello o bastone da passeggio
  • un paio di stampelle o altro mezzo per deambulare
  • articoli da lettura per il viaggio
  • culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
  • articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili (in quantità e peso limitati)
  • medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica
  • liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro bagaglio a mano.

Nota: I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed olii, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.

Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile  deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione: Trasporto sostanze liquide nel bagaglio a mano

L'elenco degli articoli che non è possibile trasportare nel bagaglio a mano è consultabile nella sezione Cosa portare a bordo - Articoli vietati in cabina

È vietato il trasporto nel bagaglio da stiva dei seguenti articoli:

  • esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
  • gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole per starter
  • sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze infettive e velenose
  • sostanze corrosive
  • sostanze radioattive
  • sostanze ossidanti
  • sostanze magnetizzanti
  • congegni di allarme
  • torcia subacquea con batterie inserite

In caso di ritardata consegna, perdita o danneggiamento del bagaglio registrato non è previsto un Organismo responsabile nazionale ed un collegato sistema sanzionatorio. Eventuali segnalazioni contribuiscono a rilevare criticità ed esigenze degli utenti per il costante miglioramento dei servizi offerti dagli Operatori del trasporto aereo.

In caso di danneggiamento/mancata riconsegna del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell'accettazione e per il quale viene emesso il "Talloncino di Identificazione Bagaglio") all'arrivo a destinazione, si deve: aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio facendo constatare l'evento, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Founddell'aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati P.I.R. - Property Irregularity Report.

DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO

In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R., inviare tutta la documentazione specificata di seguito all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento.

Documentazione necessaria:
  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
  • l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
  • l'elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.

In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP - Diritti Speciali di Prelievo dalle compagnie aeree dell'Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP per kg dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO

Se entro 21 giorni dall'apertura del P.I.R. non fossero state ricevute notizie sul ritrovamento, inviare tutta la documentazione di seguito specificata all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento.

Documentazione necessaria:
  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
  • l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;
  • un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
  • un elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, inviare tutta la documentazione di seguito specificata all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.

Documentazione necessaria:
  • il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
  • l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
  • l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;
  • un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
  • un elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
  • gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
  • indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

In base a quanto previsto dalla Convenzione di Montreal (per i paesi aderenti) il bagaglio si considera smarrito dopo 21 giorni dalla data di arrivo del volo.

Per il bagaglio a mano:

Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se, per colpa della compagnia aerea, al termine del volo il bagaglio a mano risulta danneggiato, distrutto o smarrito.

Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo 332 DSP (Diritti Speciali di Prelievo).

Per il bagaglio da stiva (o registrato):

Le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se al termine del volo il bagaglio da stiva risulta danneggiato, distrutto o smarrito oppure se per il ritardo nella consegna del bagaglio si sono dovute affrontare delle spese di prima necessità.

Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero di 17 DSP per ogni Kg di peso del bagaglio, fino al raggiungimento del numero massimo di Kg ammessi al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.

Il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia responsabile del danno.

N.B. I limiti di peso del bagaglio da stiva sono stabiliti dalle singole compagnie aeree e vengono indicati nelle condizioni di viaggio (o Condizioni Generali di Trasporto) i cui principali elementi sono riportati sul biglietto aereo.

Sì. E' possibile fare una dichiarazione di maggior valore del bagaglio, presentandola in anticipo o al più tardi al momento del check in.

Il passeggero che intende dichiarare un maggior valore del proprio bagaglio ha il diritto di prendere visione di un tariffario che definisce gli eventuali costi aggiuntivi.

Sì (riferimento art. 1, comma 2 del Regolamento).

La certificazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previa presentazione di domanda in bollo (assolto anche in modo virtuale), è rinnovabile almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità che il Regolamento indica per il rilascio.

Il gestore aeroportuale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in sede di rinnovo del certificato deve esprimere il parere su aggiornamenti e modifiche delle procedure contenute nel Manuale delle Operazioni.

L’ENAC verifica la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economico-finanziari.

L’obbligo di avvio del programma di rinnovamento/sostituzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera f) del Regolamento, decorre:

a) dal primo rinnovo, per gli operatori che chiedono il rilascio del primo certificato;

b) dal quinto anno successivo alla conversione del certificato, per gli operatori che ne chiedono la conversione.

Gli accordi di pooling – ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento - devono rispettare le previsioni normative di settore, nonché quanto indicato nelle Linee Guida della IATA - Airport Handling Manual (AHM 906).

No, la proroga - ai sensi dell’art. 16, comma 6, del Regolamento - opera solo con riferimento ai provvedimenti di limitazione adottati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento.

No. I prestatori già certificati devono presentare un’istanza di conversione - alla Direzione Aeroportuale che ha rilasciato il certificato e, in caso di estensione, per conoscenza anche alle Direzioni Aeroportuali interessate - indicante la dichiarazione della classe di certificazione per ciascun aeroporto.

Si ricorda che all’istanza andranno allegati solo i documenti che non sono stati già trasmessi in precedenza alla Direzione Aeroportuale e che il certificato oggetto di conversione manterrà la durata residuale del certificato originario, nonché la stessa numerazione.

La polizza assicurativa deve coprire sia la RCT che la RCA.  II massimale, così come già esplicitato al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento, deve essere unico per sinistro e comprendere: la responsabilità civile e quella verso terzi, nonché i danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell’attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.

Piloti

No. I privilegi di un certificato TRI possono essere esercitati anche su FSTD, purché il corso di addestramento TRI sia stato svolto anche su FSTD. Il certificato SFI è riservato solo a casi in cui non sussistano i requisiti per rilasciare un certificato TRI. 

No. In assenza di "examiner refresher seminar" il "senior examiner" deve limitarsi ad effettuare l'"AoC" secondo le modalità previste dalla circolare ENAC LIC-13 e consegnare il verbale al candidato. Successivamente alla partecipazione ad un "examiner refresher seminar", il candidato presenterà domanda di rinnovo all'ENAC fornendo il verbale dell'"AoC".

È possibile rinnovare un IR SP H utilizzando il credito previsto dall'appendix 8 del Reg UE 1178/2011. Nel  caso però che la data di scadenza del IR SP H sia oltre i 90gg dal check da utilizzare come credito, la data del check edella scadenza sul IR SP H dovrà essere trascritta dall'examiner in modo che corrispondi a quella del checkeffettuato sul type che si intende utilizzare come credito. Nel caso invece che la scadenza dell'IR SP H sia entro i 90gg dal check effettuato su altro tipo, la data del check e della nuova scadenza potrà rimane quella originale.

Sì. Il requisito FCL.940.FI richiede il soddisfacimento di almeno due delle tre condizioni poste per il rinnovo. Nel caso in cui una delle due condizioni soddisfatte sia un AoC (FCL.940.FI(a)(3)), questo può essere utilizzato al fine di rinnovare tutti i privilegi in capo al certificato FI.

Sì, è possibile. La Decision Easa 2020/005/R ha prodotto l'emendamento 9 alla AMC e GM della Part-Fcl, specificando al punto  AMC1 FCL.930.TRI (b) (3) (ii) (F) la possibilità da parte dell'ATO di istruire in parallelo 2 candidati in base agli scenari proposti ed approvati dall'Autorità.

Pertanto all'interno della stessa sessione di simulatore le ore possono essere attribuite a entrambi i candidati.

Per estendere i privilegi ad un'altra variante il TRI deve essere qualificato come PIC in quella variante.Non sono previsti ulteriori addestramenti.
Quando l'istruttore vuole estendere i suoi privilegi AD UN ALTRO TIPO  il TRI (A) (H) deve completare le 10 ore di technical training e le 5 ore (o 10 se MP) di flight instructions.

Si, il regolamento 1178/2011 riporta che tutti i requisti per il rinnovo di un certificato di istruttore devono essere soddisfatti entro i 12 mesi antecedenti la scadenza senza che questa subisca una variazione della sua precedente validità. Qualora uno dei requisiti venga soddisfatto prima dei 12 mesi precedenti del certificato, lo stesso riporterà la nuova decorrenza di validità a far data dal primo requisito soddisfatto.

I 7 anni si contano dalla data dell’ultima scadenza. La stessa interpretazione è valida con quanto stabilito dal punto FCL.025 (c) (2) per la validità degli esami teorici dell’ATPL.

No. Il numero di Senior Examiner è regolato dalla Autorità Competente in funzione di vari parametri quali ad esempio: distribuzione delle varie certificazioni di esaminatore sul territorio nazionale,complessità del contesto operativo e disponibilità di Ispettori dell’Autorità.

Pertanto il soddisfacimento dei requisiti per ottenere, rinnovare o ripristinare la qualifica di Senior Examiner non necessariamente conduce all’ammissione al briefing da parte di ENAC.

NO, non è possibile. Il titolare di un certificato medico con una OML può pilotare un aeromobile solo in caso di operazione  a equipaggio plurimo,quando l'altro pilota è pienamente qualificato per tale classe e tipo di aeromobile, non è soggetto a una OML e non ha compiuto 60 anni. E' quanto previsto dal RE 1178/2011 MED.B.001 (d) e dalla AMC2 MED.B.001 (12). Resta inteso che possono essere esercitati tutti i privilegi previsti dalla seconda classe  qualora non ci siano limitazioni che comportino la presenza di altro pilota debitamente qualificato.

Si è possibile in base a quanto previsto dal punto FCL.940.TRI (a) (5).Lo stesso AOC rinnova anche le altre certificazioni TRI se non diversamente specificato dalle OSD.
 

Il type rating deve essere valido per il rinnovo della Certificazione come previsto dal RE 1178/2011 FCL.940.SFI (b). Deve ugualmente essere valido nel momento in cui lo SFI esercita i suoi privilegi come chiarito dall'EASA durante il meeting con ACW TEB members  in data 9 settembre 2020.

Si. Con la visita medica scaduta è possibile esercitare i privilegi del TRI, limitatamente ad attivita svolta su FSTDs,  fino al rinnovo/ripristino della visita medica, o sino alla scadenza del certificato TRI o dell'abilitazione TR, quale dei tre arriva prima.
 

No. Non è necessario  E' obbligatorio però effettuare tutte le manovre previste dalla check list, non andando comunque sotto ad un tempo di volo minimo di 90 minuti ritenuto congruo per il completamento dell'attività prevista.
 

No, non è necessario. E' obbligatorio però effettuare tutte le manovre previste dalla relativa check list non andando comunque sotto ad un tempo minimo di 75 minuti ritenuto congruo per il completamento dell'attività prevista.

Il TRE/SFE non potendo aggiornare la licenza per mancanza di visita medica current trascrive  la nuova scadenza del Type Rating+ IR sul libretto di volo del pilota. 

No. Il refresher training necessario alla revalidation del SEP e del TMG può essere fatto anche da un istruttore che non opera in una scuola di volo.

No. L’istruttore deve possedere  un certificato di istruttore della categoria nella quale intende impartire istruzione.

Ad esempio l’istruzione per il conseguimento del TMG o di una abilitazione al traino aliante  per un titolare di licenza PPL(A), deve essere erogata esclusivamente da un FI(A) o CRI(A). L’istruzione per il conseguimento del TMG o di una abilitazione al traino per un titolare di SPL deve essere erogata esclusivamente da un FI(S).

1)     Compiendo almeno 6 atterraggi, su una superficie designata quale superficie che richieda un’abilitazione al MOUNTAIN RATING, nei 2 anni precedenti la richiesta;

                                                    oppure:

2)     Con un Proficiency Check in accordo al punto FCL.815 (c).

 

Qualora l’abilitazione venga rinnovata in accordo al punto 1, ESCLUSIVAMENTE  l’Istruttore MOUNTAIN INSTRUCTOR (MI) , dopo aver verificato i requisiti può aggiornare la licenza secondo la procedura prevista dalla Nota Informativa 2020-020 per il rinnovo della SEP e del TMG.