Si rende di seguito disponibile la tabella con i link alle comunicazioni di avvio dei procedimenti e i relativi provvedimenti di limitazione adottati.
Sugli aeroporti con un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18/1999.
Per esigenze di sicurezza, di capacità e di spazi disponibili nell’aeroporto, che possono incidere sull’operatività dell’aeroporto stesso, la normativa consente all’ENAC di porre limitazioni all’accesso al mercato dei prestatori di assistenza a terra (articoli 4.2 e 5.2 del decreto legislativo n.18 del 1999 e articolo 6 della Direttiva comunitaria n. 67 del 1996), nel rispetto dei criteri di trasparenza, obiettività e non discriminazione.
L’ENAC verifica la sussistenza delle criticità, rappresentate dalla società di gestione con un’analisi infrastrutturale e operativa connessa con i flussi di traffico, avvalendosi eventualmente anche dei pareri degli altri Enti ed Autorità presenti sul sedime aeroportuale, acquisisce altresì le valutazioni degli operatori aeroportuali interessati.
Il decreto contempla inoltre un’altra fattispecie di limitazione prevista dall’articolo 12 (art. 9 della Direttiva 96/67 CE), le cosiddette deroghe.
In questo caso la società di gestione dovrà presentare, unitamente alla richiesta, un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli che, col parere dell’ENAC, ove concordi, viene trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la notifica alla Commissione Europea la quale, provvede all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Le cosiddette deroghe sono possibili in presenza di vincoli specifici di spazio e di capacità disponibile e per una breve durata entro la quale rimuovere le criticità che hanno dato luogo alla richiesta.
Tutte le categorie di servizi di cui all’Allegato A) del decreto legislativo n. 18/99 possono essere soggette a questa deroga.
In entrambi i casi, considerata la necessità della presenza sull’aeroporto di almeno due prestatori dei quali almeno uno non deve essere controllato direttamente o indirettamente né dall’ente di gestione, né da un vettore, si provvede tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, “ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) (art. 11, D. Lgs. n. 18/1999).
I relativi atti e documenti di gara, ove espletata da parte di ENAC, sono pubblicati nel Portale Amministrazione Trasparente.
Ultimo aggiornamento: 04/09/2025
