No. Per gli aeromobili la cui navigabilità continua è gestita con continuità negli ultimi 12 da un’unica impresa per la gestione del
mantenimento dell’aeronavigabilità continua degli aeromobili nell’ambito di un contratto sottoscritto secondo, come applicabile, l’Appendice I della Parte M o della Parte ML, il soddisfacimento della condizione M.A.901(b)1 o come applicabile della condizione ML.A.901(c)1, ai fini dell’estensione della validità dell’ARC, non è compromesso se, nei 12 mesi precedenti, si è verificata, per la suddetta impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità continua, la transizione dal possesso di un’approvazione secondo Capitolo G dell’Allegato I (Parte M) al Regolamento (UE) 1321/2014 al possesso, come applicabile, di una delle approvazioni secondo Allegato V quater (Parte CAMO) o Allegato Vquinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014.
Per l’estensione dell’ARC dei suddetti aeromobili, la suddetta impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità continua deve ovviamente verificare anche il soddisfacimento di tutte le restanti condizioni previste a tal riguardo dalla Parte M o come applicabile dalla Parte ML tra cui quelle dei paragrafi M.A.901(b)2 e M.A.901(j) o, come applicabile, ML.A.901(c)(2) e ML.A.901(c)(3).
A DECORRERE DAL 7 AGOSTO 2026, I CONTENUTI DELLA PRESENTE FAQ CAW-0002 SONO DA RITENERSI SUPERATI E NON PIU’ APPLICABILI , IN QUANTO NON PIU’ CONFORMI AL RELATIVO QUADRO NORMATIVO RISULTANTE DALL’INTRODUZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2026/56 DEL 23 OTTOBRE 2025 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (UE) N. 2026/100 DEL 15 GENNAIO 2026.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
