In rispondenza alla Decisione 768/2008/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, all’atto dell’immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.

Dal 01.01.2024, i produttori di UAS sono obbligati ad immettere sul mercato modelli di UAS rispondenti al Regolamento Delegato (UE) 2019/945 (di seguito indicato Regolamento).

Ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947, gli UAS senza marcatura di classe già immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e quelli autocostruiti possono continuare ad essere operati in categoria aperta alle seguenti condizioni:

  • nella sottocategoria A1, come definita nella parte A dell’allegato al Reg. (UE) 2019/947, purché l’UAS abbia una massa massima al decollo inferiore a 250 gr, incluso il carico utile;
  • nella sottocategoria A3, come definita nella parte A dell’allegato al Reg. (UE) 2019/947, purché l’UAS abbia una massa massima al decollo inferiore a 25 kg, incluso il carburante e il carico utile.

Di seguito viene riportata una sintesi dei principali requisiti tecnici per le classi di UAS da C0 a C6:

Requisiti Tecnici e Classi UAS