No, qualora non ravvisi la necessità di spazi e locali all’interno dell’aeroporto, l’handler, fra la documentazione a corredo dell’istanza di certificazione, dovrà presentare una
dichiarazione di carenza di interesse al riguardo, controfirmata dal gestore aeroportuale.
In tali casi, entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione ovvero dell’autorizzazione per l’autoproduzione, il Gestore dovrà garantire al prestatore/autoproduttore l’accesso agli impianti aeroportuali, senza dover rendere disponibili gli spazi ed i locali di cui all’art.8, comma 1, lett. i del Regolamento.
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No, il Gestore dovrà esprimere il parere di competenza ogniqualvolta si verifichi un aggiornamento e/o modifica delle procedure operative, degli standard di qualità e della tutela ambientale contenute nel Manuale delle Operazioni del prestatore.
Si precisa che il suddetto parere dovrà essere reso anche nel caso in cui, a seguito di revisioni del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, l’handler apporti le conseguenti modifiche alle proprie procedure.
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Per “situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali” si intendono quelle situazioni di necessità operativa in cui versa il prestatore a causa di eventi imprevisti e/o imprevedibili a lui non
imputabili che impediscono l’ordinario svolgimento dell’attività di assistenza a terra e incidono negativamente sulla continuità operativa dello scalo. Non rientrano nell’alveo della categoria delle
“situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali ” gli impedimenti derivanti da astensioni dal lavoro del personale per scioperi legittimamente proclamati e attuati, né l’inesatta programmazione delle attività da parte delprestatore stesso. Resta inteso che gli accordi di cui all’art.11, co.1, oltre ad
avere un’efficacia temporalmente circoscritta al periodo di effettiva urgenza, debbono essere comunicati, a norma del comma 3 dell’art. 11 cit., ad ENAC, il quale, in esito alle successive verifiche, può disporne l’interruzione.
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Si, l’idoneità al trasporto di materie radioattive da parte di un handler presso un dato Scalo ricade sotto la responsabilità dell’operatore aereo che lo utilizza e che risulta abilitato ai sensi del decreto autorizzativo rilasciato dal MASE.
Pertanto, per l’effettuazione di tale attività non rileva la classe di certificazione dell’handler di cui all’art. 2 co.2 del Regolamento “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” Ed. 8.
Resta fermo che l’handler che trasporta materiale radioattivo deve essere in possesso della certificazione prevista dal Regolamento su menzionato, per la sottocat. 5.4 di cui al D.lgs. 18/99.
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Si, nel caso di una limitazione che riguardi unicamente una delle due classi di certificazione, l’altra classe è da intendersi liberalizzata e, conseguentemente, esercitabile anche dai prestatori operanti nella classe limitata.
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No, il ricorso all’accordo operativo di cui all’art. 11 co.2 del Regolamento può riguardare anche solo l’espletamento di alcune delle attività ricomprese in una o più categorie o sottocategorie del D.lgs. 18/99.
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No, decorso il periodo di vigenza del primo provvedimento, in caso di ulteriore limitazione, a prescindere dal numero dei prestatori stabiliti, l’individuazione dei nuovi handler dovrà avvenire mediante gara. Pertanto, la previsione di cui all’art. 15 co.5 è da intendersi applicabile solo a seguito della prima emissione del provvedimento sullo Scalo. Resta inteso che alla nuova procedura di selezione potranno partecipare anche i prestatori uscenti, cioè gli handler risultati aggiudicatari a seguito della prima gara.
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La certificazione del prestatore e il contratto di subconcessione, ancorché requisiti incidenti sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, costituiscono fattispecie distinte per natura e regolamentazione. Ciò premesso, l’art. 15, comma 2, si applica esclusivamente in fase di rilascio della prima certificazione e la sua previsione si giustifica per la finalità pratica di allineare la durata del certificato a quella della subconcessione. La disposizione in esame non si applica, quindi, in caso di rinnovo della certificazione, in quanto la sub- concessione scade al termine previsto in contratto indipendentemente dalla durata del rinnovo.