Per lo svolgimento dell’attività di prestatore di servizi a terzi o in autoproduzione è necessario che l’operatore consegua il certificato da parte dell’ENAC il quale attesta che l’impresa possiede i requisiti d’idoneità previsti dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 18 del 1999, seguendo le indicazioni del vigente Regolamento ENAC intitolato “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. Al certificato è allegata la specifica in cui sono individuati gli aeroporti e le categorie per le quali l’handler è autorizzato ad operare in relazione all’organizzazione posseduta per lo specifico servizio. La durata del certificato, cui è vincolata anche la specifica, è di cinque anni ed è rinnovabile a seguito della richiesta da parte dell’operatore e all’esito positivo degli accertamenti condotti dall’ENAC.

Al fine di conseguire il certificato, l’impresa deve presentare alla Direzione Territoriale di competenza apposita domanda in bollo, redatta in lingua italiana, trasmessa all’ENAC e alla Società di gestione aeroportuale dell’aeroporto presso il quale intende operare.

Qualora un prestatore intenda operare contemporaneamente su più aeroporti, deve presentare la domanda alla Direzione Territoriale dove prevede di raggiungere il maggior volume d’affari e, per conoscenza, alle altre Direzioni Territoriali coinvolte, nonché all’ENAC e alle Società di gestione.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

➢ Documento di identità del legale rappresentante;
➢ Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. specificando l’assenza di procedure concorsuali e di cause ostative ai sensi della normativa antimafia;
➢ Statuto, atto costitutivo in copia;
➢ Bilanci ultimo triennio oppure dichiarazione autentica del presumibile giro d’affari;
➢ Piano di Impresa (all. 6)
➢ Dichiarazione attestante la separazione contabile;
➢ Dichiarazione sul volume di affari (art. 8 comma 1, punto h).
➢ Manuale delle Operazioni (all. 5);
➢ Polizza assicurativa in originale o in copia autentica nelle forme di legge (art. 9);
➢ DVR;
➢ Programma di graduale rinnovamento/sostituzione del parco mezzi di air side (art. 8 comma 1, punto f);
➢ Accordo con il gestore aeroportuale per la disponibilità degli spazi e dei locali.