Provvedimento | Data | Aeroporto | Oggetto | Note |
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15/12/2022 | Catania Fontanarossa |
Aeroporto di Catania Fontanarossa – Provvedimento ricognitorio dei prestatori di servizi di assistenza a terra operanti per le categorie oggetto del provvedimento di limitazione del Direttore Generale dell’ENAC n. 86 del 6 dicembre 2022. |
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0000086-P | 06/12/2022 | Catania Fontanarossa |
Provvedimento del Direttore Generale di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’Aeroporto di Catania Fontanarossa. |
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27/03/2023
15/07/2022 |
Roma Fiumicino |
Proroga fino al 29 ottobre 2023 dell’efficacia del provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata disposta la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” Conferma del provvedimento del Direttore Generale dell’ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata disposta la limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’Aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci” |
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0000053-P | 09/06/2021 | Bergamo Orio al Serio | Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra. | |
0043878-P | 20/04/2021 | Catania Fontanarossa | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
0000036-P | 13/04/2021 | Catania Fontanarossa | Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
14/01/2021 | Milano Malpensa |
Istanza di centralizzazione |
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0118849-P | 02/12/2020 | Milano Linate | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale. | |
0118848-P | 02/12/2020 | Milano Malpensa | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale. | |
0118847-P | 02/12/2020 | Pisa | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aviazione commerciale | |
0118846-P | 02/12/2020 | Firenze | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aviazione commerciale | |
0120541-P | 21/10/2019 | Firenze | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | Errata corrige della disposizione n. 39/2018 |
0106242-P | 16/09/2019 | Milano Linate | Attuazione del provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l’aviazione commerciale | Annulla e sostituisce il provvedimento 0099430 del 28/08/2019 |
0000023-P | 21/06/2019 | Salerno | Estensione del provvedimento ENAC n. 0075072 del 20 luglio 2017 di limitazione dei servizi di assistenza a terra dei voli di aviazione generale | |
0065523-P | 05/06/2019 | Milano Malpensa | Provvedimento di limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra. | |
0000016-P | 30/04/2019 | Roma Fiumicino | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di rifornimento carburante. Cat. 7 ex Allegato A d.lgs. 18/99 | |
0000014-P | 16/04/2019 | Pisa | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
0000039-P | 04/12/2018 | Firenze | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | Errata corrige del provvedimento con disposizione ENAC-DG-21/10/2019-0120541-P |
0119504-P | 31/10/2018 | Milano Linate | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | Modifica del provvedimento con disposizione DG-21-02-2020-0020352-P |
0103944-P | 24/09/2018 | Olbia | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
0106058-P | 19/10/2017 | Venezia | Limitazione all’accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
0075072-P | 20/07/2017 | Napoli | Limitazione all'accesso dei prestatori di servizi a terra | |
0109342/DG | 19/10/2015 | Roma Fiumicino | Limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra | |
0000027/DG | 13/10/2014 | Roma Fiumicino | Limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra |
Sugli aeroporti con un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci, è riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18/1999.
Per esigenze di sicurezza, di capacità e di spazi disponibili nell’aeroporto, che possono incidere sull'operatività dell’aeroporto stesso, la normativa consente all’ENAC di porre limitazioni all’accesso al mercato dei prestatori di assistenza a terra (articoli 4.2 e 5.2 del decreto legislativo n.18 del 1999 e articolo 6 della Direttiva comunitaria n. 67 del 1996), nel rispetto dei criteri di trasparenza, obiettività e non discriminazione.
L’ENAC verifica la sussistenza delle criticità, rappresentate dalla società di gestione con un’analisi infrastrutturale e operativa connessa con i flussi di traffico, avvalendosi eventualmente anche dei pareri degli altri Enti ed Autorità presenti sul sedime aeroportuale, acquisisce altresì le valutazioni degli operatori aeroportuali interessati.
Il decreto contempla inoltre un’altra fattispecie di limitazione prevista dall’articolo 12 (art. 9 della Direttiva 96/67 CE), le cosiddette deroghe.
In questo caso la società di gestione dovrà presentare, unitamente alla richiesta, un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli che, col parere dell’ENAC, ove concordi, viene trasmesso al Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti per la notifica alla Commissione Europea la quale, provvede all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Le cosiddette deroghe sono possibili in presenza di vincoli specifici di spazio e di capacità disponibile e per una breve durata entro la quale rimuovere le criticità che hanno dato luogo alla richiesta.
Tutte le categorie di servizi di cui all’Allegato A) del decreto legislativo n. 18/99 possono essere soggette a questa deroga.
In entrambi i casi, considerata la necessità della presenza sull’aeroporto di almeno due prestatori dei quali almeno uno non deve essere controllato direttamente o indirettamente né dall’ente di gestione, né da un vettore, si provvede tramite l’esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici D.Lg. 163/06 (art. 11 del decreto legislativo n.18 del 1999).