Per handling si intende l’insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terraa terzi, vettori, utenti di aeroporto o in autoproduzione (self-handling).
La direttiva comunitaria n. 67 del 15 ottobre 1996, che introduce la libera concorrenza dei servizi di assistenza a terra, contiene un elenco dettagliato dei servizi da garantire negli aeroporti comunitari, sia in air side che land side, ammettendo la possibilità per le compagnie aeree di prestare il servizio in autoproduzione.
Nell’ordinamento nazionale la direttiva comunitaria è stata recepita con decreto legislativo n.18 del 13 gennaio 1999, con l’intento, oltre che di guidare il processo di liberalizzazione dei servizi in questione, di incentivare la riduzione dei costi di gestione sopportati dai vettori aerei ed il graduale innalzamento della qualità dei servizi resi a favore dell’utenza, senza compromettere la salvaguardia della sicurezza aeroportuale.
Per svolgere l’attività di handling, nell’ambito degli aeroporti commerciali sopra soglia, è necessario acquisire la relativa certificazione rilasciata da parte dell’ENAC, che vi provvede in conformità con la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13 del predetto D. Lgs. n. 18/99, secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento ENAC intitolato “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”.
Negli aeroporti commerciali sotto soglia, relativamente alle modalità di erogazione dei servizi in questione, il Gestore aeroportuale può alternativamente: 1) fornirli in proprio previa acquisizione della certificazione; 2) erogarli per il tramite di una società da esso controllata o partecipata; 3) affidarli ad un terzo soggetto individuato all’esito di una procedura trasparente e non discriminatoria. Nell’ipotesi da ultimo delineata, i predetti servizi possono essere affidati ad un prestatore terzo in possesso di certificazione ovvero di attestazione di idoneità tecnica.
Ultimo aggiornamento: 16/07/2024