I Contratti di programma stipulati, ai sensi dell’art.17, comma 34 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e ss.m., tra l'ENAC e le società di gestione dei sistemi aeroportuali di Roma, Milano e dell’aeroporto di Venezia, disciplinano la realizzazione del Piano degli investimenti, gli obiettivi di qualità e di tutela ambientale e la dinamica tariffaria pluriennale.
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