Certificazione degli aeroporti

Certificazione/conversione ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014

Il Regolamento (CE) n. 216/2008, comunemente denominato "Regolamento Basico", recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha istituito l’EASA (le cui competenze sono state successivamente ampliate ai domini degli aeroporti e dell'ATM/ANS - Air Traffic Management/Air Navigation Services - con il Regolamento (CE) n. 1108/2009), prevede che gli Stati Membri dell'UE siano obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.

Con specifico riferimento al dominio aeroportuale, l’ambito di applicazione del Regolamento Basico, come emendato dal Reg. (CE) n. 1108/2009, si riferisce alla:

  • progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano e, fatta salva la legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione dell’uso del suolo, alla protezione delle aree limitrofe agli aeroporti (art. 1 comma 1c);
  • progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano (art. 1 comma 1d).

Sono esclusi gli aeroporti controllati e gestiti dai militari (art. 1 comma 2b).

L’applicabilità è definita dall’art. 4 comma 3 bis:

Gli aeroporti e i rispettivi equipaggiamenti, situati sul territorio in cui si applicano le disposizioni del Trattato, aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che:
a) hanno una pista pavimentata di almeno 800 metri; o
b) servono unicamente il traffico di elicotteri,

devono soddisfare il Regolamento Basico e corrispondenti norme attuative. Analogamente per quanto riguarda il personale e le organizzazioni che partecipano alle operazioni di detti aeroporti. 

L’art. 4, al comma 3ter, prevede inoltre la possibilità per lo Stato Membro, in deroga al comma 3bis, di proporre l’esenzione dall’applicazione del nuovo quadro regolamentare per gli aeroporti con traffico pari o inferiore a 10.000 passeggeri all’anno e 850 movimenti cargo all’anno, fermo restando il parere della Commissione europea.

Il Regolamento Basico, definisce gli obiettivi da perseguire in termini di Essential Requirements - ERs - contenuti, per quanto riguarda il dominio degli aeroporti, nell’Allegato V bis (Essential Requirements for Aerodromes) e, per quanto applicabile, nell’Allegato V ter (Essential Requirements for ATM/ANS and Air Traffic controllers). In particolare, la rispondenza dell’aeroporto, dei suoi equipaggiamenti e delle operazioni agli ERs di cui agli Allegati V bis e V ter è attestata attraverso il rilascio del Certificato di aeroporto (Art. 8bis, punti 1 e 2(a)).

Il Regolamento Basico stabilisce, inoltre, che le modalità attuative vengano dettagliate in specifici “Regolamenti di attuazione" (Implementing Rules - IRs) adottati dalla Commissione europea. Nel dominio degli aeroporti le IRs sono state adottate con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 139 del 12 febbraio 2014, entrato in vigore il 6 marzo 2014.

Certificazione ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA)

Con l’adozione del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), l’ENAC ha introdotto nel quadro regolamentare nazionale i contenuti tecnici degli Annessi ICAO, in particolare dell’Annesso 14, volume I, “Aerodromes”, che definisce le caratteristiche tecniche per le infrastrutture, gli impianti e le operazioni aeroportuali.
Il Regolamento ENAC ha dato quindi efficacia giuridica in ambito nazionale ai contenuti tecnici dell’Annesso 14, prescrivendo specifici “requisiti regolamentari” e prescindendo in questo modo dalla distinzione tra “standard” e “pratiche raccomandate” operata in ambito di Annessi ICAO.
In ottemperanza a quanto previsto dall’Emendamento n. 4 all’Annesso 14 ICAO, anche il Regolamento ENAC ha introdotto:

  • l’obbligo della certificazione per quegli aeroporti, ove viene svolta attività di trasporto pubblico con velivoli aventi una configurazione dei posti di 10 o più passeggeri, oppure una Massa Massima al Decollo superiore a 5.700 Kg;
  • l’implementazione del Safety Management System (SMS) negli aeroporti certificati. 

Il Certificato dell’aeroporto, rilasciato dopo specifica attività da parte dei team di certificazione nominati dall’Ente, attesta la conformità ai requisiti del Regolamento ENAC relativamente:

  1. alle caratteristiche fisiche dell’aeroporto, alle infrastrutture, agli impianti, ai sistemi ed alle aree ad esso limitrofe (certificazione delle infrastrutture);
  2. all’organizzazione aziendale ed operativa del gestore, alle sue dotazioni tecnologiche, ai mezzi, al personale, alle procedure di gestione e di tutti gli altri elementi atti a garantire l’operatività dell’aeroporto in condizioni di sicurezza, nonché del Manuale di Aeroporto (certificazione del gestore).

In sintesi, gli ambiti di valutazione per la certificazione aeroportuale riguardano:

  1. le infrastrutture ed i sistemi;
  2. l’organizzazione del gestore;
  3. il manuale di aeroporto;
  4. il Safety Management System. 

La certificazione nazionale di un aeroporto è assoggettata a rinnovo triennale.
Tale rinnovo avviene sulla base della favorevole valutazione dei risultati dell’attività di sorveglianza sviluppata dall'ENAC nel corso del triennio
di validità del certificato.

Per gli aeroporti non soggetti a certificazione secondo le modalità sopra indicate, la sicurezza delle operazioni aeroportuali è assicurata dal rispetto dell’insieme dei requisiti regolamentari, relativi sia alle infrastrutture che alle operazioni, dettati dal Regolamento ENAC.

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