Introduzione al Manuale di Aeroporto – ADR.OR.E.005

ADR.OR.E.005 Manuale dell’aeroporto

a) Il gestore aeroportuale deve definire e mantenere un manuale dell’aeroporto.
b) Il contenuto del manuale dell’aeroporto deve riflettere la base di certificazione e i requisiti elencati nella presente parte e nella parte-ADR.OPS, a seconda dei casi, e non contravvenire alle condizioni del certificato. Il manuale dell’aeroporto contiene o fa riferimento a tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo sicuro, il funzionamento e la manutenzione dell’aeroporto, dei suoi equipaggiamenti, nonché delle superfici di protezione e limitazione ostacoli e altre aree connesse con l’aeroporto.
c) Il manuale dell’aeroporto può essere pubblicato in parti separate.
d) Il gestore aeroportuale assicura che tutto il personale dell’aeroporto e il personale di ogni altra organizzazione interessata, possa accedere facilmente alle parti del manuale dell’aeroporto che sono pertinenti ai loro compiti e responsabilità.
e) Il gestore aeroportuale deve:
1) fornire all’autorità competente le modifiche e le revisioni previste del manuale dell’aeroporto, per gli aspetti che richiedono la previa approvazione in conformità alla norma ADR.OR.B.040, prima della data di entrata in vigore e garantire che esse non vengano attuate prima di ottenere l’approvazione da parte dell’autorità competente; oppureIT 14.2.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 44/29
2) fornire all’autorità competente le previste modifiche e revisioni del manuale dell’aeroporto prima della data di entrata in vigore, se la proposta di emendamento o revisione del manuale dell’aeroporto richiede soltanto una notifica all’autorità competente secondo la norma ADR.OR.B.040, lettera d) e ADR.OR.B.015, lettera b).
f) In deroga alla lettera e), quando sono necessarie modifiche o revisioni nell’interesse della sicurezza, esse possono essere pubblicate ed applicate immediatamente, a condizione che venga fatta la relativa domanda di approvazione nei casi in cui sia prevista.
g) Il gestore aeroportuale deve:
1) rivedere il contenuto del manuale dell’aeroporto, garantire che esso sia tenuto aggiornato e modificato ogniqualvolta ciò sia necessario;
2) inserire tutti gli emendamenti e le revisioni richieste dall’autorità competente; e
3) rendere tutto il personale dell’aeroporto e le altre organizzazioni interessate consapevoli delle modifiche relative ai loro compiti e responsabilità.
h) Il gestore aeroportuale assicura che tutte le informazioni riprese da altri documenti approvati e tutte le relative modifiche, trovino adeguato riferimento nel manuale dell’aeroporto. Ciò non impedisce al gestore aeroportuale di pubblicare nel manuale dell’aeroporto dati e procedure più conservativi.
i) Il gestore aeroportuale assicura che:
1) il manuale dell’aeroporto sia scritto in una lingua accettabile per l’autorità competente; e
2) che tutti i membri del personale siano in grado di leggere e capire la lingua usata nelle parti del manuale dell’aeroporto e di altri documenti operativi rilevanti ai fini dei loro compiti e delle loro responsabilità.
j) Il gestore aeroportuale assicura che il manuale dell’aeroporto:
1) sia firmato dal dirigente responsabile dell’aeroporto;
2) sia stampato o disponibile in formato elettronico e sia facile da rivedere;
3) abbia un sistema per la gestione del controllo delle versioni che viene applicato e reso riconoscibile nel manuale dell’aeroporto; e
4) osservi i principi del fattore umano e sia organizzato in modo tale da facilitarne la preparazione, l’utilizzo e il riesame.
k) Il gestore aeroportuale deve conservare nell’aeroporto almeno una copia completa e aggiornata del manuale dell’aeroporto e metterla a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi.
l) Il contenuto del manuale dell’aeroporto consiste in quanto segue:
1) disposizioni generali;
2) sistema di gestione dell’aeroporto, qualifiche e requisiti di addestramento;
3) aspetti particolari del sito aeroportuale;
4) aspetti particolari dell’aeroporto che devono essere segnalati al servizio di informazione aeronautico; e
5) aspetti particolari relativi alle procedure operative dell’aeroporto, ai suoi equipaggiamenti e alle misure di sicurezza.