FAQ Ostacoli per la navigazione aerea

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Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea

L’art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione (parte aggiornata al decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151) stabilisce che “la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa”.

L’art. 707 del Codice della Navigazione stabilisce che l’ENAC individua le aree del territorio nazionale da sottoporre a vincolo; a livello locale, i Comuni interessati territorialmente dalla presenza dell’aeroporto, raccolgono le limitazioni delle aree interessate dal vincolo aeronautico all’interno di strumenti denominati “mappe di vincolo”. Nelle parti di territorio nazionale non ricomprese all’interno di dette mappe, l’ENAC svolge a livello centrale le valutazioni di compatibilità.

Con lettera ENAC prot. n. 146391/IOP del 14/11/2011, questo Ente, in applicazione dell’art. 12 del D. Lgs.387/2003 “razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”, ha inviato agli Enti titolari delle autorizzazioni una circolare esplicativa volta ad individuare le tipologie di interventi da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità per ostacoli o pericoli alla navigazione, specificando i limiti dell’interesse aeroportuale e aeronautico.

La procedura pubblicata in queste pagine web riassume gli ambiti di interesse per le valutazioni di competenza ENAC, fornendo al contempo uno strumento informatico in grado di “filtrare” gli interventi che necessitano dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione.

Quando si tratta di interventi di riconfigurazione di stazioni Radio Base, quali ad esempio quelli previsti per l’implementazione dei nuovi sistemi di trasmissione di telefonia mobile, non è necessario acquisire il parere di ENAC laddove la riconfigurazione insiste su traliccio o manufatto esistente e lo stesso risulti già valutato, essendo quindi in possesso del relativo codice MWEB, e la variazione dell’ingombro geometrico determinato rispetto a quello riconducibile all’istanza di valutazione, rientri nei limiti di tolleranza riportati nella tabella riportata nell'allegato alla nota prot. 145136 del 19.12.2019.  
La predetta nota indica i documenti che il richiedente deve inoltrare all'Ente Locale competente, per attestare l'esclusione della richiesta dal parere di ENAC, ed a ENAV, per il solo aggiornamento della banca dati aeronautica.

Al termine della valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea l’ENAC invia al richiedente una delle seguenti comunicazioni:

  • Diniego: nel caso in cui la presenza dell’elemento o l’attività proposta costituisca un ostacolo permanente o un pericolo non compatibile con l’attività aeronautica; in tal caso la nota contiene anche le indicazioni per la richiesta della deroga regolamentare necessaria.
  • Comunicazione di non sussistenza dell’interesse aeronautico: nel caso in cui le verifiche di compatibilità abbiano prodotto/avuto tutte esito favorevole.
  • Autorizzazione ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione: nel caso in cui l’ostacolo sia temporaneo; in tal caso l’autorizzazione contiene le necessarie prescrizioni.
  • Richiesta di integrazione documentale: nel caso in cui  sia necessario integrare la documentazione presentata.  

La richiesta di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea (presentata in conformità alla procedura) deve essere inviata ai seguenti Enti coinvolti nel procedimento:

  • ENAC (alle strutture dell’Ente in base alla competenza territoriale);
  • ENAV S.p.A. – che svolge le valutazioni tecniche quale service provider per ENAC.

Inoltre, per una corretta informazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle tematiche della sicurezza del volo, la domanda dovrà essere inviata per conoscenza all’Aeronautica Militare Italiana (alle strutture esplicitate per competenza territoriale)
Le risultanze della valutazione tecnica svolta da ENAV S.p.A. sono inviate esclusivamente ad ENAC per l’istruttoria e l’emissione del provvedimento finale di competenza dell’Ente; nessuna comunicazione è dovuta da ENAV direttamente al richiedente.
L’Aeronautica Militare ha reso noto, con lettera acquisita agli atti prot. ENAC 74488/AOR del 09/06/2011, che invierà direttamente al proponente il proprio parere di competenza.

Vai alla pagina Contatti.

La presentazione delle istanze avviene esclusivamente in formato digitale (in formato .jpg e .pdf) e a mezzo PEC. L'ENAC infatti, realizzando uno degli obiettivi cardine dell’Agenda Digitale promossa dal Governo Italiano, ha previsto, per la procedura di valutazione compatibilità ostacoli, la “dematerializzazione” della documentazione cartacea.
Tale invio deve avvenire in conformità a quanto dettagliato nella procedura.

Si configurano come avio ed eli superfici “di pubblico interesse” quelle per le quali è stato pubblicato dall’ente competente (regione, etc.) un decreto di pubblica utilità. Sono in senso lato quelle ove viene svolta un’attività di pubblico interesse come gli interventi di protezione civile, di soccorso aereo (HEMS, etc.) e di trasporto pubblico.

Le informazioni e i dati contenuti nella Mappa delle avio-eli-idrosuperfici, pubblicata sul sito istituzionale dell’ENAC, sono meramente indicativi e non costituiscono pubblicazione aeronautica.

Ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 l'ENAC ha pubblicato il Regolamento Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac.

Per la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC dell’istanza.

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